Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9137 del 07/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017), n. 9137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11301-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
T.G.;
– intimato –
avverso il decreto N. 8251/2014 del TRIBUNALE di BARI, depositato il
09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il Tribunale di Bari con decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 5, ha omologato l’esito dell’accertamento tecnico preventivo (invalidità al 100% con decorrenza dal 24.11.2013) ed ha condannato l’Inps al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, nonchè al pagamento di quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto.
2. Propone ricorso ex art. 111 Cost., l’Inps, denunciando, come primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5 e, come secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 445 bis c.p.c., la L. n. 188 del 1971, artt. 12 e 19, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 98 e la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7. Lamenta che il Tribunale abbia posto a carico dell’Istituto le spese processuali, pur essendo risultata la parte ricorrente soccombente in giudizio, considerato che la c.t.u. aveva accertato la totale e permanente inabilità lavorativa, ma non gli ulteriori requisiti necessari per l’indennità di accompagnamento cui era finalizzato il ricorso per a.t.p. e che comunque il T. era ultrassessantacinquenne alla data di riconoscimento dell’invalidità al 100%, sicchè neppure avrebbe potuto ottenere la pensione di jnvalidità civile.
3. T.G. è rimasto intimato.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. il ricorso è ammissibile, essendo limitato alla statuizione sulle spese contenuta nel decreto di omologa (cfr. ex plurimis da ultimo Cass. ord., n. 22952 del 2016).
2. Esso è manifestamente fondato e deve essere accolto.
Il Giudice adito ha provveduto nel decreto di omologa alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo entrambe a carico dell’Inps, pur essendo l’Istituto risultato vittorioso – come risulta dal contenuto degli atti ritualmente trascritti nel corpo del ricorso per cassazione e ad esso allegati- avendo il CTU escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento richiesta in ricorso. Vi era dunque una totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo, onde l’Istituto non poteva essere condannato al pagamento delle spese. La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, deve infatti coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese (v. Cass ord., 10/06/2016 n. 12028).
3. Il ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell’Inps alle spese legali e di c.t.u.. (Cass. 17/03/2014 n. 6084). Segue il rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso giudice, che dovrà correttamente rivalutare il regime delle spese processuali e di c.t.u., valutando anche l’eventuale sussistenza dei presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero.
4. Al giudice del rinvio compete anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in relazione alla statuizione sulle spese e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari nella persona di diverso giudice.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017