Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9133 del 01/04/2021
Cassazione civile sez. III, 01/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 01/04/2021), n.9133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19244/2018 proposto da:
C.L., nella qualità di legale rappresentante di SEI
Sistemi SRL, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ROTONDO;
– ricorrente –
contro
MBCREDIT SOLUTIONS SPA, in persona dei procuratori Dott.
B.M.C. e Dott.ssa V.M., quale cessionaria
di UNICREDIT LEASING SPA in virtù di contratto 10/05/2017,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo
studio dell’avvocato GIULIA LO RE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CRISTINA DEL ZOPPO;
e contro
UNICREDIT LEASING SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2970/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Sei Sistemi S.r.l. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 6191/2010, con il quale le era stato ingiunto dal Tribunale di Bologna il pagamento della somma di Euro 162.241,96 in favore di Unicredit Leasing S.p.a., per il mancato rispetto di un patto di riacquisto di un impianto fornito dall’ingiunta ad una sua cliente (Hydro Mac S.r.l.) in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria, patto di riacquisto che l’istituto di credito asseriva costituire una garanzia fideiussoria riferita al corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’utilizzatore.
L’opponente, a fondamento della proposta opposizione, negò che l’ing. C.L., presidente del suo Consiglio di Amministrazione e, in quanto tale, unico titolare del potere di firma, avesse sottoscritto la garanzia fideiussoria e disconobbe formalmente la firma apposta in calce al documento in base al quale era stato emesso il d.i..
L’opposta si costituì chiedendo la conferma del d.i. all’esito della verificazione della sottoscrizione.
Il primo giudice dispose la consulenza grafologica sul documento costituente il patto di riacquisto e ammise la prova testimoniale articolata dall’opposta. La consulenza grafologica non ebbe alcun esito, mancando l’originale del documento che ne avrebbe dovuto essere l’oggetto e del quale l’opposta denunciò lo smarrimento in data 9 gennaio 2013.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 882/2015, pubblicata il 13 marzo 2015 rigettò l’opposizione.
Avverso tale sentenza Sei Sistemi S.r.l. propose gravame del quale, per quanto ancora rileva in questa sede, Unicredit Leasing S.p.a. chiese il rigetto, ribadendo, in via subordinata e in caso di accoglimento, anche parziale, dell’impugnazione, le conclusioni già rassegnate in primo grado.
Con sentenza n. 2970/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017, la Corte di appello di Bologna ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza del Tribunale e condannando l’appellante alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale il legale rappresentante della Sei Sistemi S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su otto motivi e illustrato da memoria.
MBCredit Solutions S.p.a., quale cessionaria dei crediti pecuniari di Unicredit Leasing S.p.a. tra cui anche quello vantato nei confronti di Hydro Mac S.r.l., ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.
Unicredit Leasing S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Dopo il rinvio a nuovo ruolo disposto con O.I. n. 8474/20, è stata fissata l’odierna adunanza in Camera di consiglio.
In prossimità della presente Camera di consiglio il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva preliminarmente il Collegio che il divieto posto dall’art. 372 c.p.c., riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso; la produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione (cfr, Cass., SU, n. 13916/2006).
Premesso che, nella specie, la sentenza penale in parola è stata emessa successivamente alla decisione impugnata per cassazione, osserva il Collegio che il surricordato principio e, segnatamente, la correlata inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove, come nel caso di specie, la sentenza penale prodotta è priva dell’attestazione del passaggio in giudicato nè indica la data di irrevocabilità e, comunque, viene invocata unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, poichè in tali casi l’eventuale giudicato non assumerebbe alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, nel mentre, piuttosto, la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità.
Pertanto, va ritenuta l’inammissibilità della produzione della ridetta sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 21/06/2004, n. 11483 e Cass., ord., 23/08/2018, n. 20974, in relazione alla prova del passaggio in giudicato della sentenza penale; v. inoltre Cass. 19/11/2010, n. 23483; Cass. 26/0972017, n. 22376).
2. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, perchè la Corte d’appello non avrebbe desunto alcun argomento di prova dal contegno di Unicredit Leasing S.p.a. che avrebbe dapprima ottenuto un d.i. sulla scorta di un documento in copia ed avrebbe denunciato lo smarrimento dell’originale di tale documento solo a seguito della dichiarazione del C.T.U. circa l’impossibilità di procedere alla verifica della firma sulla base di una fotocopia, il che sarebbe contrario al comma 1 dell’art. 88 c.p.c. e da valutare ai sensi dell’art. 200 c.p.c., comma 2 e, quindi, ai sensi dell’art. 116 c.p.c..
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1937 c.c., per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto provata dalla Unicredit Leasing S.p.a. la volontà della società ingiunta di prestare la fideiussione; e ciò in quanto il documento adoperato per ottenere il d.i. si è rivelato inesistente e comunque privo di qualsiasi rilevanza probatoria, nè potendosi ritenere sufficiente l’inattendibile deposizione del teste P., coinvolto in prima persona nella vicenda, portatore di un interesse ed imputato di falsa testimonianza in attesa di giudizio alla data del ricorso (e poi ritenuto non punibile in base alla sentenza prodotta dal ricorrente con la prima memoria ma priva dell’attestazione di passaggio in giudicato).
4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., perchè la Corte territoriale avrebbe operato un’illegittima inversione dell’onere della prova in contrasto con quanto previsto dalla norma richiamata, laddove ha affermato che “il Tribunale non ha potuto che prendere atto dell’impossibilità di procedere alla consulenza grafologica in mancanza dell’originale del documento: al suo smarrimento… non disponendo l’appellante di un suo originale, Sei Sistemi avrebbe potuto sopperite tramite prova testimoniale”.
5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del diritto di difesa della società opponente e l’omesso esame del fatto controverso con riferimento alla mancata ammissione della teste A.M. ed alla mancata acquisizione della denuncia che aveva portato al rinvio a giudizio del P. (e quindi poi alla sentenza penale prodotta).
6. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 246 c.p.c. e art. 2722 c.c. e l’omesso esame di fatto controverso, perchè la Corte d’appello erroneamente avrebbe omesso di esaminare la questione attinente all’inammissibilità e inattendibilità del teste P.C..
7. Con il sesto motivo si denuncia l’omesso esame del fatto controverso perchè la Corte territoriale erroneamente avrebbe omesso di rilevare che, anche qualora il patto fideiussorio fosse esistito, vi sarebbe stata una clausola non corretta e non trasparente.
8. Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 633 c.p.c. e segg., perchè la Corte di merito avrebbe confermato la validità del decreto ingiuntivo pur in difetto di una prova scritta del credito.
9. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte di appello avrebbe contravvenuto al divieto di decidere ultra petita partium laddove ha condannato la società ingiunta al pagamento delle spese legali, alle quali l’Unicredit Leasing S.p.a. avrebbe implicitamente rinunciato, non avendo riportando tale specifica domanda nel foglio di precisazione delle conclusioni.
10. Osserva il Collegio che va esaminato per primo il quarto motivo, che risulta fondato per quanto di ragione.
Ed invero, la parte ricorrente con tale mezzo si duole, essenzialmente, della mancata ammissione della prova testimoniale articolata con l’indicazione della teste A.M., evidenziando che la Corte di merito avrebbe confermato la genericità del capitolato articolato al riguardo, come già ritenuto dal Tribunale, laddove, invece, tale prova sarebbe specifica.
Va precisato che, seconde la giurisprudenza di legittimità, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione o dei singoli motivi dello stesso, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia. Ne consegue che è ammissibile il motivo all’esame col quale si lamenta, oltre alla violazione del diritto di difesa e, quindi, dell’art. 24 Cost. (v. sul punto Cass., 14/10/2015, n. 20693), in realtà e chiaramente, la violazione di una norma processuale (Cass., sez. un., 24/0772013, n. 17931; Cass. 29/08/2013, n. 19882; Cass., ord., 20/02/2014, n. 4036).
Tale doglianza coglie nel segno, risultando il capo c) di tale prova, riportato testualmente a p. 10 del ricorso, relativo a circostanze all’evidenza specifiche e decisive, come dedotto dalla parte ricorrente.
11. Quanto precede assorbe l’esame delle ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente sia con il mezzo in esame che con gli altri motivi di ricorso.
12. Conclusivamente, va accolto, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
13. Stante l’accoglimento del ricorso, sia pure nei limiti sopra indicati, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021