Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9136 del 16/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9136 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 19035-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona
del Ministro in carica, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrente contro

VENERUCCI UMBERTO;
– intimato –

avverso la sentenza

n.

5625/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2006, R.G.N.

1

Data pubblicazione: 16/04/2013

11347/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del ricorso;

2

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

Svolgimento del processo

L’Avvocatura dello Stato ha impugnato presso la Corte
d’Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma n.
28681/2003 relativa all’avviso di mora notificato in data 8
marzo 2000 ad Umberto Venerucci, da parte del servizio

l’importo complessivo di lire 256.665.580.
Il Venerucci ha

chiesto dichiararsi

la tardività

dell’appello e nel merito l’infondatezza del gravame.
Il Tribunale, nell’accogliere la domanda del Venerucci,
aveva rilevato che la “cartella di pagamento” non conteneva i
dati logicamente necessari perché l’iscritto a ruolo potesse
esercitare il proprio diritto di difesa.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame
rilevando che la suddetta sentenza di primo grado risultava
notificata dal Venerucci al Ministero dell’Economia e Finanze
presso il suo domicilio legale, sede dell’Avvocatura erariale,
in data 17 ottobre 2003.
Invece l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata
all’appellato entro e non oltre il 16 novembre 2003.
Propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia
e delle Finanze con un unico motivo.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
3

Riscossioni Tributi di Roma, sportello di Frascati, per

Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente lamenta
«Violazione e/o falsa applicazione dell’art 155 c.p.c., nonché
della legge 27 maggio 1949, n. 260 in relazione alla scadenza
del termine in un giorno festivo.»
Il giudice di secondo grado nel decidere l’appello

l’inammissibilità sulla considerazione che «la sentenza di
primo grado risulta notificata dal Venerucci al Ministero
dell’Economia e delle Finanze… .in data 17.10.2003. Pertanto
l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata all’appellato
entro e non oltre il 16.11.2003 ed invece risulta notificata
il giorno successivo».
Il giudice, si afferma, non ha tenuto conto che il 16
novembre 2003 era domenica, e che secondo l’art. 155 c.p.c. se
il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo”, mentre la legge
n. 260/1949 all’art. 2, elencando i giorni festivi non manca
di includere “tutte le domeniche”.
La ricorrente chiede pertanto a questa Corte di
riaffermare il carattere generale e quindi l’applicabilità a
tutti i termini della disciplina dell’art. 155 c.p.c. ed in
particolare alla norma che proroga di diritto la scadenza
cadente in un giorno festivo al primo giorno seguente non
festivo.

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proposto si è limitato esclusivamente a dichiararne

Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza secondo
la quale il principio fissato dall’art. 155 cod. proc. civ.,
per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la
scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo, ha carattere generale.

domenica la scadenza deve ritenersi prorogata di diritto al
primo giorno seguente non festivo e quindi al 17 novembre.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione
dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 13 febbraio 2013

Poiché nel caso in esame il giorno 16 novembre 2003 era

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