Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9142 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17576/2014 R.G. proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB ROMAGNA, in persona

del presidente p.t. C.P., rappresentata e difesa

dall’Avv. Patrizia Ubaldi, con domicilio eletto in Roma, largo L.

Antonelli, n. 27;

– ricorrente –

contro

SEASER S.P.A., in persona del presidente p.t. M.G.,

rappresentata e difesa dagli Avv. Domenica Paola Valtancoli e Nicola

Marcone, con domicilio eletto in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 682/13,

depositata il 17 maggio 2013

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Yacht Club Romagna convenne in giudizio la Seaser S.p.a., per sentir dichiarare la nullità del lodo sottoscritto il 14 dicembre 1999, con cui gli arbitri irrituali nominati ai sensi dei contratti collegati di opzione d’acquisto e sponsorizzazione stipulati tra le parti il 2 febbraio 1995 avevano dichiarato la nullità del contratto, nonchè per sentir accertare l’inadempimento del patto di opzione da parte della convenuta, con la condanna della stessa all’adempimento ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni.

Premesso che con i predetti contratti, stipulati a seguito del rilascio di una concessione per la realizzazione di un porto turistico in (OMISSIS), la convenuta, alla quale essa attrice aveva ceduto l’incarico di elaborare ed eseguire il progetto, le aveva concesso un’opzione per l’acquisto di una porzione di fabbricati e pertinenze da destinarsi a sede di circoli nautici, nonchè di un’area di ormeggio per ottantasei imbarcazioni, e si era obbligata a pagare la somma di Lire 400.000.000, contro l’assunzione da parte di essa attrice dell’obbligo di pagare la somma di Lire 1.500.000.000 e di svolgere attività pubblicitaria in manifestazioni sportive, la YCR riferì che con il lodo impugnato gli arbitri avevano rigettato la domanda di accertamento della nullità per difetto di causa proposta dalla Seaser, ma, eccedendo il mandato conferito dalle parti ed incorrendo in errore di fatto, avevano dichiarato la nullità del contratto per mancata determinazione del corrispettivo.

Si costituì la Seaser e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 15 gennaio 2007, il Tribunale di Ravenna dichiarò inammissibile l’impugnazione del lodo per ultrapetizione e mala fede contrattuale e rigettò la domanda di annullamento per errore di fatto.

2. L’impugnazione proposta dalla YCR è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 17 maggio 2013.

Premesso che, in quanto avente natura negoziale, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per nullità, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., ma soltanto per vizi della volontà, con la conseguenza che l’errore di giudizio in tanto è deducibile come motivo d’impugnazione in quanto risulti essenziale e riconoscibile, mentre non può assumere alcun rilievo l’errore incidente sulla determinazione adottata dagli arbitri in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, la Corte ha ritenuto irrilevanti gli errori in judicando ed in procedendo fatti valere con l’atto di appello, precisando comunque che gli stessi non erano stati neppure dedotti in primo grado. Ha escluso inoltre la deducibilità come motivo d’impugnazione dell’errore asseritamente commesso dal Tribunale nel dichiarare la nullità del contratto, osservando che l’omessa valutazione della cessione del progetto del porto turistico e delle relative autorizzazioni quale corrispettivo per l’attribuzione dell’opzione non aveva condotto alla dichiarazione di nullità del contratto di opzione, la quale, se attribuibile agli arbitri, riguardava la valutazione e l’interpretazione del testo contrattuale.

La Corte ha ritenuto invece ammissibili le censure riflettenti l’avvenuta pronuncia del lodo oltre i limiti del mandato conferito agli arbitri, osservando che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato trova applicazione anche in tema di arbitrato irrituale, nell’ambito del quale l’accordo compromissorio ed il lodo si configurano come componenti strutturali di un fenomeno negoziale unitario, avverso il quale sono esperibili i rimedi ordinariamente previsti in materia contrattuale, con la conseguenza che l’eccesso dai limiti del mandato è ravvisabile ogni qualvolta gli arbitri non si siano attenuti all’incarico ricevuto, pronunciando al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto. Nel merito, ha tuttavia escluso la sussistenza del vizio lamentato, rilevando che gli arbitri erano stati espressamente chiamati a pronunciarsi sulla validità del contratto in virtù di una specifica richiesta della stessa YCR, la quale aveva esteso l’ambito del mandato fino a ricomprendervi l’accertamento di ogni possibile causa di nullità, ed aggiungendo che tale accertamento risultava comunque preliminare rispetto alla pronuncia sulle domande di adempimento, risoluzione o accertamento dell’inefficacia del contratto.

3. Avverso la predetta sentenza la YCR ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Seaser ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 829 c.p.c., n. 4 e dell’art. 1421 c.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che, nell’affermare la riconducibilità della dichiarazione di nullità del contratto alla domanda riconvenzionale proposta da essa ricorrente, la sentenza impugnata non ha considerato che il rilievo d’ufficio delle cause di nullità del contratto è consentito esclusivamente all’Autorità giudiziaria, e non anche agli arbitri irrituali, i quali non svolgono la funzione di giudici, ma di meri mandatari delle parti contrattuali, e devono quindi pronunciarsi nei limiti dell’incarico loro conferito. Aggiunge che, nel ricollegare la dichiarazione di nullità alla domanda riconvenzionale proposta da essa ricorrente, la Corte territoriale non ha considerato che quest’ultima non è stata neppure introdotta nella fase decisoria del lodo, avendo gli arbitri attribuito alla dichiarazione di nullità carattere preliminare rispetto all’esame degli altri quesiti loro sottoposti.

1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Il lodo arbitrale impugnato nel presente giudizio trova il proprio fondamento nella clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato il 2 febbraio 1995, e pertanto, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 3, resta sottratto alla disciplina dettata dall’art. 808-ter c.p.c., comma 2, n. 1, introdotto dall’art. 20 del predetto decreto, che consente l’annullamento del lodo nel caso in cui gli arbitri abbiano pronunciato su conclusioni che esorbitano dai limiti della convenzione. Trova pertanto applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla disciplina previgente, secondo cui, configurandosi l’arbitrato irrituale come uno strumento negoziale di risoluzione delle controversie, imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della controversia, il relativo lodo è impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per incapacità delle parti o degli arbitri, con la conseguenza che, ove l’attore sostenga che gli arbitri hanno ecceduto i limiti dell’incarico ricevuto, la relativa indagine si risolve nell’individuazione dell’estensione e dei limiti del mandato, la quale richiede la ricostruzione della volontà manifestata dalle parti attraverso la clausola compromissoria: tale operazione si risolve in un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, nonchè per incongruenza o illogicità della motivazione, nei limiti in cui tale vizio è ancora deducibile come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830; 19/04/2002, n. 5721; Cass., Sez. III, 13/04/1999, n. 3609). Alla stregua di tale principio, deve ritenersi inconferente il richiamo della ricorrente all’art. 829 c.p.c., riguardante esclusivamente l’arbitrato rituale, così come quello all’art. 1421 c.c., la cui violazione non avrebbe potuto assumere rilievo in quanto tale, ai fini dell’annullamento del lodo, ma solo in quanto idonea a tradursi in una pronuncia oltre i limiti fissati dal compromesso. La violazione delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto non è stata invece neppure dedotta, mentre la denuncia del vizio di motivazione risulta non pertinente e comunque priva di specificità: la ricorrente si limita infatti a censurare l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la dichiarazione di nullità sarebbe stata pronunciata a fronte della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, senza tener conto dell’ulteriore rilievo, secondo cui tale pronuncia rientrava comunque nei limiti del mandato conferito agli arbitri, in quanto avente carattere preliminare rispetto a quella di risoluzione o di condanna all’adempimento; essa, inoltre, non fa alcun cenno all’oggetto del predetto incarico, omettendo di riportare nel ricorso il testo della clausola compromissoria, e rendendo in tal modo impossibile un riscontro in ordine alla sua effettiva portata, logicamente e giuridicamente preliminare sia rispetto alla valutazione della rilevabilità d’ufficio della nullità che rispetto all’affermazione della potestà di pronunciare in ordine alla domanda riconvenzionale eventualmente proposta dalla convenuta (cfr. Cass., Sez. III, 8/03/2019, n. 6735; 28/11/2017, n. 28319; Cass., Sez. lav., 15/11/2013, n. 25728).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1429 c.c., n. 4 e art. 1431 c.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità del motivo di gravame concernente la natura onerosa del patto di opzione, avendo ritenuto che lo stesso avesse ad oggetto un errore addebitabile agli arbitri e riguardante l’interpretazione del testo contrattuale, mentre la censura si riferiva alla qualificazione dell’errore risultante dalla sentenza di primo grado, che vi aveva ravvisato un errore di diritto, anzichè un errore di fatto.

2.1. Il motivo è infondato, muovendo da una lettura meramente parziale ed incompleta delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito in ordine al motivo di gravame riflettente l’errata qualificazione del vizio addebitato dalla ricorrente al lodo arbitrale: nel disattendere la predetta censura, la sentenza impugnata non si è infatti limitata a ribadire, conformemente al già richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la decisione degli arbitri irrituali non è impugnabile per errori in judicando, ma solo per vizi della volontà, e segnatamente per errore di fatto essenziale e riconoscibile, ma ha comunque escluso la sussistenza di quest’ultimo vizio, osservando che, se ascrivibile agli arbitri, l’omessa qualificazione della cessione del progetto del porto turistico e delle relative autorizzazioni quale corrispettivo delle somme indicate nel contratto di opzione sarebbe stata configurabile come errore nell’interpretazione del contratto, non deducibile in sede d’impugnazione del lodo. Tale affermazione si pone anch’essa in linea con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’errore rilevante ai fini dell’annullamento del lodo irrituale è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori attinenti alla determinazione da essi adottata sulla base del convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2019, n. 15665; Cass., Sez. I, 15/09/2004, n. 18577; 28/11/1992, n. 12725).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 808 e 808-ter c.p.c., sostenendo che, nel confermare implicitamente la validità della clausola compromissoria, nonostante la dichiarazione di nullità del contratto cui accedeva, la sentenza impugnata non ha considerato che l’art. 808 cit. non si applica all’arbitrato irrituale, la cui natura contrattuale impedisce di estendere allo stesso la disciplina speciale dettata per l’arbitrato rituale.

3.1. Il motivo è inammissibile, riflettendo una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e che, pur avendo ad oggetto la nullità della clausola compromissoria, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può trovare ingresso in sede di legittimità, implicando un’indagine di fatto in ordine al tenore ed alla portata della clausola compromissoria, all’individuazione ed alla qualificazione del contratto cui la stessa accedeva ed alla configurabilità di quest’ultimo come un contratto unitario o come il risultato di un collegamento negoziale, e non essendo precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la relativa eccezione sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2019, n. 20438; 11/04/2016, n. 7048; Cass., Sez. I, 14/10/2013, n. 23235).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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