Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9141 del 16/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9141 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 1530-2008 proposto da:
RINI

MARCELLO

RNIMCL43B10E506K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10,
presso lo studio dell’avvocato IANNI MARIAROSA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PROVENZANO
PIERGIORGIO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
375

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE “CAPOGRUPPO GRUPPO BANCARIO
BANCA POPOLARE PUGLIESE” SOC. COOP P.A. 02848590754,
in persona del Presidente e legale rappresentante

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Data pubblicazione: 16/04/2013

dott.

RAFFAELE

CAROLI

CASAVOLA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso
lo studio dell’avvocato CAPPIELLO RAFFAELE,
rappresentata e difesa dagli avvocati DELL’ANNA
MISURALE PIERO, DELL’ANNA RAFFAELE giusta delega in

– controricorrente nonchè contro

VARS S.N.C., BANCO DI SICILIA, IMPRESA STRADALE
SOLETANA S.R.L., AB AUTO DI ANDREA BAVIA, BANCA DI
ROMA S.P.A., CAM S.R.L.,

STANSER S.R.L., NUCCIO

GIUSEPPA, FRACASSO GIOVANNI, CASSA INDUSTRIA
ARTIGIANATO, CASSA EDILE LECCE, DELLA VILLA ROCCO,
ATTANASIO GIOVANNI, VIMAC S.A.S., DONADEO GIOVANNI,
NUCCIO CELESTE, BAGLIVO E MASCIALI S.N.C., INPS,
MARGIOTTA GIUSEPPE, LIO COSIMO, TOMA GIUSEPPE;
– intimati nonchè contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del
Dirigente con incarico di livello generale Dott.
ENNIO DI LUCA, nella qualità di Direttore della
Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
dell’avvocato PIGNATARO ADRIANA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CATALANO GIANDOMENICO

atti;

giusta procura speciale del Dott. Notaio CARLO
FEDERICO TUCCARI in ROMA 13/2/2008, REP. n. 75266;
– resistente con procura

avverso la sentenza n.

1285/2007

LECCE, depositata 1’11/09/2007,

del TRIBUNALE di

R.G.N. 3443/2005;

udienza

del

15/02/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato GIANLUCA ANASTASIO per delega;
udito l’Avvocato ATTILIO TERZINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Marcello Rini, debitore esecutato dinanzi al Tribunale di
Lecce, propose opposizione, chiedendo, per quanto ancora qui
rileva, che fossero dichiarati estinti o, comunque, nulli,
inefficaci i pignoramenti e gli atti dei processi di

fosse disposta la cancellazione di tutte le trascrizioni delle
ipoteche e dei pignoramenti, anteriori al decreto di riscatto
emesso dal giudice dell’esecuzione di Tricase in data 29 marzo
2000 relativamente al terreno, con fabbricato rurale, siti in
Castro, meglio descritti in ricorso.
L’opponente espose che, trascritti tre distinti pignoramenti,
nel 1983, 1987 e 1989, erano stati introdotti tre distinti
processi esecutivi, dei quali i primi due, aventi i numeri
435/83 e 271/87 erano stati riuniti e quindi interrotti nel
1998 a seguito di surroga effettuata dalla Sobarit S.p.A.,
concessionario per la riscossione della Provincia di Lecce, e
che il terzo, avente il numero 60/89, era stato pure interrotto
nel 1997, sempre per surroga del concessionario; che la
procedura esattoriale era stata riassunta dinanzi al Pretore di
Tricase, all’epoca funzionalmente competente ed aveva assunto
il n. 9948/98; che i beni pignorati erano stati aggiudicati al
terzo incanto; che, in applicazione dell’art. 90 del D.P.R. n.
602 del 1973 (nel testo applicabile

ratione temporis),

egli,

quale debitore esecutato, aveva riscattato i beni, dopo
l’aggiudicazione; che, con decreto del 29 marzo 2000, il

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espropriazione immobiliare n. 435/83, n. 271/87, n. 60/89 e che

giudice dell’esecuzione della sezione distaccata di Tricase
. aveva dato atto del riscatto; che, con ordinanza del 12 luglio
2004, lo stesso giudice dell’esecuzione aveva dichiarato
estinta la procedura esecutiva esattoriale ed aveva disposto la
cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuato

Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni); che
quest’ultima aveva proposto reclamo ex art. 630 cod. proc. civ.
avverso questo provvedimento di estinzione e di cancellazione;
che frattanto il processo esecutivo dinanzi al Tribunale di
Lecce (già interrotto a seguito della surroga del
concessionario) era stato riassunto dalla Banca Popolare
Pugliese.
A fondamento dell’opposizione, il Rini dedusse che tale
riassunzione era illegittima, attesa la pendenza del reclamo
avverso il provvedimento di estinzione; che, comunque, i beni
pignorati erano stati da lui riscattati e quindi non avrebbero
potuto essere assoggettati ad espropriazione nel processo
riassunto; che il decreto di riscatto non era stato impugnato
ed aveva comportato che, dopo l’effetto purgativo seguito alla
prima aggiudicazione, il bene fosse ritornato nella proprietà
del riscattante libero da formalità pregiudizievoli.
1.1.- Sospesa la procedura esecutiva con riguardo ai beni siti
in Castro, la Banca Popolare Pugliese si costituì nel giudizio
di opposizione ed obiettò che, delle tre procedure esecutive
aventi, tra l’altro, ad oggetto anche questi beni, soltanto due

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nel 1983 dalla Banca Popolare di Parabita e di Aradeo (oggi

erano state riunite e la Sobarit S.p.A. aveva promosso la
.. procedura esecutiva esattoriale dopo l’esercizio della surroga
soltanto con riferimento al processo esecutivo avente il n.
435/83 (cui era stato riunito il processo n. 271/87), mentre il
terzo processo esecutivo, avente il n. 60/89, non era stato

che il debitore si era avvalso del diritto di riscatto ex art.
90 del D.P.R. n. 602 del 1973 nell’ambito della procedura
esecutiva esattoriale proseguita dinanzi al Pretore di Tricase;
che il giudice dell’esecuzione, a seguito del riscatto, aveva
ordinato la cancellazione della trascrizione soltanto del
pignoramento del 1983, effettuato dalla Banca popolare di
Parabita ed Aradeo; che il bene era stato pignorato anche dalla
Leasing Levante con pignoramento trascritto nel 1989, del quale
non era stata ordinata la cancellazione; che il riscatto era
stato esercitato a beneficio dell’esattore ed aveva concluso la
procedura esecutiva esattoriale, senza alcun riparto tra i
creditori intervenuti.
L’opposta dedusse quindi che il cespite già oggetto di riscatto
era ritornato nella situazione di diritto precedente la surroga
esercitata dall’esattore, e cioè sottoposto al pignoramento
immobiliare di quel creditore pignorante -la Leasing Levante- e
dei creditori intervenuti nel relativo processo esecutivo
(avente il n. 60/89), che erano rimasti insoddisfatti a seguito
dell’instaurazione della procedura esecutiva esattoriale e
dell’esercizio del diritto di riscatto; che pertanto non si era

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riunito ed era rimasto pendente dinanzi al Tribunale di Lecce;

prodotto l’effetto purgativo preteso dall’opponente;

che

infatti l’ordinanza di estinzione del giudice dell’esecuzione
di Tricase aveva ordinato la cancellazione della trascrizione
di uno soltanto dei tre pignoramenti da cui era gravato
l’immobile.

1.2.-

Il Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione,

reputando che, nel caso di surroga del concessionario per la
riscossione in una procedura esecutiva ordinaria già pendente,
il riscatto consente al debitore di estinguere soltanto tale
procedura, pagando il prezzo di aggiudicazione, ma lascia ferma
la possibilità per il creditore di proseguire l’esecuzione
ordinaria nella quale è stato esercitato il diritto di surroga.
Ha perciò ritenuto che fosse legittima la riassunzione di tutte
le procedure esecutive pendenti dinanzi al Tribunale di Lecce;
ha tuttavia precisato che, avendo il giudice dell’esecuzione di
Tricase ordinato la cancellazione della trascrizione del
pignoramento del 1983 ed essendo tale ordine oramai divenuto
definitivo (a seguito del passaggio in giudicato della sentenza
n. 1314 del 2005, con la quale è stato dichiarato inammissibile
il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso la detta
ordinanza), il processo esecutivo avente il n. 435/83 si fosse
estinto con riferimento al bene sito in Castro, non potendo
proseguire un’esecuzione il cui atto introduttivo era stato
cancellato; ha reputato tuttavia legittima la prosecuzione del
processo esecutivo n. 60/89, iniziato con di pignoramento della

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Aveva perciò concluso per il rigetto dell’opposizione.

Leasing Levante S.p.A., anteriormente all’esercizio del diritto
di surroga da parte del concessionario, poiché non venuto meno
a seguito del riscatto effettuato dal debitore nella procedura
esecutiva esattoriale.
Ha compensato per metà le spese del giudizio.

a due motivi.
La Banca Popolare Pugliese “capogruppo Gruppo Bancario Banca
Popolare Pugliese” Soc. Coop. per azioni resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.-

Preliminarmente va detto di due delle tre eccezioni di

inammissibilità

(definite

improcedibilità)

del

in

controricorso

anche

di

ricorso avanzate dalla resistente,

riservando al prosieguo l’esame della terza.
Entrambe si basano sulla premessa, del tutto corretta, per la
quale le sentenze conclusive dei giudizi di opposizione agli
atti esecutivi, come nel caso di specie, essendo definite non
impugnabili dall’art. 618 cod. proc. civ., possono essere
impugnate soltanto con ricorso straordinario per cassazione ai
sensi dell’art. 111 Cost.
Dato ciò, contrariamente a quanto sostenuto con la prima
eccezione, definita di carattere formale, non rileva che il
ricorrente non abbia espressamente intitolato il proprio
ricorso come ricorso straordinario ex art. 111 Cost. né abbia
fatto espresso riferimento a questa norma né nell’esposizione

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2.- Avverso la sentenza Marcello Rini propone ricorso affidato

in fatto né nella parte in diritto, poiché risulta chiaramente
sia dalla prima che dalla seconda, così come dall’intitolazione
dei motivi e dalla relativa illustrazione, che il ricorso è
stato proposto avverso una sentenza del tribunale pronunciata
ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. Esso è completo di tutti

ammissibile come ricorso per cassazione.

Quando quest’ultimo è

proposto, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, contro una
sentenza od un provvedimento diverso dalla sentenza contro i
quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di
legge, non è richiesto alcun ulteriore requisito, oltre quelli
prescritti dal menzionato art. 366 cod. proc. civ., per
l’ammissibilità; in particolare, non è requisito di
ammissibilità che l’intitolazione del ricorso rechi
l’indicazione di ricorso straordinario per cassazione, né che
di ciò si faccia espressa menzione nell’esposizione in fatto o
nell’illustrazione dei motivi, purché vi sia l’indicazione
della sentenza o del provvedimento impugnato e dei motivi per i
quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme su
cui si fondano.
1.1.- Quanto all’eccezione, definita di carattere sostanziale,

secondo cui, in caso di impugnazione ai sensi dell’art. 111
Cost., non sarebbero proponibili censure attinenti al vizio di
motivazione, ed, anzi, secondo altro più rigoroso orientamento,
nemmeno censure immediatamente riconducibili all’art. 360,
comprese quelle di cui ai numeri da l) a 4), è sufficiente dare

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i requisiti richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ. perché sia

conto della sostituzione dell’art. 360 cod. proc. civ. di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40. A
seguito di questa, si è aggiunto un ultimo comma, per il quale
le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma dell’art. 360
cod. proc. civ. si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti

cassazione per violazione di legge.
A norma dell’art. 27 del citato decreto legislativo detta
disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti
avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Poiché la sentenza del Tribunale di Lecce è stata pubblicata
1’11 settembre 2007, sono ammissibili le censure riferite
all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
I precedenti richiamati in ricorso non sono pertinenti, poiché
relativi a ricorsi proposti in epoca precedente la data di
entrata in vigore della modifica normativa.
2.

Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 90 D.P.R. 602/73 anche in relazione
all’art. 113, 1 0 comma, cod. proc. civ., art. 586 cod. proc.
civ., art. 561 cod. proc. civ., art. 42 Cost., art. 2909 cod.
civ. ed art. 12 delle preleggi, nonché violazione del principio
del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorrente censura l’affermazione del giudice

a quo secondo

cui il riscatto esercitato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
602 del 1973 avrebbe quale unico effetto quello di estinguere

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diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per

la procedura esecutiva esattoriale, ma comporterebbe che il
bene ritorni nella disponibilità del riscattante, nel caso di
specie il debitore esecutato, gravato da tutte la formalità
pregiudizievoli, comprese le trascrizioni dei pignoramenti
immobiliari effettuate in epoca precedente l’esercizio della

conseguenze che il Tribunale di Lecce ha tratto da tale
premessa interpretativa, sostenendo, in sintesi, che la norma
dispone, invece, che il bene ritorni all’espropriato nella
situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al
pignoramento, quindi, a detta del ricorrente, libero da tutte
le trascrizioni pregiudizievoli, in specie dalle trascrizioni
dei pignoramenti immobiliari relativi alle procedure esecutive
nelle quali è stato esercitato il diritto di surroga.
L’illustrazione del motivo si articola quindi nei seguenti
punti:
1.1.

sulla surroga Subarit,

il ricorrente deduce -quanto agli

effetti della surroga ed alla competenza giurisdizionale- che
questa è attività facoltativa e non obbligatoria dell’esattore,
il quale, con la surroga, si sostituirebbe al creditore
procedente, divenendo unico

dominus della procedura in cui si

surroga; che, decorsi i dieci giorni di cui all’art. 50, comma
secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973, la procedura diverrebbe
irrevocabilmente esattoriale e verrebbe proseguita secondo le
norme di tale D.P.R., che, all’epoca, comprendevano anche
l’art. 90, relativo al diritto di riscatto; che, nel caso di

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surroga da parte del concessionario. Critica, quindi, tutte le

specie, la surroga sarebbe intervenuta in tutte e tre le
procedure esecutive pendenti contro il Rini, provocandone
l’interruzione; che la procedura esecutiva esattoriale sarebbe
stata riassunta, dopo la riunione, dinanzi al Pretore di
Tricase, competente in ragione del luogo in cui si trovava

sarebbe avuta la riunione delle tre procedure;
1.2.

sulla riunione delle procedure,

il ricorrente deduce che,

alla stregua di quanto disposto dall’art. 561 cod. proc. civ.,
giurisprudenza e dottrina avrebbero sempre ritenuto necessaria
la riunione dei pignoramenti gravanti sul medesimo immobile;
che, nel caso di specie, il Conservatore avrebbe dovuto fare
menzione nelle note di trascrizione, come pareva avesse fatto,
che sullo stesso bene in Castro gravavano tre pignoramenti; che
la surroga e la interruzione di taluni procedimenti avrebbero
dovuto imporre all’esattore di riassumere tutti i procedimenti
riguardanti il medesimo bene perché fossero svolti in un unico
processo; che, anche in mancanza di riunione, ove il bene venga
venduto coattivamente, l’effetto purgativo della vendita
coattiva comporterebbe la purgazione del bene anche ai danni
dei creditori della procedura diversa da quella nella quale la
vendita è stata effettuata, e non riunita a quest’ultima, per
come disposto dall’art. 586 cod. proc. civ.; che quindi la
vendita a Tricase avrebbe travolto tutti i pignoramenti e tutte
le ipoteche pregiudizievoli, nei confronti di tutti i creditori

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l’immobile pignorato, ovvero che, dopo la riassunzione, si

e con riferimento a qualsivoglia procedura immobiliare avente
.

ad oggetto il bene venduto;
1.3.

sul riscatto ex art. 90 D.P.R. n. 602/73 e sui suoi effetti,

il ricorrente deduce che il riscatto avrebbe un effetto
purgativo dei pignoramenti, nel senso che il bene riscattato

non avrebbe potuto essere assoggetto ad una procedura esecutiva
immobiliare introdotta in forza di pignoramento che, a seguito
della surroga, avrebbe esaurito i propri effetti, essendo stato
il bene venduto e poi riscattato e la somma ottenuta, a seguito
del riscatto, assegnata all’esattore, senza che né il decreto
di riscatto né il piano di riparto fossero stati contestati né
opposti da alcuno;
1.4.

sugli effetti della sentenza del Tribunale di Tricase n.
1314 del 2005 e sul relativo giudicato,

il ricorrente deduce

che essa avrebbe consolidato irrevocabilmente il trasferimento
del bene in capo al Rini, con una statuizione in forza della
quale -secondo quanto si legge nella relativa motivazionedalla vendita e dal riscatto sarebbero scaturiti gli effetti
propri

dell’accertamento

della

titolarità

del

bene

e

<>; che quindi il giudicato non avrebbe riguardato
soltanto l’estinzione della procedura esecutiva n. 435/83; che,
invece, avrebbe avuto ad oggetto anche ogni aspetto relativo )
alla titolarità dell’immobile sito in Castro, ed in particolare
la cancellazione del pignoramento e l’operatività di tutti gli

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avrebbe potuto essere nuovamente pignorato dopo il riscatto, ma

effetti purgativi dell’art. 586 cod. proc. civ.; che, quindi,
la sentenza impugnata, regolamentando differentemente la
titolarità del bene, si sarebbe posta in contrasto con tale
giudicato;
1.5.

sulla violazione dell’art. 12 delle preleggi,

il ricorrente

riscatto nelle procedure esecutive esattoriali iniziate a
seguito di surroga dell’esattore; che, anche a voler ritenere
in tal senso, l’art. 90 del D.P.R. n. 602 del 1973 sarebbe
stato comunque applicato, oramai con effetti irreversibili; che
questi non potrebbero essere che quelli previsti dalla norma,
vale a dire che il bene dovrebbe tornare al riscattante nello
stato di diritto in cui si trovava prima del pignoramento,
quindi purgato di tutte le trascrizioni successive al
pignoramento.
L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente
articolato quesito di diritto:
<< Nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 90 D.P.R. 602/73 -nella procedura esattoriale che ne occupa, comprese le procedure ordinarie riunite o non riunite o per le quali è omessa l'annotazione di riunione- quali effetti processuali e sostanziali ha, con riguardo agli effetti del riscatto su tutto quanto di iscritto e trascritto sul bene venduto, riscattato e trasferito, a far data dalla trascrizione del pignoramento del 1983 in poi, considerando anche il giudicato del Tribunale di Tricase n. 1314 del 12.26/9/2005? 14 deduce che non vi sarebbe alcuna norma che impedisce il Il bene venduto, liquidato e riscattato nel corpo di una procedura esecutiva esattoriale, in surroga o meno, che riunisce talune procedure immobiliari sullo stesso bene ed altre, seppur esercitata la surroga, omette di riunire materialmente, può essere rivenduto nel prosieguo di una di scorta di pignoramenti anteriori alla vendita ed al riscatto?>>.
2.1.

Prima di passare all’esame del motivo di ricorso, va

rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla
resistente con riguardo all’art. 366
applicabile

bis

cod. proc. civ.,

in considerazione della data

ratione temporis,

della sentenza impugnata (li settembre 2007).
Sostiene la resistente che il quesito di diritto non sarebbe
conforme al paradigma legale dell’art. 366 bis cod. proc. civ.,
come interpretato da questa Corte, perché si baserebbe su
presupposti di fatto non corrispondenti al vero ed inseriti al
fine di condizionare la risposta al quesito e quindi il
principio di diritto che la Suprema Corte dovrà enunciare.
Secondo la resistente, il quesito si baserebbe sul falso
presupposto dell’avvenuta riunione delle tre procedure
esecutive ordinarie pendenti nei confronti del Rini dinanzi al
Tribunale di Lecce, laddove, invece, la terza, avente il n.
60/89, non sarebbe mai stata riunita a quella che, a seguito
della surroga dell’esattore, venne proseguita secondo le norme

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tali procedure senza ripignorare il bene stesso e quindi sulla

dell’esecuzione esattoriale, nell’ambito della quale venne
esercitato il riscatto.
La critica non corrisponde al contenuto ed alla portata
complessiva del quesito di diritto, così come risultante dalle
due parti, di cui si compone, che vanno lette in combinazione

Ed invero, il quesito di diritto, come è nella ratio dell’art.
366 bis cod. proc. civ., coglie perfettamente la questione da
decidere, contrapponendo al

decisum del giudice di merito, la

prospettazione e la soluzione alternative del ricorrente. La
questione è quella degli effetti del riscatto esercitato ai
sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
applicabile in ragione della data di introduzione della
procedura esecutiva esattoriale in cui venne esercitato, quindi
prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 46
del 1999. Specificamente, si discute degli effetti del riscatto
sulle procedure esecutive ordinarie già pendenti nei confronti
dello stesso soggetto esecutato e sui relativi pignoramenti,
trascritti in epoca precedente l’inizio della procedura
esecutiva esattoriale -introdotta nel caso di specie a seguito
di surroga ai sensi dell’allora art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973. E’ controverso, in particolare, come specificato nel
quesito di diritto, se, in caso di riscatto, il bene pignorato
«possa essere rivenduto nel prosieguo di una di tali procedure
senza ripignorare il bene stesso e quindi sulla scorta di
pignoramenti anteriori alla vendita ed al riscatto».

16

tra loro.

Il quesito, espresso in forma dubitativa, evidenzia la
contrapposizione, alla risposta positiva data dal giudice

a

quo, di quella negativa prospettata invece dal ricorrente.
Quanto ai presupposti di fatto cui è riferita la critica della
resistente,

il ricorrente li enuncia nel quesito, in via

fini della decisione sulla questione principale, come sopra
enucleata; questa presupposta irrilevanza si evince dall’inciso
nel quale è detto: << nella procedura esattoriale che ne occupa, comprese le procedure ordinarie riunite o non riunite o per le quali è omessa l'annotazione di riunione». Sotto questo profilo, il quesito è chiaro nel prospettare la soluzione auspicata dal ricorrente (nel senso dell'irrilevanza dell'esistenza di un vero e proprio provvedimento di riunione) -in contrapposizione al principale argomento difensivo della resistente-, della cui fondatezza o meno si dirà trattando del merito del ricorso, senza che, in una valutazione ex ante, essa possa in alcun modo rilevare ai fini dell'ammissibilità del motivo per inadeguatezza del quesito di diritto. Il quesito di diritto è conforme al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ. anche se prospetta una soluzione giuridica che dovesse, nel merito, risultare infondata, purché sia formulato in modo tale da consentire l'individuazione delle affermazioni che il ricorrente intenda denunciare -non importa se fondatamente o meno- come errori di diritto con riferimento alla fattispecie concreta e comunque l'enunciazione di una 17 alternativa, mostrando di ritenere gli stessi irrilevanti ai regula iuris -non importa se corretta o meno- applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la sentenza (cfr., per la funzione riservata ai quesiti di diritto, tra le altre Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08). 3.- Passando ai cinque punti in cui si articola l'illustrazione primi tre, riguardanti gli effetti della surroga dell'esattore e dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del debitore esecutato nella procedura esecutiva esattoriale riassunta a seguito della surroga. Giova premettere che le norme cui si farà riferimento sono quelle nel testo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 (come modificate dal D.P.R. n. 43 del 1988) precedenti le modifiche apportata col decreto legislativo n. 46 del 1999; parimenti, le norme del codice di procedura civile che verranno richiamate sono quelle nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto legge n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005. L'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la surroga del concessionario in procedimenti esecutivi ordinari già iniziati. Essa, come nota il ricorrente, è facoltativa, nel senso che è alternativa sia alla possibilità data al concessionario di intervenire, con le forme previste dal codice di rito, nel processo esecutivo ordinario, sia alla possibilità di eseguire un pignoramento esattoriale successivo. 18 di quest'ultimo, pregiudiziale e decisivo risulta l'esame dei A seguito dell'esercizio del diritto di surroga, si ha, per un verso, la sostituzione dell'esattore al creditore pignorante (ed ai creditori intervenuti muniti di titolo), in quanto soltanto l'esattore può compiere gli atti esecutivi, secondo le norme della procedura esecutiva esattoriale; e, per altro speciale, per come è desumibile sia da un'interpretazione sistematica, sia anche soltanto letterale dell'art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973, per il quale <>.
L’istituto del riscatto, come detto sopra, e fatte salve le
peculiarità pure sopra evidenziate, funziona, dal punto di
vista sostanziale, come tutti gli altri casi di riscatto,
legale o convenzionale.
Non rileva qui approfondire la questione, dibattuta in dottrina
se, ai sensi dell’art. 90, gli effetti del riscatto debbano

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45, ult. co ., del D.P.R. n. 602 del 1973, sia quando il

essere imputati già alla dichiarazione di riscatto ovvero al
decreto di cui al sesto comma dell’art. 90.
Il decreto di riscatto, nel caso di specie, è stato emesso in
data 29 marzo 2000; esso ha comunque comportato il <>.

Il riferimento che la norma fa alla situazione del bene in cui
si trovava «anteriormente al pignoramento» ha indotto parte
della dottrina a ritenere che possano risorgere, col grado che
avevano prima del pignoramento, le ipoteche delle quali il bene
era gravato.

questione rilevante ai fini del presente ricorso poiché è
incontestato che la banca resistente non godesse di garanzia
ipotecaria sugli immobili siti in Castro, riscattati dal Rini.
Piuttosto, si tratta di verificare se il bene riscattato possa
continuare ad essere gravato dalla trascrizione di quel
pignoramento che ha dato avvio alla procedura esecutiva nella
quale il riscatto è stato esercitato.
Ritiene il Collegio che ciò debba essere escluso, ovvero che
debba essere escluso che possa riprendere vigore quel
pignoramento, anche quando trattasi dell’atto che ha dato avvio
non ad un’esecuzione esattoriale (quindi, atto dell’esattore)
ma piuttosto ad un’espropriazione immobiliare ordinaria
(quindi, atto del creditore ordinario), nella quale tuttavia il
concessionario si sia surrogato ex art. 50, dal momento che
tale espropriazione si è convertita nell’esecuzione immobiliare
esattoriale e questa è giunta, come detto, al suo esito
fisiologico. Pertanto, secondo quanto si è già detto, la
procedura esecutiva ordinaria non potrebbe essere riassunta per
il solo fatto che alla vendita coattiva nelle forme della
procedura esattoriale sia seguito il riscatto, proprio perché

28

Sebbene ciò sia detto anche nella sentenza impugnata, non è

il bene che ne era oggetto è stato venduto e da questa vendita
si è ricavato un prezzo che, pur se sostituito col prezzo di
riscatto, è stato destinato al pagamento della somma spettante
all’esattore e/o alla distribuzione. La trascrizione del
pignoramento che vi ha dato inizio va perciò cancellata.
Sostiene la resistente che, a causa dell’applicazione

dell’art. 90, nel caso di specie, le somme sono state
incamerate direttamente dall’esattore

<>
che, se non si fosse applicata detta norma,

e

<>
L’argomento

difensivo

(pag. 15 del controricorso).
si

fonda

sul

medesimo

errore

interpretativo dell’art. 90 nel quale è incorso il giudice di
merito.
Come detto sopra, l’istituto del riscatto non comporta affatto
la soddisfazione privilegiata e/o anticipata dell’esattore
(come è per il pagamento del debito ex art. 49 D.P.R. n. 602
del 1973, che, infatti, estingue la procedura esecutiva
esattoriale, se ed in quanto intervenga prima della vendita).
Esaurita la fase della vendita e depositato il prezzo da parte

29

3.4.-

dell’aggiudicatario,

si procede ai sensi dell’art. 88 del

D.P.R. n. 602 del 1973; se il riscatto interviene prima del
compimento delle operazioni di cui al comma secondo di tale
norma, esso certamente non le impedisce, ma semplicemente
comporta che al prezzo pagato dall’aggiudicatario si

Pertanto, all’esito della procedura esecutiva esattoriale
pendente col n. 9948/98 dinanzi alla Pretura, poi sezione
distaccata, di Tricase, se è stato disposto immediatamente il
pagamento della somma spettante al concessionario, ciò può
essere stato un esito fisiologico, ove nella procedura non
fossero intervenuti, o regolarmente intervenuti, altri
creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente
con quello del concessionario, ai sensi dell’art. 88, comma
secondo, primo inciso. Ove, invece, si fosse trattato di un
esito patologico, per esservi stati detti interventi ovvero per
esservi stata un’eccedenza, sì che si sarebbe dovuta compiere
una distribuzione ai sensi del secondo inciso del secondo comma
dello stesso art. 88, questa avrebbe dovuto essere rilevata in
quel procedimento esecutivo esattoriale. In particolare, la
banca, odierna resistente, se intervenuta tempestivamente, ma
illegittimamente pretermessa dalla fase satisfattiva, avrebbe
dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il
provvedimento col quale il ricavato della vendita (e/o del
riscatto) era stato destinato interamente al concessionario
(cfr. già Cass. n. 665/71, nonché Cass. n. 2838/92).

30

sostituisca il prezzo pagato dal riscattante.

Giova aggiungere che la surrogazione legale di cui al quinto
comma dell’art. 90

(«colui che ha esercitato il riscatto

subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato
sull’immobile fino a concorrenza della somma pagata>>)

non va

interpretato, come sostiene la resistente, nel senso che il

esecutiva speciale in corso, ma soltanto che può fare valere il
proprio credito nelle stesse forme del procedimento speciale,
ma dando luogo -in caso di permanenza del suo credito nei
confronti dell’originario esecutato- ad altra esecuzione avente
ad oggetto il medesimo immobile.
3.5.- L’epilogo di cui si è detto sopra è, nel caso di specie,

di certo riferibile al processo esecutivo ordinario introdotto
col pignoramento del 1983, cui è stato riunito il procedimento
introdotto col pignoramento del 1987, perché, dopo la riunione,
i processi riuniti si sono convertiti nella procedura esecutiva
esattoriale n. 9948/98 dell'(allora) Pretura di Tricase con
l’esito di cui sopra.
Pertanto, pur se la sentenza ha riconosciuto espressamente
l’estinzione del processo esecutivo n. 435/83 limitatamente al
bene sito in Castro (sia pure per la diversa ragione del
giudicato formatosi riguardo all’ordine di cancellazione della
trascrizione del pignoramento), tale estinzione (limitatamente
al bene sito in Castro), o meglio l’improcedibilità dell’azione
esecutiva per essere stato questo bene già venduto nella
procedura n. 9948/98 dell'(allora) Pretura di Tricase, va

31

riscattante si sostituirebbe all’esattore nella procedura

affermata anche con riferimento alla procedura esecutiva
riunita n. 271/87, che dell’altra ha condiviso le sorti.
4.-

Resta da dire del principale argomento difensivo della

resistente, cioè della mancata riunione alle procedure
esecutive ordinarie di cui si è fin qui detto, della terza

introdotta con pignoramento effettuato nel 1989 dalla Leasing
Levante S.p.A., nella quale è intervenuta la Banca Popolare
Pugliese e che quest’ultima ha pure riassunto.
Il giudice a quo ha affermato che in questo processo esecutivo,
il bene sito in Castro potrebbe essere venduto, atteso che, ai
sensi dell’art. 90, comma quinto, per effetto del riscatto «il
bene ritorna all’espropriato nella situazione di diritto in cui
si trovava anteriormente al pignoramento»,

cioè, secondo il

Tribunale di Lecce <>, quindi gravato, quanto
meno, del pignoramento trascritto nel 1989.
La resistente,

nel ribadire tale assunto,

insiste nel

sottolineare la rilevanza della mancata riunione di tale ultimo
procedimento esecutivo ordinario agli altri due (tra loro di
certo riuniti) e del fatto che, pur avendo il concessionario
dichiarato al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al
creditore procedente anche nel procedimento n. 60/89, non vi
sarebbe mai stato il trasferimento del processo, a seguito
dello spostamento di competenza, dal tribunale al pretore
competente.

32

procedura esecutiva ordinaria n. 60/89 del Tribunale di Lecce,

La questione è, in fatto, controversa e non trattata dalla
sentenza impugnata. In particolare è rimasto non accertato se
vi sia stato un provvedimento di riunione, da parte del
Tribunale di Lecce ovvero del Pretore di Tricase. Ritiene il
Collegio che si possa comunque prescindere da questo

4.1.- Vige nell’ordinamento il principio che su uno stesso bene

non possono svolgersi contemporaneamente più processi
d’espropriazione, del quale sono espressione gli artt. 493 cod.
proc. civ. (più creditori possono con unico pignoramento
colpire il medesimo bene), 523 e 524 cod. proc. civ., nonché,
per le esecuzioni immobiliari, 561 cod. proc. civ. (sono
ammessi più pignoramenti successivi, ma devono essere riuniti
in un unico processo e comunque ogni pignoramento ha effetto
indipendente). E’ noto che qualora il meccanismo di riunione
dei pignoramenti non abbia funzionato, è possibile porvi
rimedio mediante la riunione dei diversi procedimenti (cui i
diversi pignoramenti abbiano dato luogo) da parte del giudice
dell’esecuzione, se pendenti tutti dinanzi al medesimo ufficio
(cfr. Cass. n. 6549/85, n. 20595/10, nonché Cass. n. 23847/08,
n. 13204/12, in motivazione).
Nel caso di specie, il meccanismo previsto dagli artt. 524 e
561 cod. proc. civ. di certo non ha funzionato nei rapporti tra
i primi due pignoramenti immobiliari (del 1983 e del 1987, tra
loro comunque riuniti) ed il terzo (del 1989), aventi tutti e

33

accertamento.

tre ad oggetto, tra gli altri, anche il bene immobile sito in
Castro.
Se le procedure fossero proseguite secondo le norme del codice
di rito, mancando il provvedimento di riunione da parte del
giudice dell’esecuzione, sarebbero comunque rimasti fermi i

contemporaneamente pendenti, vale a dire che il bene, se
venduto nell’una, non avrebbe potuto essere venduto anche
nell’altra. Infatti, la vendita coattiva determina l’effetto
purgativo di tutti i pignoramenti gravanti sul medesimo
immobile. Non merita qui soffermarsi sulle altre conseguenze
ovvero sui rimedi praticabili dai creditori eventualmente
danneggiati dalla mancata riunione e/o dalla contemporanea
pendenza delle procedure.
4.2.-

Limitando

l’analisi

ai

pignoramenti

immobiliari,

ordinario ed esattoriale, ad identica conclusione si perviene
quando si abbia il concorso tra espropriazione ordinaria ed
espropriazione esattoriale.
In

particolare,

quando

è

successivo

il

pignoramento

dell’esattore e quando questi instauri la procedura speciale,
non è possibile la riunione tra procedimenti (ammessa invece
come detto tra processi esecutivi ordinari), trattandosi di
processi da condurre con forme differenziate (almeno quanto
alla fase liquidativa) e, con riguardo alla disciplina
applicabile al caso di specie (in cui l’esecuzione esattoriale

34

risultati raggiunti nell’una o nell’altra delle due procedure

venne introdotta nel 1998), anche di competenza di giudici
diversi.
Nel vigore di tale ultima disciplina, prima della riforma di
cui al decreto legislativo n. 51 del 1998 (che ha soppresso
l’ufficio del pretore a decorrere dal 2 giugno 1999), nel caso

dinanzi al tribunale, in base a pignoramento anteriore, il
concessionario, trascritto l’avviso di vendita di cui all’art.
81, avesse depositato gli atti presso la cancelleria della
pretura competente per territorio ai sensi dell’art. 83, si
sarebbe avuta la pendenza di due procedimenti esecutivi sui
medesimi beni nei confronti del medesimo debitore.
Questo può essere accaduto nel caso di specie, sia pure con la
variante che il processo esecutivo esattoriale è stato
introdotto e proseguito dinanzi al pretore a seguito di surroga
esercitata in un processo ordinario, mentre dinanzi al
tribunale potrebbe essere rimasta pendente, perché mai riunita,
un’altra espropriazione ordinaria immobiliare.
Orbene, venduto il bene pignorato nella procedura esattoriale,
la tutela dei creditori pignorante ed intervenuti
nell’espropriazione ordinaria si sarebbe potuta realizzare in
concreto soltanto partecipando alla distribuzione del ricavato
di tale vendita, previo intervento nell’esecuzione esattoriale
(e nei limiti dei diritti di prelazione prevalenti o
concorrenti rispetto a quelli spettanti al concessionario).

35

Y

in cui, nonostante la pendenza di un’espropriazione ordinaria

La regola non può certo essere quella, invocata dalla
resistente, della duplicazione della vendita dello stesso bene.
Né tale regola può essere desunta dall’art. 90, comma quinto,
del D.P.R. n. 602 del 1973, così come interpretato dal giudice
a quo.

nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al
pignoramento, il riferimento va fatto alla situazione di
diritto precedente tutti i pignoramenti concorrenti sul
medesimo bene.
Questo effetto consegue a quanto detto sopra sulla natura e
sugli effetti del riscatto: questo risolve la vendita coattiva,
con efficacia

ex tunc,

ma soltanto nei rapporti tra

aggiudicatario ed espropriato e non anche nei rapporti tra
quest’ultimo, da un lato, ed il concessionario e i creditori
intervenuti nell’esecuzione esattoriale, dall’altro, tanto è
vero che, come detto, la procedura esecutiva esattoriale si
conclude comunque con la distribuzione del ricavato. Consegue,
altresì, al principio generale per il quale, non solo non si
possono avere sullo stesso bene e nei confronti dello stesso
debitore più processi di espropriazione contemporaneamente
pendenti, ma, qualora ciò accada, e i procedimenti non siano
riuniti, i risultati conseguiti in uno restano fermi rispetto
all’altro.
In conclusione,
immobiliare,

in materia di esecuzione esattoriale

in caso di esercizio della facoltà di riscatto ai

36

Poiché, a seguito del riscatto il bene ritorna all’espropriato

sensi dell’art. 90 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel
testo vigente prima delle modifiche apportate dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, poiché il bene ritorna
all’espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava
anteriormente al pignoramento, esso vi ritorna non gravato

pignoramenti con questo concorrenti, trascritti sullo stesso
bene nei confronti dello stesso debitore.

Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, con riferimento
ai primi tre profili di censura, restando assorbiti sia gli
altri profili che il secondo motivo (quest’ultimo concernente
il vizio di motivazione).
5.- Giova precisare che a siffatta conclusione non osta, nel

caso di specie, quanto dedotto dalla resistente in punto di
mancanza dell’ordine di cancellazione dei pignoramenti del 1987
e del 1989 nel decreto di riscatto. Essendo gli effetti di
questo del tutto analoghi a quelli del decreto di trasferimento
ex art. 586 cod. proc. civ., esso avrebbe dovuto contenere
detto ordine di cancellazione.

La mancata impugnazione

dell’atto tuttavia non comporta certo, come sembra sostenere la
resistente, che si sia formata una preclusione pro-iudicato sul
punto. Così come l’effetto c.d. purgativo della vendita forzata
prescinde dalla menzione di siffatto ordine nel decreto di
trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ., parimenti esso, nel
caso di specie, è un effetto sostanziale dell’aggiudicazione )
seguita dal riscatto e la produzione di questo effetto non è

37

dalle trascrizioni del pignoramento esattoriale ovvero di altri

impedita dalla mancata menzione nel relativo decreto, atto, di
per sé, inidoneo a passare in giudicato.
Né si può ritenere che sul punto si sia formato il giudicato a
seguito della sentenza n. 1314 del 2005, avente ad oggetto
soltanto la statuizione di estinzione della procedura

trascritto il 29 novembre 1983 n. part. 36069, di cui
all’ordinanza del giudice dell’esecuzione presso la sezione
distaccata di Tricase del 12 luglio 2004. Essendo questo
l’oggetto di tale sentenza, nemmeno risultano pertinenti i
rilievi svolti dal ricorrente al punto n. 1.4 del primo profilo
del primo motivo. L’ambito oggettivo del giudicato non va oltre
quanto correttamente rilevato dal giudice

a quo

(cfr. pag. 12

della sentenza). Così come è corretta la conseguenza tratta
dall’avvenuta irrevocabile cancellazione del pignoramento, vale
a dire l’estinzione del processo esecutivo n. 435/83,
limitatamente ai beni siti in Castro, che però non ha trovato
riscontro nel dispositivo.
6.

Dato quanto sopra, alla cassazione della sentenza impugnata

può seguire la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384,
comma secondo, cod. proc. civ. poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto. L’opposizione proposta da
Marcello Rini con ricorso depositato all’udienza dell’8 aprile
2005 va accolta e, per l’effetto, vanno dichiarati
improcedibili i processi esecutivi immobiliari n. 435/83, n.
217/87 e n. 60/89 del Tribunale di Lecce, limitatamente ai

38

esattoriale e l’ordine di cancellazione del pignoramento

seguenti beni: suolo denominato Pile con fabbricato rurale nel
Comune di Castro di are 12.50 riportato in catasto al foglio 4,
p.11e 315, 316 e 214 attualmente censito in NCEU del Comune di
Castro al fg. 4, p.11a 214, sub l, 2, 3, confinante con
proprietà Fera, Rini Maria, Solazzo e viottolo comune, salvo

La mancata produzione unitamente al ricorso delle note di
trascrizione dei pignoramenti effettuati sui medesimi beni
negli anni 1987 e 1989 non consente, allo stato, di provvedere
con l’ordine di cancellazione, che, pertanto, dovrà essere
chiesto al giudice dell’esecuzione.
7.- La novità delle questioni trattate e la peculiarità della

vicenda processuale oggetto del ricorso sono giusti motivi per
la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Per questi motivi

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie l’opposizione proposta da Marcello Rini con ricorso
depositato 1’8 aprile 2005 e, per l’effetto, dichiara
improseguibili le procedure esecutive pendenti con i numeri
435/83, 217/87 e 60/89 dinanzi al Tribunale di Lecce,
limitatamente ai seguenti beni: suolo denominato Pile con
fabbricato rurale nel Comune di Castro di are 12.50 riportato
in catasto al foglio 4, p.11e 315, 316 e 214 attualmente
censito in NCEU del Comune di Castro al fg. 4, p.11a 214, sub
l, 2, 3, confinante con proprietà Fera, Rini Maria, Solazzo e

39

altri.

viottolo comune, salvo altri. Compensa le spese dell’intero
giudizio.

Così deciso in Roma, in data 15 febbraio 2013.

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