Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9132 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5965-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 82, presso lo studio dell’avvocato FIANDANESE MARIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1177/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 1177/7/17 depositata in data 23 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Veneto (in seguito, la CTR) pronunciando in sede di rinvio a seguito di riassunzione, dalla pronuncia di questa Corte n. 14013/2016, resa in accoglimento di precedente ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di T.S. – ex dirigente ENEL – (in seguito, il contribuente), ha parzialmente accolto, nei termini di cui alla motivazione espressa, l’originario appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Padova sfavorevole al contribuente.

La CTR, con la pronuncia resa in sede di rinvio, nello stabilire che dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% L.n. 482 del 1985, ex art. 6, la quota parte attribuitagli alla cessazione del rapporto di lavoro, entro il 31.12.2000, dal Fondo di Previdenza Integrativa ENEL, come liquidazione del c.d. rendimento netto, senza necessità di accertare un effettivo investimento nel mercato dei capitali affluiti nel fondo di previdenza integrativa, ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

La controversia traeva origine dall’impugnazione proposta da T.S. del diniego sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alla ritenuta erronea applicazione da parte dell’ENEL, quale sostituto d’imposta, dell’aliquota propria del TFR sull’intero importo erogatogli dall’Ente nell’anno 2001.

Avverso la pronuncia resa dalla CTR quale giudice di rinvio l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui T.S. resiste con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

– Preliminarmente, vanno scrutinate e disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate in controricorso in quanto la sentenza impugnata, da un lato non riguarda una questione oggetto di ricorso in cui l’esame dei motivi non offra elementi utili per confermare o mutare l’orientamento della stessa e, dall’altro, la CTR prima facie non ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C. riprodotta in ricorso, salva la valutazione del merito.

– Con il terzo e quarto motivo, da esaminarsi prioritariamente per pregiudizialità logica e congiuntamente in quanto connessi, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione di plurime disposizioni di legge – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 -, per avere la decisione impugnata mancato di attuare il principio di diritto al quale avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio.

– I motivi sono fondati. La sentenza di rinvio Cass. n. 14013/16, nel porre il principio di diritto al quale la CTR avrebbe dovuto uniformarsi, ha rinviato all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6,; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.” (Cass. n. 13642 del 22/06/2011, Rv. 618426 – 01).

– In particolare, afferma tale autorevole decisione in parte motiva, “Per gli iscritti in epoca precedente (al 31 dicembre 2000), il trattamento tributario delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.”.

– Questo è proprio il caso di specie e si pone in contrasto con tale principio di diritto la lettura riduzionista proposta dalla CTR, secondo cui il chiaro riferimento alla “gestione sul mercato” non imporrebbe la necessità di alcun accertamento in fatto sull’imputabilità del rendimento al mercato, ossia investimenti diversi da quelli effettuati all’interno dell’azienda, accertamenti definiti dalla CTR “assolutamente irrilevanti”. Al contrario, questa Corte ha numerose volte chiarito che la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, si applica alle somme provenienti dalla liquidazionè del c.d. rendimento, nel senso che per tali debbano intendersi le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario: in tal senso più di recente Cass., sez. 5, n. 10285 del 26/04/2017, Cass. sez. 5, n. 4941 del 2/03/2018), non potendo comunque mai dette somme essere calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta delle prestazioni previdenziali concordate. La sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata in accoglimento dei motivi terzo e quarto di ricorso, assorbiti i primi due.

– Tenuto conto che, alla stregua della stessa certificazione ENEL alla quale ha fatto riferimento il giudice di rinvio, può ritenersi pacifico che il c.d. fondo (OMISSIS), quale fondo interno con accantonamento a bilancio ENEL, non abbia costituito oggetto di alcun investimento sul mercato, in primis su quello finanziario, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ritiene che la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso del dante causa delle odierne parti private (cfr. Cass. sez. 6-5, n. 16116 del 19/06/2018), dovendo le somme rivenienti dal fondo (OMISSIS), di cui si controverte nel presente giudizio, intendersi assoggettate a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, da cui discende la legittimità del diniego all’istanza di rimborso formulata dal contribuente.

– La complessità della concreta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/11, come ribadito dalla succitata Cass. n. 14013/16 che ha dato origine al giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza in questa sede nuovamente impugnata dall’Amministrazione finanziaria, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso di T.S..

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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