Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9137 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 16/04/2010), n.9137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17277/2005 proposto da:

COMUNE DI BOLOGNA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 11, presso lo studio

dell’avvocato COLLELUORI Rita, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

CAGEBA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2003 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 26/05/2004;

udita a relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 da Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLLELUORI, che ha chiesto di

poter rinunciare al ricorso essendo atto di delega a margine della

rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Comune di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 88 emessa dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna il 18.12.2003 nei confronti anche della società Cageba srl. relativamente al mancato rimborso di somme versate per lei e riguardanti gli anni 1994-95;

che il difensore, avvocato Rita Colleluori, munita di mandato speciale a tale effetto, ha rinunciato all’atto di gravame all’udienza odierna;

che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del processo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;

che in ordine alle spese del giudizio, non va emessa alcuna pronuncia, stante la mancata attività difensiva dell’intimata, non costituita;

visto l’art. 390 c.p.c..

PQM

LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

 

 

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