Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9138 del 19/05/2020
Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 07/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9138
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28443/2017 proposto da:
Moccia Irme Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini 12, presso lo
studio dell’avvocato Visentini Marchetti ed Associati, rappresentata
e difesa dagli avvocati Carsana Daniele, Carsana Vittorio, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Intesa Sanpaolo Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Liberiana 17, presso
lo studio dell’avvocato Ferraguto Antonio, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3972/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/01/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,
assorbimento degli altri;
udito l’Avvocato Carsana Vittorio per la ricorrente, che si riporta
agli atti;
udito l’Avvocato Giammaria Pierluigi per la controricorrente, che si
riporta agli atti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Con tre distinti atti di citazione Moccia Irme conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Banca Intesa BCI s.p.a., Banca Commerciale Italiana s.p.a., Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. e CARIPLO s.p.a. per sentir accertare l’illegittimità dell’addebito degli interessi passivi nella misura applicata e la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con condanna della parte convenuta alla restituzione delle somme legittimamente riscosse. La domanda aveva ad oggetto dei rapporti di conto corrente, alcuni dei quali affiancati da rapporti di conto anticipi.
Il Tribunale condannava Banca Intesa (poi denominata Intesa Sanpaolo s.p.a.), quale società incorporante gli altri tre istituti di credito evocati in giudizio, al pagamento di diversi importi: Euro 162.517,48 per i conti correnti intrattenuti con la Banca Commerciale; Euro 266.765,04 per i conti correnti intrattenuti con CARIPLO; Euro 135.914,73 per i conti correnti intrattenuti con il Banco Ambrosiano Veneto.
2. – Veniva proposto gravame che la Corte di appello di Napoli accoglieva. La detta Corte rilevava, infatti, che la parte attrice in giudizio, pur essendone onerata, aveva prodotto una parte soltanto degli estratti conto relativi ai rapporti dedotti in lite: sicchè doveva ritenersi che la stessa istante non aveva dato prova del proprio diritto di credito. In conseguenza, la Corte partenopea condannava la società appellata alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. – Moccia Irme ricorre per cassazione facendo valere tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo. Sono state depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte del presidente del collegio, in relazione agli artt. 132 e 161 c.p.c.. Rileva la ricorrente che, in quanto mancante della detta sottoscrizione, il provvedimento impugnato doveva ritenersi nullo: per il che doveva farsi luogo a cassazione con eventuale rinvio della causa alla Corte di Napoli.
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 119, comma 4, t.u.b. e art. 210 c.p.c.. Si deduce che a fronte di una documentazione solo incompleta degli estratti conto, il giudice del merito può disporre la consulenza contabile e l’acquisizione del materiale probatorio necessario alla definizione del giudizio a norma dell’art. 210 c.p.c.; si rileva, altresì, che Intesa Sanpaolo, cui era stata ordinata l’esibizione di documenti consistenti in contratti ed estratti conto mancanti, vi aveva ottemperato solo parzialmente; si osserva, infine, che la banca aveva “violato gli obblighi di conservazione e buona fede su di essa incombenti, ostacolando, di fatto, la correntista e attrice nell’esercizio del suo diritto di ripetizione”.
Col terzo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 196 c.p.c.. La censura investe la decisione della Corte di appello di disporre il rinnovo, in fase di gravame, della consulenza tecnica; è inoltre deplorata l’adesione acritica del giudice distrettuale alle risultanze della conseguente indagine peritale.
2. – Il primo motivo è fondato.
La sentenza impugnata è mancante della sottoscrizione del presidente del collegio.
Va dunque fatta applicazione del principio, enunciato dalle Sezioni Unite, per cui la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata (Cass. Sez. U. 20 maggio 2014, n. 11021; nel medesimo senso per cui la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni non è inesistente bensì nulla in quanto la sottoscrizione non è omessa ma solo insufficiente, da ultimo: Cass. 18 luglio 2019, n. 19323). Convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, andrà allora disposto il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, nella specie, ad una nuova pronuncia della sentenza (così Cass. 5 aprile 2017, n. 8817).
3. – Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
4. – La sentenza impugnata è in conclusione cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione: Corte cui è pure demandato di statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020