Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9142 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 02/04/2019), n.9142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23315-2017 proposto da:

S.G.A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 19, presso lo

studio dell’avvocato OTTAVIO DE HIPPOLYTIS, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANGELO PIERRI, ERNESTO SPARANO;

– ricorrente –

contro

M.F.A., in proprio e nella qualità di

procuratore generale di C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO

MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 19/4/2002 M.F.A., in proprio nonchè in qualità di procuratore generale di C.A., conveniva in giudizio il Banco di Napoli s.p.a., chiedendo che venisse accertato l’esatto ammontare dell’esposizione debitoria facente capo a M.F.A. e ad C.A.; al procedimento è stato riunito quello relativo all’opposizione all’esecuzione proposta da M.F.A., in proprio e quale procuratore generale di C.A., nei confronti del Banco di Napoli s.p.a..

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2687/2007, dichiarava che il credito della banca nei confronti di Felice Antonio M. e Angiolina C. ammontava ad Euro 243.204,00.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. (che nel frattempo aveva incorporato Sanpaolo IMI s.p.a., che aveva a sua volta incorporato il Banco di Napoli s.p.a.), in proprio e in qualità di mandataria della Società per la Gestione di Attività (SGA) s.p.a., cessionaria del credito oggetto del giudizio, facendo anzitutto valere la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo la controparte rinunciato all’azione e agli atti del giudizio nel corso del processo di prime cure.

Con sentenza n. 460/2016 la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Società per la Gestione di Attività (SGA) s.p.a.

L’intimato M.F.A. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., u.c., nel testo di cui alla L. n. 353 del 1990, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto non producibile nel giudizio di impugnazione, per la prima volta, l’atto di rinunzia agli atti e all’azione già intervenuto nel corso del giudizio di prime cure e non prodotto in quella sede.

Il motivo è manifestamente fondato. La Corte d’appello ha affermato che la cessazione della materia del contendere per rinuncia all’azione è stata prospettata per la prima volta in appello e si fonda su documentazione nuova, che l’appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado, e che pertanto non può ritenersi indispensabile, ma va dichiarata inammissibile, non potendo così fondare il convincimento del giudice. L’affermazione del giudice, che ha così rigettato il primo motivo d’impugnazione, è basata su un orientamento di questa Corte da ritenersi superato alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 10790/2017, secondo cui “prova nuova indispensabile di cui al testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.

b) L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, con cui la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., – nella formulazione di cui alla L. n. 353 del 1990, – nonchè dell’art. 128 c.c., e del D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto generico il secondo motivo di impugnazione.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno che deciderà alla luce del principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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