Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 914 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 20/07/2016, dep.17/01/2017),  n. 914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26000/2014 proposto da:

COMPAGNIA MERCANTILE D’OLTREMARE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE FORNACI 43, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SCORSONE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO ARDIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Funzionario Procuratore

Dr. F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO VITALI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ERNESTO ARDIA;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto di tutti i

motivi, ad eccezione del quarto che resta assorbito, condanna alle

spese e statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1992 la Compagnia Mercantile d’Oltremare S.r.l. esponeva di aver stipulato con la Milano Assicurazioni S.p.a. la polizza di assicurazioni in abbonamento n. (OMISSIS) per i rischi connessi al trasporto delle merci da essa vendute e spedite. Rappresentava che la polizza era stata stipulata in base alle Condizioni generali della Polizza italiana di assicurazioni merci trasportate ed. (OMISSIS) integrata da alcune clausole nonchè dall’appendice n. (OMISSIS); che aveva spedito da (OMISSIS) a (OMISSIS) con la nave “(OMISSIS)” cinque contenitori di concentrato di pomodoro e che per detta spedizione era stato emesso il certificato di sicurtà n. (OMISSIS); che aveva inoltre spedito da (OMISSIS) a (OMISSIS), con la nave “(OMISSIS)”, due contenitori di doppio concentrato di pomodoro e che per questa spedizione era stato emesso il certificato di sicurtà n. (OMISSIS). L’attrice rappresentava altresì che in relazione ad entrambe le spedizioni si erano verificati danni che la compagnia assicuratrice aveva assunto con i numeri di sinistro (OMISSIS) e che in relazione al primo sinistro (bagnamento) era intervenuta transazione per la liquidazione di un indennizzo di 100.000 franchi francesi, che la società assicuratrice si era poi rifiutata di pagare, mentre per il secondo sinistro (saccheggio) la stessa aveva negato il risarcimento. Precisava, infine, che era legittimata, in relazione al primo sinistro, anche quale cessionaria dei diritti del ricevitore, giusta dichiarazione del 25 febbraio 1992 e, in relazione al secondo sinistro, mediante il possesso di tutti gli esemplari negoziabili della polizza di carico n. (OMISSIS) emessa a Salerno il 4 febbraio 1991 per la nave “(OMISSIS)”.

Tanto premesso, la Compagnia Mercantile d’Oltremare S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, la Milano Assicurazioni S.p.a. e la sua Agenzia Generale di Nocera Inferiore per sentir dichiarare che i ricordati sinistri erano ricompresi nella copertura assicurativa, condannare le assicurazioni al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di 100.000 franchi francesi (o del relativo controvalore) per il primo sinistro e della somma di 288.000 franchi francesi (o del relativo controvalore) per il secondo e, nel caso di non ritenuta operatività della transazione, condannare gli assicuratori al risarcimento del danno subito a termini di polizza.

Si costituiva soltanto la Milano Assicurazioni S.p.a. che chiedeva il rigetto della domanda, contestando la legittimazione attiva dell’attrice e l’avvenuto perfezionamento di una transazione tra le parti.

La causa, trasferita al Tribunale di Nocera Inferiore successivamente istituito, veniva decisa con sentenza depositata il 13 febbraio 2004 con cui, riconosciuta la transazione relativa al primo sinistro, la Milano Assicurazioni S.p.a. veniva condannata al pagamento in favore dell’attrice della somma di 100.000 franchi francesi da convertire in euro, oltre interessi legali e spese nella misura della metà.

Avverso tale decisione la Compagnia Mercantile d’Oltremare S.r.l. proponeva appello cui resisteva la Milano Assicurazioni S.p.a. che, con riferimento al sinistro relativo certificato (OMISSIS), proponeva appello incidentale contestando l’esistenza di una transazione tra le parti e chiedendo la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda; in subordine, riproponeva anche in relazione al sinistro appena indicato le eccezioni sollevate in primo grado, contestava la legittimità della richiesta cumulativa di rivalutazione monetaria e interessi e concludeva per il rigetto della pretesa, con condanna dell’appellante principale alla restituzione della somma di Euro 30.042,62, oltre interessi dal pagamento, versati in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata in data 19 settembre 2013, rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava integralmente la domanda della Compagnia Mercantile d’Oltremare S.r.l. e condannava quest’ultima alla restituzione di Euro 30.042,64 versata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito in favore della Milano Assicurazioni S.p.a..

Avverso la sentenza della Corte territoriale la Compagnia Mercantile d’Oltremare S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria e basato su cinque motivi.

Ha resistito con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni S.p.a.).

L’intimata Milano Assicurazioni S.p.a. Agenzia Generale di Nocera Inferiore non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1510, 1689, 1904 e 1918 c.c. e art. 81 c.p.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere fondata ed assorbente l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla società assicuratrice sin dal primo grado del giudizio.

Ad avviso della ricorrente, nel caso all’esame, la questione non si configurerebbe, come erroneamente deciso dalla Corte di merito, in termini di legittimazione attiva bensì come titolarità attiva dei rapporti oggetto di causa e comunque non sussisterebbe un difetto di legittimazione attiva della Compagnia Mercantile d’Oltremare S.r.l., la quale sarebbe anche l’effettiva titolare attiva del diritto al pagamento dell’indennizzo.

Rappresenta la ricorrente che trattandosi, nel caso all’esame, di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, per stabilire la effettiva titolarità del diritto al pagamento dell’indennizzo occorre considerare l’effettiva incidenza del pregiudizio economico conseguente al parziale deterioramento ovvero alla perdita totale delle merci ed assume che alla luce delle circostanze evidenziate a p. 15 e 16 del ricorso non sarebbe contestabile che essa abbia sopportato l’effettivo pregiudizio patrimoniale e sia altresì titolare del diritto al pagamento dell’indennizzo assicurativo. Deduce altresì che la società assicuratrice non avrebbe assolto l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna delle due partite di merce da parte dei rispettivi destinatari, evidenziando che la medesima non avrebbe potuto provvedere a tanto in relazione alla merce oggetto della copertura assicurativa di cui al certificato di sicurtà n. (OMISSIS), non essendo tale merce mai arrivata a destinazione per essere stata oggetto di furto in una delle fasi di trasporto.

1.1. Risulta evidente, dalla sentenza impugnata, che la Corte di merito abbia ritenuto insussistente non la legittimatio ad causam dell’attuale ricorrente bensì il difetto di titolarità attiva della stessa in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Va poi evidenziato che la Corte territoriale, pur avendo affermato che, quando il trasporto di merci sia eseguito in adempimento di un contratto di vendita, legittimato a chiedere il pagamento dell’indennizzo, nel caso in cui le merci trasportate siano danneggiate o mai consegnate, è sempre il destinatario, mentre il mittente è legittimato a chiedere l’indennizzo solo, tra altre poche ipotesi, nel caso di risoluzione del contratto di compravendita, tuttavia la medesima Corte non ha specificamente esaminato tale questione con riferimento al caso di specie. Sotto tale profilo la decisione risulta sostanzialmente censurata con il motivo all’esame a p. 15 e 16 del ricorso, con la precisazione che le doglianze sul punto, al di là della rubrica del mezzo, ben possono essere considerate sostanzialmente veicolate, in base all’illustrazione del motivo, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione vigente, ratione temporis applicabile al caso all’esame, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza impugnata (19 settembre 201è, laddove si lamenta, tra l’altro, che non si sia tenuto conto, in sostanza, del mancato pagamento delle fatture di merce della vendita che la ricorrente assume aver documentato.

1.2. Il primo motivo va pertanto accolto nei termini sopra precisati.

2. Con il secondo motivo, si lamenta “Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1510,1527, 1996, 2008, 2009, 201 e dell’art. 464 c.n.”.

3. Con il terzo motivo si deduce “Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e artt. 214, 251, 221 e 116 c.p.c., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

4. L’esame dei motivi secondo e terzo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo nei termini sopra precisati.

5. Con il quarto motivo, deducendo “Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle lettere prodotte dalla CMDO quali doc. 18 e doc. 19 della produzione di primo grado che, con giudizio di certezza, avrebbero potuto indurre una decisione diversa da quella adottata”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia “indicato i motivi che, secondo il suo prudente apprezzamento, consentirebbero di attribuire rilievo, peraltro in via interpretativa, ad una sola dichiarazione resa dal legale rappresentante pro tempore dell’Agenzia generale di Nocera Inferiore della Milano Assicurazioni S.p.A. piuttosto che al comportamento processuale qualificato del legale rappresentante della Milano Assicurazioni S.p.A. e ai documenti, prodotti qual(i) doc. 18 e doc. 19 della prod. CMDO in primo grado”, che attesterebbero l’avvenuta consegna, alla società assicuratrice, della richiesta documentazione per il perfezionamento della transazione inter partes”.

5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede; inoltre, le censure risultano veicolate (v. riferimento alla coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito e all’assenza di una congrua ed esauriente motivazione) secondo lo schema dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella previgente formulazione, inapplicabile ratio temporis al caso di specie.

A quanto precede va pure aggiunto che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (v., ex plurimis, Cass. 23/05/2014, n. 11511 Cass. 24/05/2006, n. 12362).

6. Con il quinto motivo, rubricato “Nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c.”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “in ogni caso, anche laddove siffatto certificato” – e cioè il certificato di assicurazione del sinistro n. (OMISSIS) – “fosse stato effettivamente inviato alla compagnia di assicurazioni, ciò non avrebbe consentito di pervenire ad una sentenza dichiarativa dell’avvenuto perfezionamento della transazione, richiedendo quest’ultima necessariamente la prova scritta”.

6.1. Il motivo va rigettato, essendo l’affermazione della Corte di merito corretta in diritto (Cass. 28/04/2005, n. 8875).

Se è pur vero che, poichè nel contratto di transazione la prova scritta è richiesta dalla legge soltanto ad probationem, non osta alla qualificabilità di un contratto come transazione, ai sensi dell’art. 1975 c.c., il fatto che le reciproche concessioni tra le parti intese a far cessare la situazione di dubbio in atto (che caratterizzano il contratto di transazione) non siano specificamente indicate nel documento ma possano emergere dal complesso dell’atto nonchè da elementi eventualmente esterni ad esso (Cass. 8/06/2007, n. 13389), tuttavia a tale riguardo la censura avrebbe dovuto essere diversamente proposta e veicolata.

7. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione e nei termini sopra precisati; la sentenza impugnata va, in relazione, cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione e nei termini precisati in motivazione il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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