Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9141 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 21/10/2016, dep.07/04/2017),  n. 9141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 27146-2015 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI RAMNI, 24,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA TUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARTURO MARESCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso, depositato il

30 settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Gianluca Tucci con delega.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Campobasso, in composizione collegiale, ha rigettato l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 – ter, proposta da V.L. avverso il decreto con il quale il consigliere designato di quella Corte aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione proposta con ricorso depositato il 28 settembre 2014, in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1998 e conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato depositata l’11 marzo 2013;

che la Corte d’appello osservava che correttamente il consigliere designato aveva rilevato la tardività della domanda, atteso che il termine di impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato, essendo la stessa stata pubblicata dopo il 16 settembre 2010, era regolato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 92, comma 3, ed era quindi di sei mesi e non di un anno come in precedenza;

che la Corte d’appello riteneva altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, con riferimento all’art. 92, comma 3, citato;

che per la cassazione di questa sentenza V.L. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che il Ministero intimato ha depositato atto ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 4 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 92, comma 3); nullità della sentenza; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dolendosi che la Corte d’appello non abbia considerato che lo stesso Consiglio di Stato aveva attestato che la sentenza in questione era passata in giudicato il 27 aprile 2014, trovando applicazione la disciplina transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, e non il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 92, comma 3;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, e art. 4); nullità della sentenza; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte territoriale valutato che ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione è necessario l’attestato di passaggio in giudicato del provvedimento che ha concluso il giudizio e che tale attestato era stato rilasciato dal Consiglio di Stato con la indicazione della data del 27 aprile 2014;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello considerato che la responsabilità della tardiva presentazione della domanda era interamente ascrivibile al Consiglio di Stato;

che in via subordinata, il ricorrente chiede che venga cassato il capo relativo alle spese;

che, da ultimo, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 92, comma 3, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 111 e 113 Cost.;

che i primi tre motivi di ricorso, che per evidenti ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;

che questa Corte ha già avuto modo di osservare, il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 92, prevede che, in difetto della notificazione della sentenza, l’appello si propone entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, mentre l’ultrattività della disciplina previgente (e quindi del termine annuale per proporre impugnazione), disposta dall’art. 2 dell’allegato 3 al medesimo codice, vale “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice”;

che, in questo quadro normativo, l’ultrattività della disciplina previgente è prevista non per i processi in corso in primo grado alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ma, appunto, “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice” per essere già stata pubblicata la sentenza di primo grado e pendente il termine per proporre impugnazione;

che, dunque, alle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo si applica la nuova disciplina dei termini per le impugnazioni (v. Cass. nn. 7326 del 2015; Cass. n. 5299 del 2015; Cass., n. 12575 del 2015; Cass. n. 23373 del 2014);

che tale interpretazione – si è osservato – trova riscontro anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, ove pure è stato affermato più volte che l’art. 2 dell’allegato 3 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), il quale con norma transitoria dispone che per i termini in corso alla data di entrata in vigore del codice stesso (16 settembre 2010) continuano ad operare le norme previgenti, non trova applicazione ai casi in cui il mutamento del termine – come quello c.d. lungo per proporre appello – sia già entrato in vigore anteriormente al deposito della sentenza impugnata; ciò in quanto già prima dell’entrata in vigore del c.p.a., le norme del c.p.c. si applicavano al giudizio amministrativo in quanto compatibili e salvo non fosse diversamente previsto;

che tra dette norme si applicava l’art. 327 c.p.c., che nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, entrato in vigore il 4 luglio 2009, prevede per l’impugnazione il termine (non più di un anno, ma) di sei mesi (v. Cons. Stato nn. 4055/13, 6646/12 e 5793/11);

che correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato, conclusiva del giudizio presupposto, fosse divenuta definitiva con il decorso del termine di sei mesi dal suo deposito;

che le deduzioni del ricorrente sono infondate anche con riguardo al rilievo che la sentenza del Consiglio di Stato recava una indicazione nel senso che la stessa era divenuta definitiva il 27 aprile 2014, con la conseguenza che la domanda di equa riparazione proposta il 26 settembre 2014 sarebbe stata tempestiva;

che, invero, la individuazione della data di definitività della decisione giurisdizionale ai fini della determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di equa riparazione consegue dall’applicazione di norme di legge piuttosto che dalla annotazione della cancelleria;

che, in particolare, questa Corte ha affermato che “la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3, prescrivendo il deposito in copia autentica della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, non stabilisce che la prova dell’irrevocabilità della sentenza stessa sia data unicamente attraverso la certificazione di cancelleria apposta in calce ad essa, potendo l’irrevocabilità risultare dall’esame complessivo degli atti e dalla prova logica (nella specie, da un’attestazione di cancelleria sul difetto di impugnazioni non apposta in calce alla sentenza)” (Cass. n. 8049 del 2015);

che, d’altra parte, l’attestazione invocata dal ricorrente si limita alla rilevazione, su istanza dell’Avvocato Gianluca Tucci, che fino alla data del 5 marzo 2014 non risultava depositato alcun ricorso per la revocazione o per l’opposizione di terzo della sentenza n. 1433 del Consiglio di Stato, sezione 3, depositata in data 11 marzo 2013: essa è pertanto inidonea ad ingenerare alcun affidamento in ordine alla individuazione del passaggio in giudicato della detta sentenza alla data del 27 aprile 2014, come preteso dal ricorrente;

che il quinto motivo, con il quale il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 92, comma 3, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 111 e 113 Cost., è infondato, apparendo la proposta questione manifestamente infondata;

che la Corte d’appello ha già rilevato come il codice del processo amministrativo costituisca una fonte complessa e compiuta, in relazione alla quale deve escludersi che la non coincidenza con istituti o termini del processo civile possa dare luogo a irragionevoli disparità di trattamento o a lesioni del diritto di difesa o degli altri parametri evocati;

che il quarto motivo, concernente la entità delle spese del giudizio di equa riparazione, è inammissibile;

che, invero, la censura si risolve in una contestazione dell’applicazione del principio della soccombenza, formulata in modo generico sulla premessa per cui sarebbero insussistenti profili di colpa nella proposizione tardiva della domanda di equa riparazione, senza che vengano prospettati in alcun modo violazioni della tariffa applicabile ratione temporis;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’amministrazione resistente partecipato all’udienza di discussione;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 – quater del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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