Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9136 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10295-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra Poste italiane s.p.a. e R.A. per la durata di tre mesi a far data dal 2.4.2004 (seguito da successivo contratto con decorrenza 12.2.2005) con la causale (indicata a pg. 2 della sentenza d’appello) “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito dell’area centro-nord, filiale di (OMISSIS)” e condannato Poste a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondere al lavoratore un importo corrispondente a n. 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. La Corte d’appello argomentava che Poste italiane non aveva dimostrato l’esigenza sostitutiva posta alla base dell’apposizione del termine, essendo necessaria la verifica che il ricorso ai contratti a tempo determinato non avesse in nessun momento superato le esigenze sostitutive in questione nell’area geografica e nelle mansioni contrattualmente indicate, sicchè non poteva ritenersi sufficiente la dimostrazione dell’assenza di un lavoratore dapprima per momentanea inabilità da infortunio e poi per convalescenza.

2. Per la cassazione di tale sentenza Poste italiane S.p.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso R.A..

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. come primo motivo, Poste deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione agli artt. 115, 245, 421 e 437 c.p.c.. Sostiene che il requisito di specificità della causale nel caso era soddisfatto dall’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti integrata dall’ indicazione dell’ambito territoriale di riferimento e del luogo della prestazione lavorativa. Riferisce di avere formulato capitoli di prova in primo grado, reiterati in secondo grado, idonei a provare la specificità dell’esigenza, costituita dalla necessità di sostituire il collega M. assente per ricovero e successivamente per malattia, circostanza che risulterebbe anche dalla documentazione medica depositata a seguito dell’ordinanza di esibizione del Tribunale, nonchè dal fatto che il R. abbia effettivamente sostituito il Mo. nel periodo in contestazione.

2. Il secondo motivo attiene alla quantificazione dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, che è contestata per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8.

3. Il primo motivo è fondato.

Il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 dei 2001, è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo organivativo o sostitutivo”. Secondo l’orientamento ormai consolidato, in tale regime l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, da ultimo, Cass. 23/06/2016 n. 13055).

Sul piano dell’attuazione del rapporto, ai fini della sussistenza della fattispecie giustificativa della conclusione di un contratto a termine per ragioni di carattere sostitutivo, quale prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ciò che rileva è il dato effettivo che la sostituzione abbia riguardato un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, e quindi il fatto oggettivo dell’assenza cui l’assunzione a termine abbia in concreto sopperito (Cass. 6/10/2015 n. 19924).

Qualora quindi la causale sia enunciata con sufficiente specificità, per la legittimità dell’assunzione occorre procedere alla verifica in concreto dell’effettiva utilizzazione del lavoratore a termine, in coerenza con la stessa.

4. La Corte non si è attenuta a teli principi, laddove, in luogo di verificare se la causale rispettasse gli indicati parametri di specificità in coerenza con le riportate premesse e se l’utilizzazione del singolo ricorrente fosse avvenuta in coerenza con essa, ha ritenuto di dovere invece estendere il controllo all’intera platea delle assunzioni a termine effettuate nel periodo.

5. Il primo motivo va pertanto accolto, con conseguente assorbimento del secondo, successivo in ordine logico.

6. Segue la cassazione della sentenza gravata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, cui compete anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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