Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9139 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 02/04/2021), n.9139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n11374/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento S.A. rappresentato e difeso dall’avv.to Giulio

Cerioli e elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n.

24, presso l’Avv.to Ilaria Romanelli.

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 135/22/13 depositata il 29/11/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 22/10/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 135/22/13, depositata il 29.11.2013.

La vicenda trae origine dalla notifica a S.A. di un avviso di accertamento (OMISSIS) di maggior reddito per l’anno 2004, derivante dalla partecipazione nella società (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), di cui il S. cui era socio al 100%.

L’Avviso riflette il parallelo accertamento di maggiori ricavi effettuato nei confronti della società, oggetto dell’avviso di accertamento (OMISSIS) per lo stesso anno 2004, in considerazione della omessa dichiarazione dei redditi per quel periodo. A seguito del fallimento della società, la Curatela, per conto del S., opponeva l’avviso (OMISSIS) e la CTP di Milano accoglieva il ricorso con la sentenza n. 110/2011.

L’Ufficio aveva appellato la decisione, ma la CTR della Lombardia rigettava il gravame, con la sentenza qui impugnata dall’Amministrazione, deducendo due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ufficio lamenta violazione dell’art. 2909 c.c., anche in combinazione con l’art. 5 TUIR, e con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Con il secondo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Tanto premesso per esigenze di ordine logico si esaminerà dapprima il secondo motivo.

Peraltro, per essere la vicenda caratterizzata dalla sovrapposizione temporale tra l’accertamento alla società (poi dichiarata fallita) e al socio, giova previamente riassumerne i termini, come segue:

Nei confronti di S.A. era stato notificato l’avviso (OMISSIS). Il contribuente in persona del Curatore fallimentare (a seguito dell’intervenuto fallimento) si opponeva e la CTP di Milano accoglieva il suo ricorso con la sentenza 110/2011.

L’ufficio appellava e la CTR, con la sentenza n. 135/22/13 (oggetto del presente ricorso) rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado, annullando l’avviso di accertamento (OMISSIS).

Va precisato che, parallelamente, nei confronti della società l’Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento il primo, R1UH00008 e poi l’avviso R1U020100510, che risulterà essere integrativo del precedente.

Il primo avviso alla società era stato opposto dalla Curatela e la CTP di Milano, con la sentenza 111/2011, accoglieva il ricorso.

Veniva successivamente emesso dall’A.d.E. il “secondo” avviso di accertamento alla società, (OMISSIS), e cioè l’atto impositivo, richiamato nel corpo dell’avviso di accertamento (OMISSIS), notificato al S., a chiarimento del fatto che si trattasse di un avviso integrativo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.

Anche il secondo avviso veniva poi opposto dalla Curatela, ma la CTP, con la sentenza n. 221/12/10, riteneva inammissibile il ricorso. Tale decisione non veniva appellata e diveniva definitiva.

Pertanto, allorquando la CTR ha dovuto decidere sull’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP n. 110/2011, aveva ritenuto di trovarsi di fronte a due decisioni difformi, relative alla società e cioè la sentenza della CTP n. 111/11, scaturita dall’opposizione al primo avviso di accertamento R1UH00008, favorevole alla ricorrente e quella, sempre della CTP, n. 221/12/10, di inammissibilità, a seguito di opposizione della contribuente al “secondo” avviso di accertamento (OMISSIS), emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.

Il Giudice regionale, dunque, nel decidere, sull’appello della sentenza n. 110/2011, ha ritenuto di privilegiare la prima delle due suindicate pronunce, sul presupposto che la pretesa tributaria dovesse essere respinta, in quanto l’avviso di accertamento (OMISSIS), nei confronti della società, era stato annullato con la sentenza n. 111/11. Tanto premesso, ritiene il Collegio fondato il secondo motivo di ricorso per le ragioni che seguono.

La CTR non ha tenuto conto del fatto che il secondo avviso di accertamento nei confronti della società in realtà era integrativo ed assorbente del primo e lo ha considerato come fosse autonomo dal precedente.

Nè ha tenuto conto che il ricorso della società/curatela avverso l’avviso di accertamento integrativo, era stato ritenuto inammissibile, con la sentenza 221/12/10, divenuta definitiva perchè non appellata.

Inoltre, la CTR non ha valutato il fatto che l’accertamento integrativo, nei confronti della società, proprio in quanto tale, costituisse, esso, l’unica base dell’accertamento, per trasparenza, nei confronti del S..

Ed, infatti, nel corpo dell’avviso di accertamento a quest’ultimo indirizzato, era stato richiamato l’avviso (OMISSIS), proprio per rendere palese che, ai fini accertativi, quello costituisse il parametro di collegamento socio/società. Avviso di accertamento integrativo, divenuto, come detto, definitivo a seguito della sentenza della CTP n. 221/12/10, non impugnata.

In relazione al quadro così delineato, l’Ufficio lamenta che la CTR, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avesse omesso di esaminare un fatto decisivo, quello cioè, che il reddito del S. fosse stato determinato alla stregua dei maggiori ricavi accertati per la società, con l’avviso di accertamento (OMISSIS), integrativo di quello (OMISSIS) e perciò stesso assorbito dal primo. Avviso integrativo opposto dalla Curatela, ma il cui ricorso la CTP di Milano, con la sentenza n. 221/12/10, non appellata, aveva dichiarato inammissibile, rendendo definitivo l’atto. In tal modo, la CTR, nel giudicare sull’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza n. 110/44/11, aveva omesso di valutare l’incidenza, sulla ricostruzione del reddito di partecipazione del S., dell’atto impositivo integrativo (OMISSIS), richiamato nell’avviso di accertamento (OMISSIS), notificato al predetto ai fini IRPEF.

In definitiva è fondato il secondo motivo di ricorso, per aver la CTR del tutto omesso di valutare il fatto che l’avviso di accertamento nei confronti della società, richiamato nell’avviso al S., era divenuto definitivo e che quell’atto impositivo, emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, era, rispetto al primo, integrativo. E tale natura era stata esplicitata nell’avviso di accertamento notificato al S., come si evince dallo stralcio dell’avviso trascritto a pag.7 del ricorso per cassazione. Il reddito di partecipazione era stato, insomma, valutato dalla CTR, erroneamente, in riferimento all’avviso (OMISSIS) e non all’avviso (OMISSIS).

Va, infine, evidenziato che la qualificazione di avviso di accertamento integrativo dell’atto richiamato nell’avviso al S., non risulta essere stata oggetto di contestazione, quanto alla sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella fase di merito e non può quindi essere contestata in sede di legittimità.

Il primo motivo può essere assorbito venuto meno l’interesse ad esaminarlo.

Il ricorso va, quindi, accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la definizione delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per il riesame e per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

 

 

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