Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9136 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. un., 16/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 16/04/2010), n.9136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato SCIACCA

GIOVANNI C, che la rappresenta e difende, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 473/2006 del Tribunale amministrativo regionale del

Lazio depositata il 23/01/2006 e la n. 313/2009 del TRIBUNALE di ROMA

depositata il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

uditi gli avvocati Giovanni C. SCIACCA, Amedeo ELEFANTE

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE Antonio, che ha concluso per l’A.G.A..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La signora M.C., già dipendente della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), poi trasferita ad altra amministrazione, ha proposto al giudice amministrativo ricorso per l’esecuzione della sentenza 5 dicembre 1994 n. 2027 del TAR Lazio, che, accogliendo il ricorso della M. e di altri dipendenti, aveva affermato l’obbligo dell’amministrazione di includere nella base di calcolo dei contributi da versare ai fini dell’indennità di buonuscita e del trattamento previdenziale, il cosiddetto “congegno di difesa delle retribuzioni” (c.d.r.), relativamente al periodo di servizio non di ruolo da essi prestato.

Il TAR Lazio, con la sentenza 473 del 2006, ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che le doglianze circa l’inesatta esecuzione del giudicato, mosse dai ricorrenti, configuravano autonomi vizi di legittimità estranei al contenuto della sentenza per la quale era stato proposto il giudizio di ottemperanza, priva al riguarda di alcuna indicazione espressa o implicita. Il TAR ha anche aggiunto che l’intervenuta devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul pubblico impiego faceva venire meno la possibilità di convertire il ricorso in ricorso ordinario.

Il Tribunale di Roma, successivamente adito dalla M. con domanda di condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di determinate somme ai fini del trattamento di quiescenza e di quello previdenziale, in conseguenza della corretta contabilizzazione del c.d.r., ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, affermando che a tale risultato si sarebbe dovuti pervenire sia che la domanda fosse da ritenere diretta all’esecuzione del precedente giudicato amministrativo, nel qual caso essa sarebbe spettata al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, sia che essa dovesse qualificarsi come volta ad una nuova cognizione della controversia, nel qual caso essa sarebbe egualmente spettata a quel giudice in considerazione dell’epoca, anteriore al 30 giugno 1998, alla quale risalivano i fatti materiali e le circostanze che avevano determinato l’insorgere della controversia.

M.C. denunzia a norma della art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, il conflitto di giurisdizione così determinatosi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso, chiedendo che il conflitto sia risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il giudice amministrativo,premesso che il necessario presupposto del giudizio di ottemperanza è la deduzione da parte dell’interessato di un provvedimento della pubblica amministrazione in contrasto con la regola fissata dalla sentenza passata in giudicato, mentre la deduzione di autonomi vizi di legittimità estranei al contenuto della decisione rende necessario un nuovo giudizio di cognizione, ha ritenuto inammissibile il ricorso della M. perchè la sentenza della quale era stata chiesta l’esecuzione si limitava ad affermare l’obbligo dell’amministrazione di includere il c.d.r., relativamente ai periodi di servizio non di ruolo, nella base di calcolo dei contributi da versare ai fini dell’indennità di buonuscita e del trattamento previdenziale, senza indicazioni ulteriori in grado di vincolare l’operato dell’amministrazione in sede di esecuzione. Dunque, il TAR non ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. Lo ha fatto per ragioni tutte interne alle condizioni ed ai limiti del giudizio di ottemperanza, il che implica, ovviamente, l’affermazione della propria giurisdizione. In tale contesto, come del resto esattamente osservato anche dal Tribunale di Roma nella sentenza sopra cit., il riferimento fatto dal TAR al nuovo assetto della giurisdizione nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione, come ostacolo all’eventuale conversione del ricorso per l’esecuzione in ricorso ordinario, ha carattere puramente incidentale, e non integra un’autonoma pronunzia declinatoria della giurisdizione, tale da entrare in conflitto con la cit. sentenza del giudice ordinario.

In conclusione, visto che il conflitto di giurisdizione postula che tanto il giudice amministrativo quanto quello ordinario abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, il ricorso in esame è inammissibile per difetto del necessario presupposto. La peculiarità della vicenda rende opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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