Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9141 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3658/2005 proposto da:

D.N.R., in qualità di titolare della ditta “DEPOSITI E

TRASPORTI GIADA”, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA,

441, presso lo studio dell’avvocato MARINI Paolo, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ETTORE FRANCESCO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVE E CONTENZIOSO,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ECONOMIA E

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 66/2003 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARINI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o comunque rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi cumulativi alla commissione tributaria provinciale di Milano D.N.R. impugnava quattro avvisi di accertamento relativi a mancata ritenuta d’imposta alla fonte per propri dipendenti e per maggiorazione delle imposte Irpef ed Ilor per l’anno 1992, e solo per la prima relativamente al 1993, fatti notificare dall’agenzia delle entrate, ufficio di Desio, e con i quali l’amministrazione comunicava di avere accertato così sia mancato versamento che un reddito complessivo di importo superiore, sulla scorta della verifica svolta da agenti della polizia tributaria. Ella faceva presente che tali avvisi erano carenti dei presupposti, in quanto si basavano sul processo verbale della Guardia di finanza, che era affetto da nullità, come rilevato poi dalla CTR della Lombardia con le sentenze nn. 241 e 261 del 2000; chiedeva perciò l’annullamento di quegli atti impositivi.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, perciò chiedeva il rigetto dei ricorsi introduttivi.

Il giudice adito li rigettava con separate sentenze nn. 625 e 626 del 1999.

Avverso le relative decisioni la contribuente proponeva appello, cui l’amministrazione resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale dichiarava inammissibili entrambe le impugnazioni con le sentenze nn. 36 e 37 del 2001, osservando che si trattava di un unico ricorso c.d. fotocopia per pronunce differenti, aventi diversità di causa, domanda ed oggetto, e pertanto occorreva proporre atti di gravame separati.

Contro queste decisioni l’appellante proponeva ricorso per revocazione dinanzi alla stessa commissione regionale, la quale, riuniti i relativi procedimenti, dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che non era dato riscontrare i presupposti della revocazione nel caso in esame.

Avverso tale sentenza D.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate non hanno svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non considerava che nella presente fattispecie le decisioni oggetto di gravame per revocazione si basavano sull’errato presupposto che occorressero più atti di impugnazione contro le diverse sentenze, trattandosi di imposte, anni e domande differenti, mentre invece il fatto sostanziale era un altro, realmente sussistente, e consistente nella unicità del rapporto tributario, concernente le stesse parti, le medesime imposte e le stesse domande, ancorchè relativamente a due diverse annualità.

Il motivo è generico, e perciò inammissibile.

Invero la ricorrente non ha specificato compiutamente le ragioni, per le quali ha mosso la censura al provvedimento impugnato; non ha indicato sia i punti della motivazione, fatti oggetto di doglianza, e non ha riportato le parti del ricorso per revocazione che a suo avviso sarebbero state decisive per una diversa valutazione del giudice “a quo”.

Ad ogni buon conto – e ciò viene enunciato solo “ad abundantiam” – il giudice della revocazione osservava che si trattava solamente di errore di diritto, posto che non era necessario proporre diversi atti d’impugnazione, sicchè il mezzo di gravame avverso le sentenze della CTR era costituito solamente dal ricorso per cassazione.

L’assunto è esatto.

Invero l’errore di fatto previsto dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato.

Pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, come nella specie, in cui si trattava di questione attinente alla valida costituzione del rapporto processuale mediante la produzione degli atti introduttivi. Ne consegue che l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico non è configurabile, vertendosi piuttosto in un’ipotesi di errore di diritto, per il quale il mezzo di impugnazione non poteva che essere il ricorso per cassazione (Cfr.

anche Cass. Sentenza n. 8180 del 03/04/2009).

Del resto l’impugnazione con un unico atto di una pluralità di decisioni, che avessero risolto identiche questioni, era ammissibile, dal momento che le medesime erano state pronunciate tra le stesse parti (Sez. U., Ordinanza n. 28267 del 21/12/2005). Infatti è ben possibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l’art. 104 cod. proc. civ., in base alla norma di rinvio di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, applicabile “ratione temporis”. Esso certamente consente la proposizione contro la stessa parte – e quindi la trattazione unitaria – di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, già ammessa dal citato D.P.R. n. 636 del 1972, art. 34 e ora dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, considerato peraltro che non si pongono limitazioni riguardanti la competenza per valore nell’ambito del processo tributario (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 19666 del 01/10/2004).

Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di questo giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA