Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9137 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8608-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MUSCARA’SALVATORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3186/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 3186/4/17 depositata in data 4 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa (in seguito, la CTR), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 1136/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per IRPEF 2005 emesso nei confronti di G.G. (in seguito, il contribuente) emesso in relazione alla plusvalenza derivante da cessione di un’area edificabile;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Per priorità logica dev’essere trattato il secondo motivo, con il quale – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, si deduce la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione. Il motivo è infondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053); va anche ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); – Nel caso di specie sussiste una ratio decidendi chiaramente comprensibile, che fa discendere dall’adesione prestata dal contribuente all’esito di precedente controversia relativa all’imposta di registro, l’efficacia della quantificazione del valore dell’immobile anche ai fini della ripresa II.DD. oggetto del presente giudizio, e tanto basta ad escludere l’apparenza della motivazione;

– Con il primo e terzo motivo – dedotti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, con riguardo all’art. 68 TUIR, sotto il profilo del travisamento di prova, poichè la CTR ha confermato la ripresa sulla base della quiescenza prestata dal contribuente al valore della cessione, rideterminato ai fini dell’imposta di registro applicata al contratto di compravendita del cespite e oggetto di definizione con atto di adesione;

– Le censure sono fondate. Va ribadito che “In tema di imposte sui redditi, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5,comma 3, che esclude l’accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal detto art. 5, comma 4 che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3.” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9513 del 18/04/2018, Rv. 647713 – 01);

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 12265 del 17/05/2017, Rv. 644134 – 01);

– Lo sviluppo ardomentativo della sentenza impugnata collide con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali, essendo necessari ulteriori riscontri oltre alla definizione del valore del cespite in sede di imposta di registro, alla luce della novella del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, norma interpretativa, per fondare presunzioni idonee a sostenere la ripresa fiscale; di tali riscontri da ricercarsi negli atti di causa, la CTR non dà conto e, in sede di rinvio, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati;

Conclusivamente, quindi, accolti il primo e terzo motivo di ricorso, disatteso il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Siciliana, sez. staccata di Siracusa, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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