Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9137 del 16/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 16/04/2010), n.9137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17277/2005 proposto da:
COMUNE DI BOLOGNA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 11, presso lo studio
dell’avvocato COLLELUORI Rita, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
CAGEBA SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 98/2003 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 26/05/2004;
udita a relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/02/2010 da Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLLELUORI, che ha chiesto di
poter rinunciare al ricorso essendo atto di delega a margine della
rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il Comune di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 88 emessa dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna il 18.12.2003 nei confronti anche della società Cageba srl. relativamente al mancato rimborso di somme versate per lei e riguardanti gli anni 1994-95;
che il difensore, avvocato Rita Colleluori, munita di mandato speciale a tale effetto, ha rinunciato all’atto di gravame all’udienza odierna;
che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del processo.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;
che in ordine alle spese del giudizio, non va emessa alcuna pronuncia, stante la mancata attività difensiva dell’intimata, non costituita;
visto l’art. 390 c.p.c..
PQM
LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010