Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9134 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VINCENZO TANGORRA 9, presso lo studio dell’avvocato

MARAZZITA ANTONINO, che la rappresenta e difende, con procura

speciale del Dott. Raffaele Orsi, Notaio in Santa Maria Capua Vetere,

del 2011 12/12/2009, rep. n. 98610;

– ricorrente –

contro

EDILRES SRL (OMISSIS), in persona del liquidatore p.t., Ing.

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 119,

presso lo studio dell’avvocato DE CESARE GIULIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BOVIENZO VITTORIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3717/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^

Sezione Civile, emessa il 25/11/2005, depositata il 27/12/2005;

R.G.N. 5298/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato VITTORIO BOVIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.6.1987 C.G. conveniva innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. la Edilres S.r.L. onde ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c. ed in virtù di un contratto preliminare stipulato il 20.10.1977, sentenza costitutiva di trasferimento di due appartamenti.

Con lo stesso atto l’istante chiedeva anche la condanna della società promittente venditrice alla restituzione di quanto versato in più ed al risarcimento di tutti i danni;

Si costituiva la srl Edilres eccependo: a) che l’attrice non aveva pagato le varianti apportate all’appartamento; b) che la stessa non aveva mai inteso procedere alla stipula del contratto definitivo; c) che la C. non aveva provveduto al pagamento degli immobili di cui nelle more aveva goduto. La convenuta chiedeva pertanto la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte con conseguente condanna al risarcimento dei danni, oltre al rilascio dell’immobile.

Il Tribunale di S. Maria C.V. con la sentenza non definitiva n. 1363/2002 a) rigettava la domanda principale di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. proposta dall’attrice nei confronti della Edilres SrL; b) accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa Edilres, in persona del liquidatore M.M.; c) dichiarava risolto per grave inadempimento dell’attrice il contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti con scrittura privata del 20 ottobre 1977; d) dichiarava che la Edilres srl aveva diritto di ritenere la somma di L. 5.000.000 ricevuta a titolo di caparra e ordinava a C.G. l’immediato rilascio e la conseguente restituzione, alla medesima Edilres, dei due appartamenti; e) dichiarava che quest’ultima aveva diritto di ottenere dall’attrice il ristoro dei danni subiti per effetto del grave inadempimento contrattuale e, in accoglimento della domanda dalla stessa proposta, condannava C.G. al relativo risarcimento nella misura che sarebbe stata accertata nel corso dell’ulteriore istruttoria.

Con atto di citazione notificato il 13.12.2002 C.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 22.4.2002 con la quale era stata respinta la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. avanzata da essa istante nei confronti della srl Edilres e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, era stato dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita intercorso tra le stesse parti con scrittura privata del 20.10.1977.

La Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione C.G. con sei motivi.

Resisteva con controricorso la Edilres srl. che presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve rilevare che la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, è sanata, con effetto retroattivo, dalla Costituzione dell’intimato, la quale dimostra che l’atto ha raggiunto lo scopo cui era preordinato (Cass. 1.8.1984, n. 4578).

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1385 e 1453 c.c.”.

Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel considerarla inadempiente per non aver pagato le rate del mutuo. E sostiene che inadempiente è stata invece la Edilres, sia perchè non ha determinato la quota parte di mutuo (art. 3 del contratto preliminare); sia perchè, ai sensi dell’art. 5 del verbale di consegna, non ha indicato un notaio per la stipula del definitivo. La C. sostiene invece di aver sempre pagato quanto richiesto dalla società, accollandosi una quota parte del mutuo stesso anche se il definitivo non era stato stipulato.

Il motivo è infondato:

Occorre premettere che nel caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione di detto contratto per inadempimento, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione, mentre il relativo accertamento è insindacabile in cassazione se la motivazione risulta immune da vizi logici o giuridici (Cass., 5.5.2003, n. 6756).

In questo processo, con accertamento di merito congruamente motivato e pertanto insindacabile in questa sede l’impugnata sentenza ha accertato: che la C. non ha corrisposto le semestralità di mutuo dall’1.1.1987 avendo ritenuto di adempiere con deposito sul libretto rimasto nella sua esclusiva disponibilità; che l’offerta formale non è mai avvenuta perchè la medesima C. la ha formulata irritualmente e per un importo inferiore a quello dovuto;

che tale offerta non può dirsi effettuata banco iudicis mancando i prescritti requisiti di forma; che la stessa è intervenuta dopo la domanda di risoluzione e non è stata accettata dalla controparte.

L’impugnata sentenza ha altresì accertato che l’Edilres ha prodotto una documentazione attestante l’omesso pagamento delle rate del mutuo.

In conclusione deve ritenersi che la C. non ha adempiuto agli obblighi assunti con il suddetto contratto preliminare di compravendita.

Con il secondo motivo si denuncia “Nullità della sentenza e del procedimento”.

Lamenta la C. che nel dispositivo dell’impugnata sentenza si dichiarava risolto per suo grave inadempimento il contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti con scrittura privata sottoscritta il 20.10.1987 e sostiene che in tale data nessun contratto fu concluso tra le parti in causa.

Il motivo è infondato trattandosi di un mero errore materiale sulla data da far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Il motivo verte sull’erronea interpretazione delle risultanze probatorie.

Il motivo è infondato.

In base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Nella specie dal testo dell’impugnata sentenza non emerge alcun vizio di motivazione e quest’ultima è senz’altro adeguata e priva di vizi logici o giuridici.

Con il quarto motivo “si reitera l’eccezione di usucapione degli immobili oggetto del giudizio, come formulata nel corso del giudizio”.

Il motivo è infondato.

L’eccezione di usucapione degli immobili sollevata dalla C. in corso di appello sul presupposto di un preteso possesso continuato dalla data di consegna degli immobili avvenuta il 17.5.1979 fino quella del rilascio intervenuto il 14.7.2003 (a seguito dell’esecuzione dell’impugnata sentenza) è un’eccezione inammissibile in quanto introduce un tema nuovo.

Con il quinto e sesto motivo, da trattare congiuntamente per via della loro stretta connessione, la ricorrente lamenta rispettivamente: a) che il giudice di primo grado ha dichiarato il diritto della Edilres di ritenere la somma di L. 5.000.000 mentre sulle altre somme versate non ha fornito riposta alcuna; b) “arbitraria ed erronea applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”.

Entrambi i motivi sono privi del requisito dell’autosufficienza perchè parte ricorrente non ha riportato, da un lato, il contenuto delle ricevute dei dedotti versamenti; dall’altro, il contenuto del verbale d’udienza del 20.3.1997.

Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente, ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’uria o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 19.3.2007, n. 6361).

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 2.300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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