Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9134 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7593-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, – AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA

DI RAGUSA (OMISSIS), in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 67, presso lo

studio dell’avvocato BERRETTA GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

NIBALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio

dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

DIPASQUALE ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2980/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 2980/6/17 depositata in data 9 agosto 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania (in seguito, la CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto da Riscossione Sicilia Spa – Agente per la riscossione per la provincia di Ragusa – (in seguito l’Agente della riscossione) avverso la sentenza n. 163/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (in seguito, la CTP), relativa ad avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007 emesso nei confronti della società Nibali Spa (in seguito, la contribuente). La CTR, riteneva l’appello inammissibile per mancata “specificità” del motivo di impugnazione con cui l’Agente della riscossione riteneva violato il litisconsorzio necessario con l’ente impositore;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo due motivi. La società contribuente si è costituita depositando controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Va preliminarmente disattesa la generica eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, generica, in assenza di precisazione del perchè i rilievi avversari sarebbero manifestamente infondati;

– Nel merito, dev’essere senz’altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce delle deduzioni contenute nella documentazione e nelle memorie depositate dalle parti, che concordemente danno atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione di cui al D.Lgs. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016;

– In punto spese di lite, la Corte non ignora che l’Agente della riscossione insiste in memoria per una pronuncia a proprio favore, in ragione della soccombenza virtuale; tuttavia, considerato che la domanda di definizione agevolata è stata proposta dalla contribuente anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il pagamento estintivo della pretesa si è perfezionato regolarmente, come danno atto entrambe le parti, considera sussistenti nel caso di specie giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese di lite di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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