Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 914 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 20/01/2021), n.914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9013/2019 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Corace Giacinto, che lo rappresenta e difende come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata l’11 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Potenza, pubblicata l’11 settembre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da O.W. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo lucano. La nominata Corte ha dichiarato inammissibile l’appello, vertente sul denegato riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo reca la seguente titolazione: “Sulla dichiarazione di inammissibilità dell’appello e l’assenza di un’adeguata valutazione nel merito dei motivi di appello formulati nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado”. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l’art. 342 c.p.c., in quanto nell’atto di gravame risulterebbero chiaramente esposte le ragioni dell’impugnazione.

Col secondo motivo sono denunciati: la violazione o falsa applicazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in violazione degli incombenti di cooperazione istruttoria dell’autorità giurisdizionale, l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 14 D.Lgs. cit., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, art. 3 CEDU, la violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave, la violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 dir. 2013/32/UE. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha respinto la domanda di protezione sussidiaria ritenendo totalmente inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente; assume inoltre l’istante che la Corte di appello avrebbe “omesso qualsiasi analisi approfondita e specifica sui timori e le persecuzioni esposte” e mancato di operare la ricerca di informazioni atte a dar riscontro alle allegazioni formulate.

Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi. Il giudice distrettuale, secondo il ricorrente, avrebbe richiamato le sole informazioni attinenti al conflitto armato in atto tra l’esercito nigeriano e il gruppo terroristico (OMISSIS), omettendo di prendere in considerazione la situazione oggettiva presente nella propria regione di provenienza.

Col quarto motivo sono lamentate la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3 e l’apparenza della motivazione in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; è inoltre denunciato l’omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. L’istante richiama le deduzioni svolte con riguardo alla protezione umanitaria nel proprio atto di appello e rileva come il riconoscimento della indicata forma di protezione debba essere frutto di una valutazione autonoma, non potendo scaturire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale. Evidenzia, in particolare, che la Corte di Potenza avrebbe dovuto dar corso a una valutazione individuale della vita privata e familiare di esso richiedente, comparata alla situazione personale che egli aveva vissuto prima della partenza, precisando che i seri motivi di carattere umanitario possono riscontrarsi laddove risulti un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

2. – Il ricorso è nel complesso infondato.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibili i due motivi di appello vertenti sulla protezione sussidiaria osservando come il primo non avesse sottoposto a critica la specifica motivazione riguardante l’assenza di credibilità delle dichiarazioni rese dall’appellante in sede amministrativa e come, in linea generale, l’impugnazione non facesse puntualmente riferimento alla persona di O.W. (giacchè, per un verso, l’atto di gravame aveva riferito la censura afferente il giudizio di credibilità e la situazione generale del paese di provenienza a un soggetto diverso rispetto al richiedente e, per altro verso, la situazione personale di questo non risultava collegata all’esistenza di un conflitto e a una situazione di violenza indiscriminata che potesse rappresentare una minaccia grave alla sua persona).

Ciò detto, i primi tre mezzi risultano essere inammissibili, dal momento che il ricorrente non riproduce, nelle parti che interessano, i motivi di appello, i quali sono solo riassunti o riportati in stralci che si mostrano inidonei a dar conto della specificità del gravame con riguardo ai profili valorizzati dalla Corte di merito. Va ricordato, in proposito, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso: pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).

Peraltro, la doglianza vertente sulla mancata spendita dei poteri officiosi da parte del giudice del merito, con riferimento alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), non coglie nel segno. Infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione); in altri termini, ove vengano in questione le ipotesi del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b) in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; cfr. pure: Cass. 19 giugno 2020, n. 11936; Cass. 3 luglio 2020, n. 13756), non vi è ragione di attivare poteri di istruzione officiosa finalizzati alla verifica di fatti o situazioni che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, devono reputarsi estranei alla vicenda personale di questo.

Con riguardo, invece, alla situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di cui all’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., il ricorrente lamenta l’inidoneità dell’accertamento posto in essere dalla Corte di merito con riferimento alla regione di Edo State, da cui proviene lo stesso O.. In realtà, il giudice distrettuale ha escluso l’ammissibilità della censura di appello vertente sul mancato riconoscimento della richiamata forma di protezione ponendo in rilievo sia l’assenza di puntuali indicazioni, contenute nell’atto di gravame, alla persona del ricorrente, sia la rappresentazione, in tale atto, di una situazione personale che, oltre ad essere inverosimile in ragione delle numerose contraddizioni interne, risultava non collegata “nè all’esistenza del conflitto, nella situazione di violenza indiscriminata nello Stato di appartenenza” (cfr. sentenza impugnata, pag. 7). Sicchè rileva, in proposito, che il ricorrente non abbia efficacemente censurato tali considerazioni: a tal fine non era infatti sufficiente contrastare, in punto di fatto, il dato, posto in evidenza dalla Corte di appello, per cui la regione di Edo State non era interessata a fenomeni terroristici tali da integrare “una situazione di violenza generalizzata” (così la sentenza impugnata, sempre a pag. 7), giacchè, come è noto, l’accertamento circa il ricorrere della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, implica un apprezzamento rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064).

Da ultimo, non appare fondata la censura vertente sulla protezione umanitaria.

Il mancato superamento del giudizio di non credibilità del richiedente implica che la domanda in questione non potesse fondarsi sui fatti di cui si componeva la vicenda descritta dallo stesso; nè, del resto, il ricorrente deduce di aver prospettato condizioni di vulnerabilità individuale ulteriori rispetto a quelle collegate alla narrazione ritenuta inattendibile. Occorre ricordare – del resto – che la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; cfr. pure la recente Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459, sempre in motivazione).

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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