Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9142 del 12/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 12/04/2018, (ud. 14/02/2018, dep.12/04/2018),  n. 9142

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex L. n. 92 del 2012 al Tribunale di Roma l’avv. C.B. impugnò il licenziamento disciplinare intimatole il 28 marzo 2014 dalla Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa (INVITALIA Spa) ed il giudice adito, nella fase sommaria, respinse la domanda.

Proposta opposizione il 12 marzo 2015 dalla C., alla prefissata udienza del successivo 14 maggio, il giudice dichiarò “improcedibile” la medesima, argomentando che “all’udienza fissata per la discussione nessuno è comparso, nè risulta che il ricorso sia stato notificato alla Soc. Invitalia Spa”.

2. La lavoratrice soccombente reclamava tale sentenza, deducendo che la mancata comparizione era stata determinata dall’omessa comunicazione del decreto di fissazione d’udienza. Nel merito riproponeva le argomentazioni già esposte nel ricorso in opposizione e non esaminate dal giudice di quella fase.

Resisteva all’impugnazione la società, chiedendone il rigetto.

3. La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell’11 febbraio 2016, ha accolto il reclamo.

Premesso che “al giudizio di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, per quanto non diversamente previsto, è applicabile il rito del lavoro, ivi compreso l’art. 181 c.p.c.”, la Corte ha rilevato che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’opposizione.

Indi la Corte territoriale, esaminati il merito della controversia ed i fatti oggetto di contestazione disciplinare alla C., ha ritenuto che alcuni non fossero mai stati posti in essere, mentre altri fossero fatti leciti, annullando così il licenziamento e riconoscendo la tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 come novellato dalla L. n. 92 del 2012.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso INVITALIA Spa con 3 motivi. Ha resistito la C. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 e 52, artt. 435 e 291 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, c.p.c., ovvero omessa pronuncia e perciò violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Si eccepisce che la Corte territoriale, soffermandosi esclusivamente sulla questione dell’assenza del ricorrente alla prima udienza, non avrebbe tenuto conto dell’altra assorbente e pregiudiziale ragione di improcedibilità del ricorso in opposizione rappresentata dalla “radicale assenza di notifica del medesimo” in ossequio all’insegnamento di Cass. SS.UU. n 20604 del 2008. Si deduce che l’eccezione era stata sollevata dalla società in grado d’appello e su di essa la Corte avrebbe omesso la pronuncia, trascurando fatti e circostanze processuali decisivi.

In ordine, poi, al passaggio motivazionale della sentenza impugnata che, al cospetto del mezzo di gravame con cui la reclamante aveva sostenuto che l’assenza all’udienza era stata determinata dalla mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, contiene il testuale rilievo “comunicazione di cui, infatti, non c’è alcuna traccia in atti”, il motivo in esame osserva: la motivazione richiamata è intesa a giustificare la fissazione di una nuova udienza, alla quale non poteva farsi luogo stante la radicale mancanza della notifica del ricorso in opposizione; l’omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza comunque non poteva giustificare la mancata notifica del ricorso in opposizione; si nega che per l’opposizione prevista dalla L. n. 92 del 2012 possa invocarsi l’insegnamento della Corte cost. n. 15 del 1977 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 435 c.p.c. nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza sia comunicato all’appellante, perchè la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 52, “non fa affatto decorrere il termine per la notifica del ricorso in opposizione dalla data del deposito del decreto di fissazione dell’udienza”. In ogni caso si contesta che la difesa della C. abbia dimostrato con ogni possibile mezzo di non aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di opposizione.

1.1. Il motivo, nelle sue plurime articolazioni, non può essere accolto.

La controversia pone questione del se, nel giudizio di opposizione previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51 – 57, il giudice possa sanzionare, con una pronuncia in rito di “improcedibilità”, l’opposizione, constatando la mancata comparizione delle parti all’udienza prefissata e rilevando l’omessa notificazione del ricorso: in particolare se ciò possa fare senza preventivamente accertarsi che il decreto di fissazione dell’udienza, il quale, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 cit., unitamente al ricorso in opposizione, “deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione”, sia stato o meno posto a conoscenza dell’opponente.

1.2. La soluzione della questione non può prescindere dal quadro delle garanzie costituzionali al diritto di difesa così come delineate sin da risalente giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 159 del 1971; n. 255 del 1974; n. 14 del 1977) in base alla quale, laddove un termine sia prescritto per il compimento di una attività processuale, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli.

In particolare, con la sent. n. 15 del 1977, sulla scorta di tale principio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, nella parte in cui prescrive (relativamente al giudizio di secondo grado) che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione davanti al Collegio deve essere notificato (unitamente al ricorso) entro il termine di giorni dieci, decorrenti dal deposito del decreto stesso, anzichè dalla sua comunicazione all’appellante.

La Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, rileva che le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa, nella specie, non possano essere superate nè accedendo alla tesi che il termine in questione sia di tipo ordinatorio, perchè in tal caso all’appellante può non essere preclusa la notificazione del decreto ma ciò comunque non lo porrebbe al riparo dalle conseguenze che possono riconnettersi alla violazione del termine a comparire che – proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza del decreto – l’appellante non fosse stato in grado di rispettare, nè tale pregiudizio della difesa potrebbe sempre essere evitato con l’uso della normale diligenza da parte del procuratore dell’appellante, spingendosi fino al punto di un controllo giornaliero, con ciò superando il limite della normalità.

In prosieguo il Giudice delle leggi, con la sent. n. 197 del 1998, sulla scorta del medesimo principio ritenuto “generale criterio interpretativo”, ha diradato i dubbi d’incostituzionalità prospettati dalla Corte di cassazione in quell’occasione rimettente, affermando “fosse possibile – attraverso un’interpretazione adeguatrice della denunciata normativa ai precetti costituzionali – escludere che l’inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell’udienza emesso ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 29 comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dell’impugnazione già tempestivamente proposta ai sensi della L. n. 319 del 1980, art. 11, comma 5. Infatti, il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che – come questa Corte ha più volte affermato e intende ribadire è necessaria quando viene in considerazione l’osservanza d’un termine per l’esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio (v. sentenze n. 156 del 1986 e n. 303 del 1985, nonchè n. 120 del 1986 e n. 15 del 1977)”.

Si argomenta: “il ricorso proposto a sensi della L. n. 319 del 1980, art. 11, commi 5 e 6, è atto impugnatorio della liquidazione già operata dal giudice o dal pubblico ministero che ha nominato il perito avente diritto al compenso. Atto che costituisce espressione d’un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni “dall’avvenuta comunicazione”. Osservato tale termine, una decadenza dalla già proposta impugnazione potrebbe ricollegarsi alla mera inattività relativamente ad adempimenti successivi, solo in quanto il ricorrente sia stato posto in condizione di conoscere il momento iniziale del termine entro cui provvedere agli adempimenti stessi: il che non può ragionevolmente ritenersi verificato a seguito del semplice deposito del decreto previsto nella L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 1″.

Il risultato ermeneutico così conseguito dalla Consulta, muovendo da diversa premessa interpretativa che esclude ogni decadenza – “da preferire proprio perchè rispettosa dei valori costituzionali” – ha reso la denunciata normativa, che pure non prevedeva espressamente la comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del Tribunale in calce al ricorso con cui è fissata la comparizione delle parti, immune dai vizi prospettati.

Ancora la medesima Corte costituzionale (sent. n. 144 del 1996), in altra ipotesi di termine stabilito a prescindere dall’effettiva conoscibilità del dies a quo di decorrenza, ha ribadito che tale conoscibilità “è elemento coessenziale al diritto di difesa”, non potendo l’interessato venire a trovarsi in condizione “di non poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli per esercitare un’azione, la quale potrebbe addirittura finire per essere inutiliter data, con conseguente reale rischio che la situazione giuridica protetta rimanga vanificata”.

1.3. All’esigenza di contemperare il canone della ragionevole durata del processo con il rispetto del diritto di difesa si è mostrata sensibile la più recente giurisprudenza di legittimità.

Proprio dal principio del “giusto processo”, le Sezioni unite di questa Corte sono partite per riesaminare taluni enunciati espressi dal precedente costituito dalla sentenza n. 20604 del 2008, cogliendo l’occasione rappresentata dalla questione dell’omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 (Cass. SS. UU. n. 5700 del 2014).

Hanno così affermato “che il principio del giusto processo… non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso”. Hanno richiamato la dottrina per sottolineare che “occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio”. Premesso che la stessa Corte Europea di Strasburgo ammette le limitazioni all’accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, le Sezioni unite hanno considerato che “la L. n. 89 del 2001… non contiene una previsione legale tipica che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione la omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza”, evidenziando altresì “che il principio enunciato dalla sentenza n. 20604 del 2008 è già stato ritenuto non applicabile in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento (SS.UU. n. 25494 del 2009), di impugnazione di lodo arbitrale (Cass. n. 9394 del 2011), di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore (Cass. n. 2442 del 2011), di procedimenti camerali di cui all’art. 38 disp. att. c.c. (Cass. n. 12983 del 2009)”.

Il complesso delle descritte circostanze ha, dunque, indotto le Sezioni unite “a discostarsi… dalla soluzione adottata nella richiamata sentenza del 2008… e ad ammettere, invece, la possibilità per il giudice, nel procedimento ex L. n. 89 del 2001, di concedere un nuovo termine, questo sì perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza”.

Detto principio, ribadito da Cass. SS. UU. n. 9558 del 2014, è stato prontamente recepito dalle sezioni semplici (v. tra le altre Cass. n. 8421 del 2014 nonchè Cass. n. 21669 del 2014, espandendosi al punto che anche in taluni procedimenti impugnatori l’omessa notifica dell’impugnazione non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere all’assegnazione di un nuovo termine: Cass. n. 14731 del 2016; Cass. n. 16355 del 2016; Cass. n. 24722 del 2015).

1.4. A tali postulati si è adeguata altresì la Sezione lavoro della Cassazione a partire dalla sentenza n. 1453 del 2015 che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti” (successivamente conf., tra le altre, Cass. n. 11918 del 2015).

Tra le plurime argomentazioni che sostengono la decisione, la sentenza citata – per quanto qui più interessa – rileva come il decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 415 c.p.c., comma 2, non debba essere comunicato alle parti e che questa Corte ha escluso dubbi di legittimità costituzionale di una tale disciplina affermando che la fattispecie relativa all’incardinamento del giudizio di primo grado è diversa da quella relativa all’impugnazione di atti pregiudizievoli per la parte, concernendo solo la promozione del contraddittorio; pertanto è onere non vessatorio di diligenza e collaborazione della difesa tecnica con l’ufficio giudiziario informarsi dell’emissione del decreto di fissazione dell’udienza (v. Cass. n. 3251 del 2003).

“Tuttavia – prosegue Cass. n. 1453 del 2015 – se parte ricorrente comunque non ha avuto conoscenza del deposito del decreto e, in ragione di ciò, non ha provveduto alla notificazione e chiede l’autorizzazione a rinnovarla, ove venisse seguita l’esegesi qui non condivisa (ndr. quella che non ammette la rinnovazione) si porrebbe il problema se l’inosservanza dell’onere informativo incombente sulla difesa tecnica possa essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Va tenuto conto che il legislatore ben può condizionare l’esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto di termini ed al compimento di atti, anche a pena di improcedibilità o di inammissibilità, ma, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, non è lecito presumere che una tale conseguenza sia prevista implicitamente in situazioni nelle quali non risulti, al contempo, garantito alla parte onerata dal rispetto del termine la tempestiva conoscenza del momento dal quale essa prende a decorrere (così Cass. SS.UU. n. 5700 del 2014, ma v. già Cass. n. 5493 del 2012)”.

Si ricorda dunque la Corte costituzionale anche qui menzionata (sent. n. 15 del 1977), che, dichiarata in parte qua l’illegittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, ha introdotto così un obbligo di comunicazione dell’avviso di deposito di detto decreto che funge da contrappeso alla sanzione di improcedibilità.

1.5. Il principio per il quale l’omessa notificazione del ricorso introduttivo non ne impedisce la rinnovazione ha trovato applicazione anche nel rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla L. n. 92 del 2012.

Così Cass. n. 16349 del 2016 ha affermato: “il principio di celerità che informa il cd. rito Fornero non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione dell’originario ricorso L. n. 92 del 2012, ex art., comma 48, possa indurre a ritenere nullo l’intero processo, imponendo il suo rinnovo ab origine”; si è escluso, alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione Europea, che un vizio di notifica dell’atto introduttivo del giudizio comporti l’azzeramento dell’azione in senso sostanziale, in contrasto con l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.

Nella medesima prospettiva si colloca Cass. n. 2621 del 2017 la quale ha escluso, in stretta continuità con quanto statuito da Cass. n. 1453/2015 cit., che le esigenze di celerità che ispirano il rito previsto dalla l. n. 92 del 2012 possano spingersi sino al punto di negare la possibilità di concedere ex art. 291 c.p.c. nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, pur se la notifica stessa risulti omessa del tutto, atteso che “il principio costituzionale di ragionevole durata di cui all’art. 111 Cost., comma 2, va esaminato nell’ottica non del singolo processo, ma dei tempi complessivi necessari affinchè su un dato diritto azionato si ottenga una pronuncia di merito, nel sostanziale rispetto dell’art. 24 Cost.” ed è “compito dell’interprete far sì che le pronunce di mero rito siano limitate ai casi strettamente necessari, sicchè, se il vizio d’un atto processuale è sanabile, il processo potrà chiudersi con una pronuncia di mero rito solo dopo che il giudice abbia invitato la parte a porvi rimedio e questa non vi abbia provveduto”.

Pertanto la Corte in quel caso sottoposto al suo esame ha ritenuto “errata” la conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito, in base alla quale “la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza renderebbe irrimediabilmente improcedibile il ricorso in assenza di costituzione del convenuto”, sottolineando altresì che “non ha alcun senso disporre in prima udienza il rinvio ex art. 181 c.p.c. al solo fine di dichiarare, alla successiva udienza, l’improcedibilità del ricorso malgrado l’avvenuta regolare costituzione del contraddittorio in vista della seconda udienza”.

1.6. In particolare poi, sempre con riferimento al procedimento regolato dalla L. n. 92 del 2012, in un caso in cui il giudice dell’opposizione, con conferma in grado d’appello, aveva autorizzato la rinnovazione della notifica dell’opposizione “non avendo il notificante avuto formale conoscenza del termine iniziale per effettuare la notifica, termine costituito dalla conoscenza del decreto di fissazione di udienza che non risultava mai comunicato dalla cancelleria”, questa Corte (sent. n. 22355 del 2015) ha ritenuto corretto l’operato dei giudici del merito.

Ha richiamato esplicitamente la sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1977 secondo cui ove un termine sia prescritto per il compimento di un’attività, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli – e non ha dubitato “dell’applicabilità di tale principio al procedimento di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 52, anche con riferimento al principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.”, ritenendo che “il principio della regolarizzazione degli atti, a garanzia di diritti difesa pure costituzionalmente tutelati, non trova ostacolo nel principio della giusta durata del processo, dovendosi piuttosto affermare che tale ultimo principio deve essere coordinato con quello del giusto processo”.

1.7. Nel delineato contesto delle pronunce del Giudice delle leggi e dei precedenti di legittimità questa Corte reputa che all’operatività del richiamato principio nell’ambito dell’opposizione disciplinata dal rito della L. n. 92 del 2012 debba essere data continuità e sviluppo, secondo le precisazioni che seguono.

Vero è che la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 52, non prevede esplicitamente che il decreto di fissazione dell’udienza emesso dal giudice dell’opposizione debba essere comunicato all’opponente, così come non è previsto dall’art. 415 c.p.c. che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione debba essere comunicato al ricorrente.

Ma con una radicale differenza tra le due ipotesi.

Nel secondo caso l’omessa notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, concernendo solo la promozione del contraddittorio, non ne preclude la rinnovazione nè costituisce ostacolo ad una eventuale riproposizione della domanda.

L’opposizione invece, depositata “a pena di decadenza” nel termine di trenta giorni, a mente del richiamato comma 52, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificata dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Quindi l’opponente, come in ogni giudizio di tipo oppositorio in cui, ove non coltivato, si determina il consolidamento del provvedimento emesso nella fase precedente, ha un tempo per compiere l’attività di ulteriore impulso del procedimento dopo l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza. La mancata conoscenza dell’avvenuto deposito del decreto espone l’opponente a conseguenze pregiudizievoli rappresentate non solo dal mancato rispetto del termine da concedere all’opposto ma, soprattutto, dalla possibilità che non riesca a provvedere alla notificazione e anche che la prefissata udienza si svolga in sua assenza.

Pertanto anche in tale caso deve operare il principio, ritenuto – secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale – “generale criterio interpretativo”, in base al quale ove sia prescritto un tempo per il compimento di una certa attività processuale, la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell’atto che funge da presupposto condizionante l’onere notificatorio gravante sull’opponente, sia per consentire il rispetto dei termini imposti dall’ulteriore sviluppo del procedimento, ma anche per evitare che l’omessa notificazione si traduca in una preclusione alla prosecuzione del giudizio, con pregiudizio irreversibile per l’opponente.

Dunque, in mancanza di conoscenza legale da parte dell’opponente dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione dell’udienza e quindi dell’insorgere dell’onere di provvedere alla notificazione, ove sia omessa la medesima, è preclusa l’applicazione di una sanzione processuale idonea a cagionare il passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale emesso all’esito della fase sommaria (cfr. Cass. SS.UU. n. 17443 del 2014; n. 19674 del 2014; n. 4308 del 2017).

Ne consegue che il giudice non può giungere ad una pronuncia in rito di “improcedibilità” dell’opposizione, rilevando l’omessa notificazione del ricorso, senza preventivamente accertarsi che l’opponente abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza.

Una interpretazione diversa da quella adeguatrice ai valori costituzionali ingenererebbe fondati dubbi di conformità a Costituzione mentre quella qui patrocinata è perseguibile proprio sulla scorta dei precedenti della Consulta richiamati in premessa.

Inoltre il descritto risultato ermeneutico appare conforme all’esigenza di far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale di una pronuncia di merito, ancorando le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità secondo le pronunce della Corte EDU (da ultimo, v. Cass. SS.UU. n. 13453 del 2017 e n. 27199 del 2017).

1.8. Non osta all’affermata esegesi la regula iuris dettata da Cass. n. 17325 del 2016, secondo cui, in caso di mancata notifica dell’opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, il giudice non può concedere la rimessione in termini, stante la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, con conseguente improcedibilità dell’opposizione.

Infatti in tale pronuncia si ha ben cura di evidenziare che, nel caso in quell’occasione all’attenzione della Corte, “nessuna questione è posta con riferimento alla comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione di udienza, nè all'(eventuale) ristrettezza del termine assegnato per la notifica, che neppure viene indicato, pacifico essendo invece che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto non sia avvenuta, e che all’udienza fissata per la discussione della causa la difesa di parte opponente abbia chiesto di essere rimesso in termini per procedervi, senza fornire alcuna motivazione in merito alla mancata notifica”.

Pertanto la regula iuris enunciata da Cass. n. 17325/2016, che qui non si nega, opera sempre che non sorga questione della conoscenza da parte dell’opponente dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione dell’udienza.

D’altra parte già questa Corte (Cass. n. 5493 del 2012) ha evidenziato che “la sentenza SS.UU. n. 20604 del 2008 attiene al diverso aspetto delle conseguenze della inesistenza della notificazione all’appellato del ricorso e del decreto nel termine di cui all’art. 435 c.p.c., ma non involge anche lo specifico presupposto della comunicazione del decreto in discussione”.

1.9. Alla stregua delle considerazioni esposte l’error in procedendo ravvisato nella decisione impugnata dalla ricorrente non è idoneo a determinare nullità del procedimento o della sentenza tale da imporre la cassazione della pronuncia a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice dell’opposizione, correttamente riformato nella sua decisione dalla Corte di Appello, non poteva dichiarare l’improcedibilità della medesima sul mero rilievo della mancata comparizione delle parti e dell’omessa notificazione del ricorso, non essendo ciò sufficiente senza la verifica ex officio che la parte opponente era stata posta a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza.

Nè possono essere accolte le altre censure articolate nel motivo, in particolare quella secondo cui si sarebbe consumata una omessa pronuncia a mente dell’art. 112 c.p.c. per non aver argomentato la Corte territoriale sull’eccezione sollevata in appello della società circa l’autonoma ragione di improcedibilità dell’opposizione per omessa notifica della stessa.

Per un canto il vizio di omessa pronuncia non è configurabile in ordine alle eccezioni di rito e, più in generale, in ordine alle questione impedienti di ordine processuale, ma solo nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. n. 28308 del 2017; Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22592 del 2015; Cass. n. 1701 del 2009; Cass. SS.UU. n. 15982 del 2001, ha in particolare affermato – anche se in riferimento alle richieste istruttorie – che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto;

in ordine alle questioni processuali può invece profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata: cfr. Cass., n. 13649 del 2005, n. 3927 e 18147 del 2002, n. 5482 del 1997).

D’altro canto, come ricorda da ultimo Cass. n. 16102 del 2016, l’art. 360-bis c.p.c., n. 2, là dove implica che la violazione di norme del procedimento determini quella dei principi regolatori del giusto processo, “nell’unica lettura possibile per dare alla previsione un senso” comporta proprio che detta violazione abbia svolto un ruolo decisivo, dovendosi dimostrare che l’omessa pronuncia riguarda “una quaestio iuris astrattamente rilevante”, mentre nella specie l’omessa notifica dell’opposizione di per sè non poteva costituire ragione sufficiente della declaratoria di improcedibilità, in mancanza di accertata conoscenza del deposito del decreto di fissazione dell’udienza da parte opponente.

Infine, in ordine alle pretese lacune motivazionali del passaggio in cui la Corte territoriale ha ritenuto che della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione sull’opposizione “non c’è alcuna traccia in atti”, posto che tanto non potrebbe mai tradursi in un omesso esame rilevante a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale riguarda piuttosto i fatti decisivi nella ricostruzione della vicenda storica che ha dato origine al processo, evidentemente si tratta di accertamento compiuto dai giudici di appello, al cospetto di un reclamo della C. che, come si legge nella sentenza impugnata, eccepiva proprio “che l’assenza dell’opponente era stata determinata dall’omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza”. Accertamento che non può essere rivalutato in questa sede di legittimità, peraltro sull’errato assunto della società secondo cui avrebbe dovuto essere “onere della reclamante C. dimostrare con ogni possibile mezzo di non aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione”, quando invece, per il principio innanzi espresso, era il giudice dell’opposizione che, per poter dichiarare l’improcedibilità, avrebbe dovuto d’ufficio verificare e dare atto di tale comunicazione, non essendo sufficiente rilevare che le parti non erano comparse e che il ricorso in opposizione non era stato notificato.

2. In subordine, con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente pronunciato nel merito, mentre, anche a non voler considerare improcedibile il ricorso in opposizione, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, per non sottrarre un grado di giudizio alla parte incolpevole dell’omissione altrui.

La censura non può essere condivisa.

In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dalle disposizioni citate, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ma deve decidere la causa nel merito (tra le recenti, ex multis, Cass. n. 27516 del 2016).

Nè ricorre nella specie l’ipotesi della nullità della notificazione della citazione introduttiva di cui all’art. 354 c.p.c., in quanto la stessa, insuscettibile di applicazione analogica, non è estensibile al caso in cui il procedimento bifasico di cui alla L. n. 92 del 2012 è già stato introdotto con il ricorso che ha dato origine alla fase sommaria ed alla quale la società ha pienamente partecipato in contraddittorio, mentre l’opposizione, incardinatasi in un procedimento già in corso, si è svolto nell’assenza di entrambe le parti, culminando in una pronuncia di mero rito, ed è in appello che la società ha potuto compiutamente svolgere le sue difese, non avendo, peraltro, il doppio grado di giudizio copertura costituzionale nè, a fortiori, avendola la duplice fase del rito cd. “Fornero”.

3. In ulteriore subordine, con il terzo motivo, nel “merito della lite”, INVITALIA Spa denuncia: “Violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dell’art. 2119 c.c. e della clausola generale rappresentata dalla “giusta causa” di licenziamento e dell’art. 2105 c.c.. Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5″.

Con plurime censure si lamenta che sia stata dichiarata nella specie insussistente una giusta causa di licenziamento.

Il motivo, nei limiti residui in cui esso è ammissibile oltre la formulazione promiscua di vizi prospettati come riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016), non può trovare accoglimento.

Nonostante in esso si sollevi anche la formale denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 2119 c.c., nella sostanza parte ricorrente lamenta “omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5” in ordine alla ritenuta insussistenza da parte della Corte territoriale di fatti disciplinarmente rilevanti oggetto di contestazione nei confronti della C..

Orbene l’accertamento in ordine alla ricostruzione di detti fatti e del come si siano realizzati nella vicenda storica che origina la controversia compete ai giudici di merito. Ad essi spetta anche la valutazione di tali fatti al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che spieghi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento.

Trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata, così come rigorosamente interpretata dalle SS.UU. di questa Corte a partire da SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici). Nella specie parte ricorrente non enuclea alcun fatto, fenomenicamente inteso, che non sarebbe stato esaminato dalla Corte territoriale, con valenza decisiva tale che, se fosse stato valutato, l’esito della controversia sarebbe stato, con prognosi di certezza e non di mera possibilità, favorevole al deducente; piuttosto critica diffusamente la ricostruzione e l’apprezzamento dei fatti come operati dal giudice di merito al cui dominio appartengono.

Poichè poi gli elementi da valutare ai fini dell’integrazione della giusta causa di recesso sono molteplici occorre guardare, nel sindacato di questa Corte, alla rilevanza dei singoli parametri ed al peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice del merito, onde verificarne il giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e saggiarne la coerenza della sussunzione nell’ambito della clausola generale.

Trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi – come nella specie – ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma avrebbe piuttosto dovuto dimostrare che la combinazione e il peso dei dati fattuali, esattamente così come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. n. 18715 del 2016, cui integralmente si rinvia per i limiti del sindacato di legittimità in caso di giusta causa di licenziamento tra vizio di sussunzione ed omesso esame di fatti decisivi).

Il che però non è avvenuto, avendo piuttosto parte ricorrente criticato in più parti la stessa ricostruzione della vicenda storica quale effettuata dalla Corte territoriale, anche attraverso un continuo rinvio alle risultanze istruttorie, invocando nella sostanza una nuova valutazione di merito ad opera di questa Corte, del tutto estranea al giudizio di legittimità.

4. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018

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