Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9140 del 16/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9140 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 1532-2008 proposto da:
SABATINI MARCELLA SBTMCL28R53H501E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo
studio dell’avvocato ROSSI GUIDO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CONDOMINIO VIALE G. MARCONI 442-444 E VIA A. BATTELLI
l 80238040580, in persona dell’amministratore pro
tempore Sig.ra KATHYA ROSA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 16/04/2013

dell’avvocato CORLEONE GIAN LUCA (STUDIO BERCHICCI),
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
del Dott. Notaio PRISCA DE ANGELIS in Roma 25/1/2013,
REP. n. 2974;
– controricorrente

di ROMA, depositata il 16/01/2007, R.G.N. 9598/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GUIDO ROSSI;
udito l’Avvocato CORLEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 174/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marcella Sabatini propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la
sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto la
domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti del Condominio di
viale G. Marconi n. 442 e via A. Battelli n. 1, in relazione ad un sinistro

IL Condominio resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.
2051 e 2697 cod. civ., assumendo che la responsabilità oggettiva di cui
all’art. 2051 cod. civ. sarebbe incompatibile con la prova del nesso di
causalità richiesta dal giudice di appello.
1.1.- Il mezzo è infondato, attesa la diversità ontologica tra la colpa
ed il nesso di causalità. Anche nel regime di cui all’art. 2051 cod. civ. è
necessaria dunque la prova del nesso di causalità.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la
ricorrente si duole che nella sentenza impugnata si faccia riferimento solo
al materiale di risulta e non anche agli altri fattori di pericolo emersi
dall’istruttoria.
2.1.- Il mezzo è inammissibile, in quanto – secondo la sentenza – è
esclusa la prova del nesso di causalità e dunque ogni questione in tema
di colpa è irrilevante e comunque assorbita dalla ritenuta responsabilità
del condominio ex art. 2051 cod. civ.
3.-

Con il terzo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di

motivazione, si duole che la Corte di Appello, pur avendo correttamente
ritenuto che i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario, ha
poi contraddittoriamente affermato l’insufficienza di tale prova.
3.1.- Il terzo motivo è fondato.
Accertate in fatto l’esistenza di «materiale di risulta precipitato dal
soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale» e la caduta della
Sabatini, la Corte d’appello ha tuttavia conferito determinante valenza in
punto di difetto di prova di nesso causale tra presenza di materiali di
risulta e caduta alla circostanza che «nessun testimone è stato in grado
di precisare le modalità della caduta».

3

occorsole all’interno dello stabile condominiale il 7/4/97.

A parte il rilievo che non è immaginabile come un teste potesse con
certezza attribuire la caduta alla presenza di materiale di risulta
quand’anche avesse materialmente assistito all’evento (in ipotesi,
conseguito ad una “scivolata”), è ovvio che in casi quale quello di specie
la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto.
Così, ad esempio, se un’autovettura slitta in un punto della strada
dovè presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potra essere

che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute
su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via.
Il vizio della motivazione sta allora nell’aver escluso la sussistenza di
nesso causale solo perché non v’erano testi che avessero assistito alle
modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza
scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla
scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così
consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta)
da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di
fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di
giudizio.
Il che non avrebbe comunque

impedito – nell’ambito

dell’apprezzamento dei fatti che compete al giudice del merito – di
ritenere, in ipotesi, che la qualità di condomina della persona incorsa
nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto, le
imponesse una particolare cautela nell’affrontare la discesa delle scale e
di ravvisarne per tale via il concorso nell’accadimento del fatto.
4.- Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, rigettati i primi
due, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio,
anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione.

PQM
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due,
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma. nella camera di consialio d,Ila Terza S zione

attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi

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