Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9136 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8435-2018 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BIANCHI ANDREA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3214/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 3214/11/17 depositata in data 17 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (in seguito, la CTR), rigettava l’appello proposto da D.L. (in seguito, il contribuente) avverso la sentenza n. 676/23/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano (in seguito, la CTP) che aveva rigettato il ricorso contro tre avvisi di accertamento per II.DD. 2010, 2011 e 2012;

– La CTR confermava in particolare la decisione dei giudici di prime cure ritenendo che, in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nella quantificazione degli utili da imputare a reddito oggetto dei tre avvisi, si dovesse tener conto della quota di partecipazione alla società Immobiliare Edim s.a.s. di cui era socio accomandante, indipendentemente dall’effettiva percezione degli utili accertati;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo dedotto – senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c. – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la mancanza di motivazioni in ordine al fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, della effettiva percezione da parte del ricorrente di un reddito inferiore a quello presunto dalla controparte;

– La censura è inammissibile. Se qualificata come sollevata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essa è inammissibile per improponibilità ex art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo peraltro il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03);

– Ancorchè riqualificata come proposizione di denuncia per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente), la stessa è infondata, dovendosi ribadire che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01) e che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;

– Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nel caso di specie, la ratio decidendi è chiaramente evincibile e consiste nell’aver ritenuto corretta la quantificazione degli utili da imputare a reddito oggetto dei tre avvisi, calcolata sulla base della quota di partecipazione alla società Immobiliare Edim s.a.s. detenuta dal contribuente, socio accomandante, indipendentemente dall’effettiva percezione degli utili accertati, e tanto basta ad escludere ogni apparenza di motivazione;

– Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione da parte della CTR, o erronea applicazione, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e degli artt. 2717,2728 e 2729 c.c. in materia di presunzioni semplici;

– La censura è infondata. Va al proposito ribadito che “In tema d’imposte sui redditi delle società di persone (nella specie, una s.a.s.), l’imputazione proporzionale dei redditi della società ai singoli soci, prevista dal D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, è indipendente dall’effettiva percezione degli utili e dalla stessa partecipazione del socio alla gestione sociale ed opera anche nel caso in cui le quote di partecipazione siano solo formalmente intestate ai soci; nè, in senso contrario, assume rilievo la previsione di cui al D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, commi 3 e 4, che, in ipotesi di interposizione fittizia, prevede solo che le persone interposte, ove dimostrino di aver pagato imposte per redditi successivamente imputati ad altro contribuente, possano chiederne ed ottenerne il rimborso, a cui l’Amministrazione procede, nei limiti dell’imposta effettivamente percepita, dopo che l’accertamento sia diventato definitivo nei confronti dell’interponente.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11989 del 10/06/2015 – Rv. 635811 – 01);

– La censura de qua collide all’evidenza con i principi di diritto espresso in tale arresto giurisprudenziale, cui la CTR si è pienamente ed espressamente conformata. La sentenza impugnata va dunque confermata, e al rigetto segue il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA