Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9136 del 21/04/2011
Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI
ALBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
L.G., INA ASSITALIA SPA (OMISSIS);
– intimati –
Nonchè da:
INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale,
Avv. F.M., elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato
CASTAGNOLA ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARDAROPOLI
SERGIO giusta procura in calce al controricorso con ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale –
e contro
L.G., C.G. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1125/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, Terza
Sezione Civile, emessa il 01/02/2008, depositata il 04/02/2008;
R.G.N. 41321/2006.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale ed incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli C.G. chiedeva condannarsi L.G. e l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. al risarcimento dei danni, che asseriva di aver subito a seguito di un sinistro stradale a lui occorso in Napoli, consistenti nel costo di riparazione della sua autovettura.
Resisteva la compagnia assicuratrice.
Il Giudice di Pace dichiarava l’improcedibilità in rito della domanda per carenza di legittimazione attiva e compensava le spese processuali. Sosteneva il Giudice che dal cronologico P.r.a.
risultava che l’attore aveva acquistato l’auto danneggiata con scrittura privata autenticata il 19.12.1996, dopo l’incidente avvenuto il (OMISSIS).
Avverso la relativa sentenza proponeva appello C.G..
Il Tribunale rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.
Sosteneva che il fatto di riparare l’auto non implica di per sè l’espletamento di una attività corrispondente all’esercizio della proprietà sulla res.
Proponeva ricorso per cassazione C.G. con un unico motivo.
Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale l’I.N.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi devono essere riuniti.
Con l’unico motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 1140-1376-2043-2054-2697 e 2719 c.c. nonchè art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”.
Sostiene in particolare il C. che il Giudice di Pace di Napoli e il Tribunale della medesima città non potevano rigettare la domanda attrice sul presupposto che egli non avesse fornito la dimostrazione della sua legittimazione attiva ad agire in giudizio: a suo avviso infatti il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui che eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa.
Il motivo deve essere rigettato.
Con indagine di fatto insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivata, il Tribunale ha accertato che il C. non ha rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, l’esistenza in suo favore di una situazione di possesso, giuridicamente qualificabile ai sensi dell’art. 1140 c.c. mentre il suo godimento aveva natura precaria, fondata su una “permissio domini” collegata forse ad una opzione o riserva di gradimento.
Con ricorso incidentale l’I.n.a. Assitalia s.p.a. denuncia “violazione di legge art. 91 c.p.c.” e lamenta che la Corte ha compensato le spese e competenze del grado d’appello.
Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha specificamente individuato il giusto motivo di compensazione delle spese nell’apparente disponibilità della res.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese processuali in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011