Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9138 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8977-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3731/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 3731/2/2017 depositata in data 29.12.2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 743/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso di P.F. n. q. di erede di A.S. (in seguito, la contribuente), contro una cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2003. La CTR ha individuato la causa di detta pronuncia in rito nella spedizione tardiva del gravame da parte dell’Agenzia;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi;

– Tanto la contribuente quanto l’Agente della riscossione non si sono difesi, restando intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali e la nullità della sentenza, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame;

– La censura è fondata. Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13452);

– La sentenza impugnata contrasta all’evidenza con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale; infatti, emerge dall’avviso di ricevimento – unito al ricorso ai fini dell’autosufficienza dall’Agenzia delle entrate -, quindi secondo uno degli standards probatori indicati dalle SU di questa Corte nella citata pronuncia, che il gravame è stato spedito il 26 marzo 2014 e ricevuto il 27 marzo 2014 e, pertanto, tempestivamente, contro la sentenza della CTP depositata in data 9 dicembre 2013 e notificata il 6 febbraio 2014;

– Accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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