Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9132 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9132 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 10132-2009 proposto da:
ZACCARIA

DOMENICO

(c. f.

ZCCDNC45E02F157C),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 64,
presso l’avvocato FRANCO BUGNANO, rappresentato e

Data pubblicazione: 06/05/2015

difeso dall’avvocato WALTER PARISE, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
553

contro

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI, che agisce per la
LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona dei legali

1

rappresentanti

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 19,
presso l’avvocato MARCO PROSPERETTI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FABIO PADOVINI, ALDO FRIGNANI, giusta procura in

calce al controricorso;
controricorrente-

avverso la sentenza n. 462/2008 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO
VIRANO, con delega, che in presenza della rinuncia
di parte ricorrente accetta la rinuncia; poiché
tale rinuncia non sembra essere stata depositata,
chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rinvio a nuovo ruolo per il perfezionamento
della rinuncia, in subordine accoglimento del
ricorso.

4)
2

Svolgimento del processo
1.- Con provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546 (confermato
dal Consiglio di Stato con sentenza 27 febbraio 2002 n.
2199) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(d’ora innanzi AGCM) sanzionò un largo numero di società

assicuratrici, fra le quali la società Lloyd Adriatico, per
avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di
una pratica concordata,

consistente

nello

scambio

sistematico di informazioni commerciali sensibili tra
imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA.
Rilevò che ciò aveva comportato un notevole incremento dei
premi nel periodo interessato dal comportamento illecito
(anni 1994-2000) con riferimento sia al livello dei premi
in vigore in Italia fino al 1994, anteriormente alla
liberalizzazione delle tariffe, sia alla media dei premi
sul mercato europeo, risultata inferiore di circa il 20%
rispetto ai premi praticati in Italia.
2.-

Domenico Zaccaria conveniva in giudizio la Lloyd

Adriatico, davanti alla Corte di appello di Catanzaro,
esponendo di avere stipulato contratti di assicurazione per
RCA e corrisposto negli anni dal 1995 al 2001 premi di
importo superiore a quelli dovuti; ne chiedeva la condanna
al risarcimento del danno cagionatogli, ai sensi della
legge 10 ottobre 1990 n. 287 (art. 33), per violazione
delle norme a tutela della concorrenza per effetto
dell’intesa sanzionata dall’AGCM.
3

La Corte d’appello, con sentenza 28 giugno 2008, ha
rigettato la domanda e compensato le spese.
3.- Zaccaria ricorre per cassazione sulla base di sette
motivi. La Allianz (succeduta alla Lloyd) resiste con
controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

1.-

Motivi della decisione
La resistente Allianz ha depositato un atto di

accettazione cui non può attribuirsi rilievo poiché ha ad
oggetto una rinuncia al ricorso da parte del ricorrente
Zaccaria che non è presente negli atti del giudizio perché
non depositata da nessuna delle parti .
2.- Il primo e secondo motivo (sub A-B) denunciano la
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la mancata
ammissione di mezzi di prova senza motivazione, e si
e concludono con quesiti nei quali si chiede a questa Corte
di stabilire se “può il giudice non tenere conto delle
prove richieste dalle parti, anzi addirittura può anche non
menzionarle nell’ordinanza di scioglimento della riserva e
nella stessa sentenza”; se “può_ emanare una sentenza in
violazione del principio sancito dall’art. 115 c.p.c.”, “_
arbitrariamente non ammettere le prove richieste dalle
parti, anzi non parlarne affatto…” e “ancora qualora il
giudice non motiva in sentenza la sua decisione di non
ammettere le prove richieste, ciò non costituièce anche
mancanza di motivazione della sentenza su un argomento

4

fondamentale del giudizio e cioè ammissione e valutazione
delle prove richieste dalle parti”.
Entrambi i motivi sono inammissibili per plurime ragioni.
I quesiti sono formulati come mero interpello alla Corte di
legittimità cui si chiede di rispondere in senso

affermativo a una censura che si assume pregiudizialmente
fondata per le ragioni illustrate nello svolgimento del
motivo, mentre lo scopo del quesito di diritto di cui
all’art. 366 bis c.p.c. (applicabile

ratione temporls)

è

quello di porre la Corte in condizione di comprendere con
immediatezza le ragioni dell’errore di diritto imputato al
giudice di merito e di rispondere con l’enunciazione di una

regola juris

che sia, in quanto tale, suscettibile di

ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello
sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata (v., tra le tante, Cass. s.u. n.
2658/2008). Inoltre, premesso che una violazione dell’art.
115 c.p.c. è configurabile astrattamente solo ove il
giudice ometta di valutare le risultanze istruttorie
indicate dalle parti come decisive o ponga a base della
decisione circostanze non ritualmente acquisite al
giudizio, le prove orali trascritte in ricorso e di cui è
lamentata la mancata ammissione non sembrano affatto
decisive, avuto riguardo alla

ratio

della decisione

impugnata cheè data dalla mancata prova del collegamento
causale tra l’intesa anticoncorrenziale e il danno
5

prospettato dalla parte attrice come aumento dei premi
corrisposti. Con riguardo alla dedotta violazione dell’art.
116 c.p.c., il ricorrente deduce in sostanza l’errato
apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma in tal modo
la censura si risolve in una doglianza non sulla violazione

della predetta norma ma sulla motivazione della sentenza
che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei
limiti entro i quali è ammissibile il sindacato sulle
ragioni giustificatrici poste dal giudice di merito a
supporto della decisione (vd. il settimo motivo).
3.- Il terzo e quarto motivo (sub C-D) denunciano la
violazione degli artt. 1899 e 1373 c.c. e si concludono con
quesiti volti a stabilire se “può l’assicurato che ha
sottoscritto contratto di assicurazione annuale, il cui
premio viene convenuto di pagarlo semestralmente o
trimestralmente, in costanza di contratto di assicurazione
per RC auto, constatato un aumento di polizza, non
determinato né da incidenti stradali né d’aumento di
imposte, recedere unilateralmente dal predetto contratto
durante l’esecuzione dello stesso e dopo che sono scaduti i
termini di sessanta giorni per recedere per cui il
contratto si è rinnovato automaticamente e tacitamente così
come previsto dall’art. 1899 c.c. e in deroga ad esso”; e
se “può il contraente_ recedere unilateralmente da esso,
anche quando lo stesso si è rinnovato automaticamente e
tacitamente e senza preavviso_”.
6

Entrambi i motivi sono inammissibili.
La questione di diritto che è oggetto dei quesiti cripticamente formulati – non è decisiva ai fini della
risoluzione della controversia e non essendo stata
trattata nel giudizio di merito (né è precisato in ricorso

in quale atto e momento processuale sia stata prospettata
ai giudici di merito), non è introducibile nel giudizio di
legittimità, postulando indagini ed accertamenti in fatto
non compiuti dal giudice del merito (v. Cass. n.
22154/2014).
4.- Il quinto motivo (sub E), che denuncia la violazione
dell’art. 2697 c.c. per l’asserita violazione delle regole
sull’onere della prova, è inammissibile poiché non contiene
il necessario quesito di diritto.
5.- Sono inammissibili anche il sesto motivo (sub F), che
denuncia la violazione degli artt. 2033 c.c. e 1 della
legge n. 281 del 1998, perché privo del quesito di diritto,
e il settimo motivo (sub 2), perché privo del necessario
momento di sintesi adeguato al vizio motivazionale dedotto
(nel senso che la sintesi debba concretizzarsi in una
esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la
dedotta insufficienza renda inidonea la motivazione a
giustificare la decisione, v. Cass. n. 12248/2013, s.u. n.
3698/2012, n. 4556/2009).
7

6.- In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in C 1000,00,
di cui E 800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e
accessori di legge.
Roma,

25 marzo 2015.

Il cons. rel.

hi.er

Z

Prsident

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