Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9135 del 21/04/2011
Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.M. (OMISSIS), in qualità di titolare della ditta
Claudio di Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato CEFALONI ROBERTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALIBERTI BENIAMINO giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PAMAG SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro-tempore P.P., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato IORIO UMBERTO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 112/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
Sezione Prima civile, emessa il 18/01/2008, depositata il 07/02/2008;
R.G.N. 512/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per la estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.M.,in qualità di titolare della ditta Claudio di Z. M., proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia depositata il 7-2-2008.
Resisteva con controricorso la s.r.l Pamag.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Z.M. ha rinunziato al ricorso ex art. 390 c.p.c., avendo raggiunto un accordo con il resistente.
La società resistente Pamag s.r.l. ha accettato la rinunzia. Di conseguenza deve dichiararsi estinto il giudizio con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinunzia. Compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011