Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9141 del 02/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 02/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 02/04/2021), n.9141
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20437/2015 R.G., proposto da:
la “TESSITURA G.V. S.r.l.”, con sede in (OMISSIS) (NO), in
persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Lorenzo Bertaggia, con studio in Novara, e
dall’Avv. Erica Dumontel, con studio in Roma, ove elettivamente
domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del
presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
di Torino il 6 febbraio 2015 n. 167/38/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15 dicembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
che:
La “TESSITURA G.V. S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino il 6 febbraio 2015 n. 167/38/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all’anno 2005, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara l’8 aprile 2014 n. 34/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Premesso che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, l’amministrazione finanziaria ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che:
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione) e tenuto conto della richiesta della parte per la definizione della controversia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2070), il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021