Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9140 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 16/04/2010), n.9140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, rappresentato e

difeso dall’Avvocature Generale dello Stato, presso cui domicilia in

Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

Compra Geom. Cornelio & Figlio s.p.a., con sede in

(OMISSIS), in

persona del legale rappresentante C.G., rappresentata e

difesa per procura in calce a controricorso dall’Avvocato Lucisano

Claudio, elettivamente domiciliata presso in Roma, via Crescenzio n.

91.

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 46/14/06 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 3.11.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.2.2010 da consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale o, in subordine, l’accoglimento del secondo

motivo, e il rigetto dei ricorso.

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato a mezzo posta il 13.3.2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 46/14/06 del 3.11.2006, notificati il 17.1.2007, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva con ferma) o la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Campra Geom. Cornelio & Figlio per l’annullamento del provvedimento di diniego opposto dall’Ufficio alla sua istanza di condono relativa ad una lite fiscale avente ad oggetto una cartella di pagamento che gli intimava il versamento degli importi corrispondenti alle ritenute di imposta per l’anno 1996 non versate, con interessi e sanzioni. In particolare, il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la lite fosse condonabile in forza della considerazione che l’ampia formula usata sul punto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, portava a ricomprendere tra gli atti di imposizione anche la cartella esattoriale, trattandosi di atto che è comunque manifestazione del potere impositivo ed è autonomamente impugnabile, la società Campra Geom. Cornelio & Figlio ha notificato controricorso e ricorso incidentale, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Va quindi esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancala esposizione del fatto, sollevata dalla società contribuente nel punto 1^ del proprio controricorso e ricorso incidentale.

L’eccezione è manifestamente è infondata, tenuto conto che tale adempimento, richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, non si risolve in un mero requisito d’ordine formale, ma è funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimità la conoscenza necessaria dei termini in cui la causa è nata e si è sviluppata, al fine di meglio valutare ed apprezzare, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, il quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano sia la decisione contestata che i motivi di censura sollevati (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 2432 del 2003; Cass. n. 4937 del 2000). Tanto precisato, il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate rispetta pienamente tale requisito, dal momento che esso, con riferimento allo svolgimento del giudizio, contiene indicazioni sufficienti a rappresentare l’origine ed i contorni esatti dell’oggetto della controversia, quali le specifiche domande, eccezioni e difese articolale dalle parti e come si siano svolti, infine, gli stessi fatti di causa, con particolare riguardo al contenuto e consistenza delle questioni controversie ed alle ragioni in forza delle quali esse sono state decise.

Vanno quindi scrutinati, in quanto investono questioni potenzialmente in grado di definire il giudizio, i motivi del ricorso incidentale contrassegnati con i numeri 2, 3, 4, 5, con i quali la società contribuente eccepisce l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso al pronuncia di primo grado (laddove le argomentazioni sviluppate nei punti 6, 7 e 8, essendo in adesione della pronuncia impugnata, danno contenuto al controricorso e di esse, pertanto, si terrà conto in sede di esame del ricorso principale).

Tutti questi motivi, che denunziano la violazione di norme processuali e, i primi due, anche il vizio di motivazione, vanno dichiarati inammissibili.

Quanto ai motivi che denunziano violazioni di legge, atteso che la loro esposizione non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, requisito richiesto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Con riferimento, invece, alla denuncia dei vizi di motivazione, dovendosi rilevare che nemmeno in questo caso il motivo appare formulato in modo conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8807 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità.

Passando ora all’esame del ricorso principale proposto dall’Agenzia, il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto natura impositiva alla cartella di pagamento, con conseguente possibilità di definizione agevolata della lite ai sensi della disposizione di legge citata. Sostiene al contrario il ricorso che, nella specie, la cartella in questione non era il risultato della manifestazione di un potere di accertamento da parte dell’Ufficio, il cui esercizio aveva portato a rettificare la dichiarazione del contribuente ed alla conseguente graduazione delle sanzioni applicabili, bensì il prodotto di una mera attività di liquidazione per mancato versamento delle imposte, svolta sulla base dei dati scaturiti dalla dichiarazione del contribuente, in modo automatico, con applicazione delle sanzioni ed interessi calcolati in misura fissa sulla base della legge, senza alcuna discrezionalità o graduazione.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha invero già precisato (Cass. n. 15548 del 2009: Cass. n. 6186 del 2006), adottando una soluzione che il Collegio pienamente condivide, che alla cartella di pagamento va negata natura di atto impositivo autonomo, direttamente impugnabile come tale, allorchè essa faccia seguito ad un avviso di accertamento, ma non anche nei casi in cui essa costituisca l’unico atto che consente al contribuente di mettere in discussione la debenza del tributo. In tali casi, intatti, l’atto deve essere qualificato, a prescindere dalla sua formale definizione, come atto di imposizione. Nel caso in questione, risponde al vero che la cartella ha ad oggetto la liquidazione di imposte calcolate sui dati forniti dallo steso contribuente, in forza di una procedura che difetta della natura di accertamento, ma è altrettanto vero che la cartella è l’unico atto che rende nota al contribuente la pretesa fiscale dell’Agenzia. Ne consegue che il contribuente deve necessariamente impugnarla ove intenda contestare l’ingiunzione del fisco, e che ciò può fare non solo denunziando vizi propri della cartella o della notifica della stessa, ma anche per questioni che attengono all’esercizio del diritto da parte dell’Ufficio (ad esempio per violazione dei termini di decadenza) o direttamente al merito della pretesa (ad esempio, eccependo di avere già pagato o di avere errato nella dichiarazione). Ciò comporta che la cartella non preceduta da altro atto autonomamente impugnabile ha natura di per sè necessariamente impositiva, a prescindere dall’attività che documenta, con l’effetto che la controversia che su di essa sorge rientra tra quelle indicate nella citata L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), il quale significativamente riferisce la nozione di lite fiscale pendente, per il quale ammette il condono, non solo alle controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, ma anche a quelle su cui si discute di “ogni altro alto di imposizione”.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), assumendo che, anche ad ammettere la condonabilità della cartella di pagamento per la parte irrogativa delle sanzioni, atteso il suo carattere impositivo, certamente tale natura andrebbe negata per la parte concernente la mera riscossione delle imposte non versate, con l’effetto che il giudice a quo, a fronte del contenuto complesso e scindibile della cartella, avrebbe comunque dovuto diversificare la propria pronuncia, disconoscendo la condonabilità della cartella relativamente alla parte che intimava il pagamento delle imposte.

Il mezzo appare infondato, potendosi al riguardo richiamare le ragioni già esposte in sede di esame del primo mezzo, ove si è rappresentato che la cartella di pagamento nel caso di specie aveva natura impositiva anche con riguardo alla richiesta di pagamento delle imposte non versate.

I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati.

L’esito dei giudizio giustifica la dichiarazione di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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