Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9134 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. III, 01/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 01/04/2021), n.9134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27635/2018 proposto da:

U.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA

GRECIA 13, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARTINO;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, già CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona

del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MINNA;

– controricorrente –

e contro

G.L., COMUNE MANFREDONIA, ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 327/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Manfredonia, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta causata da una buca presente sul manto stradale, formulata da G.L. nei confronti del Comune di (OMISSIS) (quale ente proprietario della strada, che chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice, Assitalia Assicurazioni S.p.a.) e della ditta individuale U.G.P. (quale impresa appaltatrice, che chiamò in causa Carige S.p.a., all’epoca dei fatti Levante S.p.a., con la quale era assicurata per la r.c.), con sentenza n. 102 del 23 maggio 2012, in parziale accoglimento della domanda, riconobbe il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, la responsabilità della ditta U. nella misura del 40% e quella del Comune nella misura del restante 30%, condannò i convenuti al conseguente risarcimento dei danni, accolse la domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti di Assitalia Assicurazioni S.p.a. e rigettò quella proposta dalla ditta già menzionata nei confronti di Carige S.p.a..

Avverso tale decisione U.G.P., titolare dell’omonima ditta individuale, propose appello, cui resistette Carige S.p.a. mentre gli altri appellati rimasero contumaci.

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 327/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018, accolse il gravame per quanto di ragione e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarò che la responsabilità del sinistro in parola andava posta per il 50% a carico della G., per il 30% a carico del Comune di (OMISSIS) e per il 20% a carico della ditta individuale U.G.P.; confermò la liquidazione del danno operata dal Tribunale, precisando che la stessa andava tuttavia rimodulata tra le parti, tenendo conto delle percentuali appena indicate; regolò le spese tra le parti, anche modificando parzialmente la statuizione del Tribunale relativa alle spese del primo grado, e confermò nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso la sentenza della Corte di merito U.G.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Amissima Assicurazioni S.p.a., già Carige Assicurazioni S.p.a., ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che il ricorso è improcedibile.

Ed invero a piè di pagina della copia della sentenza impugnata vi è l’attestazione di conformità di tale copia al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico in calce alla quale è apposta la dicitura “firmato digitalmente da GIOVANNI MARTINO”, quale procuratore domiciliatario – evidentemente in secondo grado dell’attuale ricorrente, senza che vi sia apposta alcuna sottoscrizione autografa.

Orbene, in difetto di deposito da parte della controricorrente di rituale copia conforme della sentenza di secondo grado e stante comunque la mancata costituzione delle parti intimate, tale attestazione non può avere alcuna valenza, evidenziandosi che nel giudizio di legittimità non è ancora operativo il processo telematico.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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