Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9133 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato FIOCCA MARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAIAZZO GIOVANNI giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BELMONTE GUIDO con studio in 80135 Napoli Salita

Pontecorvo, 36, giusta delega in atti;

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 301, presso lo studio

dell’avvocato PERUGINI DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALLEFUOCO BIAGIO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10460/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, 12^

Sezione Civile, emessa il 13/10/2008, depositata il 17/10/2008;

R.G.N. 27912/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/10/2008 il Tribunale di Napoli respingeva il gravame interposto dal sig. S.S. nei confronti della pronunzia Giud. Pace Napoli 5/7/2005 di accoglimento della domanda di condanna nei suoi confronti spiegata dalla sig. F.A. al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di infiltrazioni idriche provenienti dal suo sovrastante appartamento.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello lo S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi la F., che ha presentato anche memoria, e il Condominio di via (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 384, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 345 c.p.c., artt. 1126, 1173, 2043, 2051, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis e 375 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, mentre il 2 motivo non reca affatto il prescritto quesito di diritto, non osservando i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), il quesito recato dal 1^ motivo risulta formulato in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto del resto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008, n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla sentenza del giudice di prime cure; alle dichiarazioni dei testi E.R. e A.S.; all'”atto introduttivo del giudizio di primo grado”; agli “elementi individuati dal CTU”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo; come nella specie (della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione in favore di ognuno dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti sig. F.A. e il Condominio di via (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, per ciascuno.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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