Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9137 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO

39, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell’Avvocato F.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato VALLE RANIERO, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

E.M. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 28, presso lo studio dell’avvocato SERRA GIANFRANCO

FANCELLO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1968/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 3^ Civile, emessa l’8/03/2008, depositata il 13/05/2008;

R.G.N. 8620/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CARDILLI RAFFAELE;

udito l’Avvocato VALLE RANIERO;

udito l’Avvocato FANCELLO SERRA GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., C.D. e C.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la Assitalia spa, M. P. e M.E. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non che asserivano di aver subito a seguito della morte di C.A. (rispettivamente figlia e sorella), deceduta in un grave incidente stradale, mentre viaggiava quale trasportata sulla vettura condotta da M.P., anch’egli perito nel sinistro.

I convenuti contestavano l’eccessiva ampiezza del quantum richiesto.

Il Tribunale di Roma dichiarava che l’incidente per cui è causa si era verificato per colpa esclusiva di M.P. e condannava in solido gli eredi di quest’ultimo ( M.P. e M. E.) e l’Assitalia al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di L. 250.000.000 in favore di C.D.;

della somma di L. 230.000.000 in favore di B.A. e della somma di L. 50.000.000 in favore di C.A., oltre accessori.

Proponevano Appello C.D., B.A. ed C.A. chiedendo la liquidazione del danno morale in favore dei genitori nella maggior somma di L. 500.000.000 per ciascuno di essi, nonchè la liquidazione del danno patrimoniale nella misura di L. 200.000.000.

M.P., M.E. e l’Assitalia chiedevano il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava in solido M.P. e M.E. (quali eredi di M.P.) e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. al pagamento in favore di C.D. e B.A., a titolo di danno morale, della somma complessiva di Euro 164.120,00, per ciascuno di essi, oltre lucro cessante ed accessori.

Proponevano ricorso per cassazione B.A. e C. D. con due motivi.

Resistevano con separati controricorsi M.E., M. P. e Ina Assitalia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Con l’unico motivo del ricorso principale, articolato in due censure, parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ. art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.

Con la prima censura si critica l’impugnata sentenza per aver disatteso la tabelle del Tribunale di Roma, procedendo ad una riduzione delle stesse e non considerando la gravità del caso che avrebbe giustificato la liquidazione di somme maggiori. Si critica in particolare la relativa motivazione, ritenendola insufficiente e contraddittoria per non avere tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta.

Con la seconda censura si critica la suddetta sentenza per avere escluso la sussistenza del “danno patrimoniale futuro e cd. legittima aspettativa” e si sostiene che la motivazione è sul punto “generica, insufficiente e palesemente contraddittoria”.

Il motivo deve essere rigettato.

Nella prima censura esso si presenta infatti generico per non individuare le dedotte violazioni di legge, nè il difetto di motivazione, limitandosi a fare riferimento a circostanze di fatto di cui viene chiesto il riesame, proponendo una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale.

Quanto al danno patrimoniale, di cui alla seconda censura, si rileva che non è stato dimostrato che la vittima contribuisse con la propria attività lavorativa all’andamento economico del nucleo familiare e che il teste escusso non ha fornito specifici elementi in tal senso.

Con il ricorso incidentale l’INA Assitalia spa denuncia la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1224 c.c. stante la disparità di trattamento fra le due poste considerate nella liquidazione del danno, l’una attualizzata (quella liquidata) e l’altra, non attualizzata (quella da detrarre a titolo di anticipo).

Il motivo deve essere rigettato, concretandosi in una domanda nuova che non può essere formulata per la prima volta in cassazione.

In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.500,00 di cui Euro 3.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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