Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9142 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 02/04/2021), n.9142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5826/2014 R.G., proposto da:

F.A., F.N., F.L., F.G. e

F.S., in qualità di ex soci della “EDILE BLOCK di

F.A. & C.”, con sede in (OMISSIS) (CT), rappresentati e difesi

dall’Avv. Sarah Patti, con studio in Catania, e dall’Avv. Giuseppe

Vaccaro, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta

procura in margine al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Centrale

– Sezione di Palermo il 22 gennaio 2013 n. 55/02/2013, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 dicembre 2020 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.A., F.N., F.L., F.G. e F.S., in qualità di ex soci della “EDILE BLOCK di F.A. & C.”, con sede in (OMISSIS) (CT), ricorrono per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Palermo il 22 gennaio 2013 n. 55/02/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per INVIM in relazione al conferimento di azienda (comprensiva di fabbricato industriale) in sede di costituzione della medesima società, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di 2 grado di Catania il 29 giugno 1991 n. 1131/03/1991. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quinquies, convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1994, n. 656, nonchè del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 591, artt. 3,5,6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver dichiarato l’estinzione del processo in seguito alla presentazione della domanda di definizione agevolata il 21 dicembre 1994 ed al correlativo versamento della somma di Lire 1.090.000 – pari al 10% del valore della lite in misura di L. 10.900.000, corrispondente alla maggiore INVIM accertata – il 15 dicembre 1994.

Ritenuto che:

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Ai fini della decisione, si rende opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento, a cui la fattispecie è riconducibile.

1.2 Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quinquies, convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1994, n. 656, disponeva che: “1. Le liti fiscali, pendenti alla data del (OMISSIS) e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data (…) possono essere definite, a domanda del ricorrente: a) con il pagamento della somma di Lire 150 mila, se la lite è di importo fino a Lire 2 milioni; b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a Lire 2 milioni e fino a Lire 20 milioni. (…) 3. I pagamenti previsti nel comma 1, sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui al comma 1, lett. a), e con l’osservanza delle norme sull’autoliquidazione per le somme di cui al medesimo comma 1, lett. b) (…). 4. Ai fini del presente articolo: a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all’imposta sull’incremento del valore degli immobili; b) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l’importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato; c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l’importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto; d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall’ufficio; (…). 5. I giudizi di cui al comma 1, sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all’udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1, estingue il giudizio. (…) 9. Con regolamento, da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l’estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l’applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 31 luglio 1995. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Nell’ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo”.

1.3 Il suddetto regolamento è stato successivamente approvato con il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 591 (“Regolamento concernente le modalità di presentazione delle domande di definizione delle liti fiscali pendenti, le procedure per il controllo delle domande stesse e l’estinzione dei giudizi e l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 17 settembre 1994, n. 538, art. 3”).

In particolare, il suddetto Reg., art. 3, stabiliva le modalità di presentazione delle domande per la definizione agevolata: “1. Per ciascuna lite pendente è redatta una distinta domanda ed effettuato un separato versamento. 2. La domanda di definizione della lite è redatta in carta libera, secondo lo schema indicativo allegato al presente regolamento, e consegnata o spedita, in plico senza busta raccomandato senza avviso di ricevimento, entro il (OMISSIS), all’ufficio tributario che ha emanato il provvedimento oggetto della controversia. Copia, anche fotostatica, della domanda è allegata all’originale. 3. L’attestazione di pagamento, ovvero una copia della distinta di versamento di cui agli artt. 4 e 5, è allegata alla domanda di definizione della lite presentata dal contribuente nella quale sono riportati gli estremi del versamento”.

Il suddetto Reg., art. 6, disciplinava i controlli demandati all’amministrazione finanziaria sulle domande di definizione delle liti fiscali pendenti: “1. Gli uffici tributari, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, provvedono a trasmettere alla commissione tributaria competente la copia della domanda stessa, corredata della documentazione di cui all’art. 3, comma 3. 2. Gli uffici procedono, entro e non oltre il 31 dicembre 1996, all’esame delle domande presentate dai contribuenti al fine di verificare: a) l’ammissibilità della domanda stessa; b) l’esatta liquidazione delle somme dovute; c) l’assolvimento dell’obbligo di pagamento. 3. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistono i presupposti per la definizione della lite, gli uffici provvedono a darne comunicazione alla commissione tributaria competente entro e non oltre il 28 febbraio 1997. 4. In caso di versamento in misura inferiore a quella dovuta per errore scusabile del contribuente, gli uffici provvedono a comunicargli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il maggior importo dovuto, invitandolo ad effettuare il relativo versamento secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 5. Nel caso in cui l’ufficio non riconosca la scusabilità dell’errore, il contribuente può farla valere dinanzi alla commissione tributaria in sede di udienza di discussione conseguente alla revoca dell’ordinanza di estinzione; in tal caso, la commissione si pronuncia con decisione”.

Da ultimo, con riguardo ai poteri dei giudici tributari, il suddetto Reg., art. 7, prevedeva che: “1. Il presidente della commissione tributaria, o il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, dichiara, con ordinanza non impugnabile, l’estinzione del giudizio sulla base della copia della domanda corredata della documentazione trasmessa dall’ufficio tributario ai sensi dell’art. 6, comma 1. 2. Effettuati i previsti controlli, gli uffici, nei termini previsti dall’art. 6, e comunicano ai soggetti di cui al comma 1, i motivi di invalidità delle domande dai quali consegue la mancata estinzione del giudizio; in tali casi è revocata l’ordinanza di estinzione e si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 19 e ss.. 3. Per le udienze di discussione fissate per una data successiva al 15 dicembre 1994, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui al D.L. 17 settembre 1994, n. 538, art. 3, e indichi gli estremi della domanda di definizione, il giudizio è sospeso fino all’invio della documentazione di cui all’art. 6, comma 1, da parte dell’ufficio tributario”.

1.4 Tanto premesso, si rileva che contribuenti hanno contestato l’omessa dichiarazione di estinzione del processo dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, nonostante la sopravvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente ed il relativo pagamento della somma prevista in corrispondenza percentuale al valore della lite fiscale pendente.

1.5 Tale deduzione trova riscontro nella documentazione prodotta nel giudizio di merito, da cui si evince che, dopo aver ottemperato al pagamento della somma corrispondente al 10% del valore della lite fiscale pendente mediante versamento eseguito su conto corrente postale il 15 dicembre 1994, il coobbligato F.N., nella qualità di socio della “EDILE BLOCK di F.A. & C.”, aveva presentato la relativa domanda di definizione agevolata presso l’Ufficio del Registro di Catania il (OMISSIS) (in conformità al modello allegato al regolamento), come è confermato, peraltro, dalla ricevuta rilasciatane in pari data.

1.6 L’amministrazione finanziaria ha replicato che i contribuenti sarebbero decaduti dalla facoltà di ottenere la definizione agevolata, anche a causa dell’impossibilità di trasmettere la copia dell’istanza al giudice tributario a causa dell’incompletezza del suo contento, non essendo stato possibile evincerne l’esatta indicazione degli estremi identificativi della lite fiscale pendente.

1.7 In proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare che il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quinquies, aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, conferisce al contribuente la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti pagando una somma correlata al valore della causa, la cui definizione provoca l’estinzione del giudizio, ma non si esaurisce in un evento del processo, perchè configura una vicenda più complessa che elide la pretesa impositiva unitamente all’impugnazione del contribuente, nel concorso di condizioni e adempimenti prestabiliti. Ne consegue che il contrasto tra le parti sul verificarsi di quelle condizioni e di quegli adempimenti, traducendosi in un dibattito sulla cessazione o meno della materia del contendere, comporta la necessità che il giudice di legittimità, chiamato a verificare i presupposti applicativi del condono, si avvalga del potere-dovere di accedere agli atti processuali di merito per riscontrare la correttezza della decisione dichiarativa dell’estinzione del giudizio (in termini: Cass., Sez. 5, 20 marzo 2006, n. 6216), ovvero, nel caso opposto, per sindacare l’erroneità della decisione relativa alla ritualità e/o al merito della pretesa tributaria.

1.8 Posto che si deve senz’altro negare la perentorietà del termine assegnato agli uffici tributari dal D.P.R. 28 settembre 1994, n. 591, art. 6, comma 3, per la comunicazione dell’insussistenza dei presupposti per la definizione agevolata, la quale – oltre a non essere contenuta nella norma regolamentare e a non ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia in assenza di limite temporale alla comunicazione sulle istanze dei contribuenti – è espressamente esclusa dalla medesima disposizione, comma 6, per le istanze relative a liti fiscali (come quella oggetto della controversia di specie) di valore superiore a Lire 20.000.000 (in termini: Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2007, n. 1231), è, comunque, pacifico che l’istanza di definizione agevolata non è stata mai comunicata dall’Ufficio del Registro di Catania alla Commissione Tributaria Centrale dinanzi alla quale la controversia era pendente.

Ad ogni buon conto, non si può ritenere che l’indicazione del numero di iscrizione a ruolo della controversia costituisse requisito indispensabile per consentire la trasmissione della copia della domanda di definizione agevolata al giudice tributario competente, tenendo conto che tale informazione non era richiesta nemmeno dal fac-simile del modulo allegato al predetto regolamento e, in ogni caso, non era essenziale per l’individuazione della controversia.

1.9 Nella specie, peraltro, l’istanza presentata da F.N. il (OMISSIS) conteneva il chiaro riferimento ad un complesso di elementi inequivocabilmente idonei a consentire un’agevole identificazione della lite fiscale pendente (avviso di accertamento; ricorso; ufficio giudiziario), per cui l’Ufficio del Registro di Catania non poteva considerarsi esonerato dall’obbligazione di trasmettere la copia dell’istanza di definizione agevolata (con l’annessa attestazione del pagamento dovuto in misura percentuale) alla Commissione Tributaria Centrale al fine di addivenire alla dichiarazione di estinzione del processo.

1.10 Pertanto, la regolare presentazione della domanda di definizione agevolata ed il puntuale pagamento della somma correlata al valore della lite fiscale pendente imponeva al giudice tributario la dichiarazione di estinzione del processo.

2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con dichiarazione di estinzione del processo, valutandosi la sussistenza dei requisiti prescritti dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quinquies, convertito, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1994. n. 656.

3. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della novità della questione trattata, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei contribuenti, liquidandole nella somma complessiva di Euro 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA