Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9142 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4803/2005 proposto da:

COMUNE DI MATERA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio

dell’avvocato LONGOBARDI NINO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ONORATI Enrica Maddalena, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ROMEI ANTONIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SARRA MAURIZIO EUSTACHIO con studio in MATERA

VIA CAPPELLUTI 76, (avviso postale), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2004 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 21/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Matera G.G. proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, ai fini dell’Ici per l’anno 1997, che quel Comune gli a- veva fatto notificare per un terreno di sua proprietà. Egli deduceva che il procedimento amministrativo seguito era viziato, in quanto aveva presentato l’istanza di accertamento con adesione, senza avere ricevuto riscontro; comunque l’imposta pretesa era carente dei presupposti, atteso che si trattava di terreno agricolo, peraltro coltivato da lui personalmente, essendo coltivatore diretto, e che era stato espropriato, perchè compreso nel piano di lottizzazione per edilizia industriale, anche se continuava ad averne il possesso di fatto. Pertanto chiedeva l’annullamento di quell’atto impositivo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente territoriale resistente contestava la fondatezza del ricorso introduttivo, dal momento che il terreno era stato inserito in un piano di lottizzazione, giusta anche quello attuativo, per edilizia industriale per la realizzazione degli impianti denominati “(OMISSIS)”, con la conseguenza che perciò era divenuto edificabile, e quindi soggetto ad imposizione, ancorchè con parametri differenziati rispetto alle aree destinate ad edilizia residenziale.

Quella commissione, in accoglimento del ricorso, annullava l’atto impositivo con sentenza n. 194 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’ente impositore proponeva appello, cui l’appellato resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale rigettava il gravame con sentenza n. 36 del 14.6.2004.

Essa osservava che l’area in questione veniva utilizzata per la coltivazione dal proprietario, il quale era coltivatore diretto, e quindi egli beneficiava dell’esenzione dall’imposta Ici.

Contro questa pronuncia il Comune di Matera ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, in quanto la CTR non considerava che l’area di che trattasi era stata inserita in un piano di lottizzazione, giusta quello regolatore generale e l’altro di attuazione, sicchè era destinata alla costruzione di strutture industriali, e quindi era divenuta edificabile, con la conseguenza che, anche se oggetto di espropriazione, tuttavia aveva acquisito un valore più consistente; e tanto bastava per farne scattare l’imponibilità per l’Ici, anche se i parametri di valutazione fossero più contenuti rispetto ai terreni destinati ad edilizia residenziale. Del resto il contribuente inciso non aveva fornito la prova di essere iscritto nelle liste comunali dei coltivatori diretti, la cui qualifica peraltro era cessata addirittura già col 31.12.1991, giusta l’attestazione Inps del 14.3.2001, senza che G. avesse fornito la prova del proprio assunto.

Il motivo è infondato.

In realtà il giudice del gravame riteneva esattamente che l’appellato potesse fruire delle previste esenzioni (o agevolazioni) sul presupposto che egli coltivasse il terreno ed esercitasse l’attività di imprenditore agricolo, giusta la prova fornita, e costituita dalle domande Aima; la dichiarazione del reddito e l’iscrizione alla Camera di commercio con tale qualifica.

L’assunto è esatto.

Anche se il contribuente avesse in ipotesi cessato quest’attività alla fine del 1991, giusta l’attestazione dell’Inps, tuttavia va rilevato che la riduzione per i terreni agricoli prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni.

Ciò posto, va osservato che, ai fini di detta norma, sì considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, però a partire dal 1998, da quando cioè la suindicata nuova disciplina era entrata in vigore, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete. Invece nel caso che ne occupa, G. aveva fornito la prova del suo assunto mediante la produzione della documentazione suindicata, come rilevato dal giudice di secondo grado, nè l’innovazione legislativa poteva avere efficacia retroattiva per l’annualità in questione (V. pure Cass. Sentenze n. 214 del 07/01/2005, n. 23473 del 2004).

Inoltre va osservato che non è possibile prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito in sede di legittimità.

Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. sent. 00322 del 13/01/2003).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacche il giudice di appello non indicava le ragioni, in virtù delle quali l’inciso dovrebbe godere dell’agevolazione fiscale, pur non rivestendo più la qualifica di coltivatore diretto dal 1.1.2002.

La censura, peraltro enunciata in modo sintetico, e che comunque non va condivisa, rimane assorbita dal motivo testè esaminato.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 800,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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