Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9132 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. III, 01/04/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 01/04/2021), n.9132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31849/2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO LEONARDO MACI;

– ricorrente –

e contro

I.S., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, P.C.,

V.F., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1200/2018 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 29/10/2018, avverso la sentenza n. 1200/2018 del Tribunale di Brindisi, notificata il 31/8/2018, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale incorporante della Milano Assicurazioni s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. I sig.ri I.S., V.F. e P.C., nonchè le società Groupama Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto difese.

2. Per quanto interessa in questa sede, in relazione a una controversia instaurata in conseguenza di un sinistro stradale tra più veicoli, che ha visto la partecipazione al giudizio delle parti danneggiate e danneggianti e le rispettive assicurazioni, alcune delle quali chiamate in giudizio, il Tribunale, quale giudice dell’appello formulato dal convenuto I.S., in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha ritenuto che l’attrice P.C. proprietaria del veicolo, il V. conducente del veicolo e la Milano Ass.ni (quest’ ultima terza chiamata dal convenuto I. in via riconvenzionale), tutti soccombenti rispetto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dal convenuto I., nella misura indicata dal CTU dinamica espletata, nei fatti non contestata dalla Milano Ass.ni, e rapportata al valore antesinistro del bene. Per l’effetto, il giudice ha condannato l’attrice, il conducente che si trovava sull’auto di sua proprietà e la sua compagnia assicuratrice alle restituzioni di quanto ricevuto in forza della pronuncia di primo grado, al risarcimento del danno in favore dello I. e alle spese del doppio grado in favore dell’appellante I., della Allianz e di Groupama (compagnia designata dal FGVS).

3. Con provvedimento in data 12/10/2018, il Tribunale correggeva il capo della sentenza relativo alla condanna della Milano Ass.ni a restituire le somme percepite in esecuzione della pronuncia di prime cure in favore di Groupama e di Allianz, in quanto soggetto non beneficiario dei pagamenti, andati a favore dell’attrice e del conducente della sua auto.

4. Nel giudizio di appello si era costituita la Milano assicurazioni s.p.a., assicuratrice dell’attrice, rilevando che l’attrice l’aveva chiamata in causa senza tuttavia formulare nei suoi confronti alcuna domanda, mentre il convenuto l’aveva chiamata senza chiedere al giudice l’autorizzazione e il differimento dell’udienza.

5. Nel presente giudizio Milano ass.ni deduce la nullità della sentenza pronunciata nei suoi confronti a favore del convenuto per vizi afferenti alla sua chiamata in causa, non autorizzata dal giudice di prime cure.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’inammissibilità del ricorso rende superflua la questione che si pone preliminarmente là dove il ricorso risulta notificato alla Allianz non già presso il procuratore domiciliatario Avv. Stefanelli, ma presso l’Avv. Carone e ciò senza alcuna spiegazione.

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione degli artt. 167,269 e 311 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. La ricorrente ritiene errata la sentenza impugnata per aver condannato al risarcimento dei danni la Milano Assicurazioni, in solido con la sig.ra P. e il sig. V., in favore del sig. I. l’importo residuo di Euro 5.092,60 di risarcimento danni sebbene il convenuto I. avesse svolto domanda riconvenzionale nei confronti della Milano Ass.ni quale terza chiamata, senza averne richiesto l’autorizzazione alla chiamarla in causa o il differimento della prima udienza, con la conseguenza che nessuna domanda sarebbe stata validamente formulata nei confronti della medesima e men che meno sarebbe legittima la sua condanna al risarcimento dei danni (invoca, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9350 del 10/4/2008).

1.1. Il motivo è improcedibile alla stregua dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto non è stata fornita l’indicazione specifica degli atti sui quali il motivo si fonda.

1.2. Infatti, parte ricorrente, come emerge dall’esposizione del fatto, ha dedotto che lo I. non aveva chiesto di aggiornare l’udienza per chiamare in causa la Milano Assicurazioni ed ha riprodotto quello che sarebbe stato il tenore delle conclusioni dalla comparsa, ma non ha dichiarato di produrre la comparsa di costituzione de qua e l’ha indicata come prodotta sub 1 nel fascicolo di parte dello I.. Ora, costui non si è costituito e, dunque, ai sensi di Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, la mancata produzione rende il motivo improcedibile.

1.3. D’altro canto, parte ricorrente non ha nemmeno indicato, come consente la citata pronuncia, di voler fare riferimento alla presenza della comparsa di risposta dello I. nel fascicolo d’ufficio del tribunale, di cui ha chiesto la trasmissione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c..

1.4. Alla valutazione di improcedibilità deve aggiungersi il rilievo che, avendo la stessa attrice, per effetto della domanda riconvenzionale dello I., chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la Milano Assicurazioni ed essendo stata effettuata tale chiamata, non viene detto alcunchè sulla modalità con cui venne autorizzata tale chiamata e sull’atteggiamento tenuto a verbale di udienza in cui l’autorizzazione venne concessa.

1.5. Non solo: nell’esposizione del fatto si indica indirettamente il contenuto della comparsa di costituzione della Milano assumendosi che essa “non poteva far altro che prendere atto delle conclusioni della sola parte attrice che l’aveva chiamata in causa e nelle quali nessuna domanda veniva formulata nei suoi confronti”, ma nulla si dice sull’atteggiamento tenuto verso la domanda del convenuto, là dove si sarebbe dovuta eccepire la mancata fissazione dell’udienza per la chiamata.

1.6. Infine, l’esposizione del fatto è assolutamente carente in ordine allo svolgimento del processo di primo grado ed in particolare al tenore delle conclusioni prese dalle varie parti ed in particolare dal convenuto e dalla ricorrente chiamata in causa da quest’ultimo, nonchè alla posizione assunta in appello verso la domanda dalla chiamata qui ricorrente, là dove la sentenza si limita a dire che il convenuto aveva svolto domanda riconvenzionale verso la Milano e non allude in alcun modo su una contestazione della terza chiamata di essere destinataria: rituale di detta domanda.

1.7. Altrettanto dicasi dell’illustrazione del motivo, sicchè il motivo si dimostra anche gradatamente inammissibile sotto ogni profilo.

1.8. Per completezza si deve aggiungere che comunque dalla lettura del ricorso, nella parte dedicata allo “svolgimento del processo” (v. pagine 3-5) viene dedotto che sia stata l’attrice P. a chiamare in gara; la compagnia qui ricorrente, senza, però formulare alcuna domanda nei suoi confronti, mentre nulla si dice in relazione alla posizione assunta nei due giudizi dalla Milano Ass. rispetto alle chiamate ricevute.

1.9. Risulta nella sentenza, tuttavia, che la ricorrente si è costituita anche per effetto della chiamata in causa della Nuova Tirrena (assicurazione di I.) e che essa nel corso del giudizio si è associata alla difesa attorea; mentre, nel merito, non ha coi testato la quantificazione del danno patrimoniale subito dal convenuto, di cui aveva già versato ante causam un importo pari a Euro 19.800,00 che veniva detratto dall’importo totale dovuto per il risarcimento delle lesioni personali e per il danno patrimoniale residuo.

1.10. In specie la sentenza riporta che: i) “Si è costituita anche la Nuova Tirrena che ha rilevato l’esclusiva responsabilità nel caso di specie di V.F., alla guida dell’auto di proprietà dell’attrice, la quale ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in garanzia della Milano Assicurazioni Spa che si è costituita in giudizio e si è associata alla domanda attorea” (pagina 2, rigo 8-11, sentenza impugnata). Nonchè che: ii) “Quanto alla richiesta risarcitoria formulata dall’appellante (originario convenuto I.), si deve rilevare come la stessa, in relazione alle lesioni lamentate ed alla percentuale di danno biologico riconosciuto, coincide con la quantificazione operata dalla compagnia Milano assicurazioni; in assenza di una specifica contestazione sul punto da parte degli appellati, appare congrua la scelta del giudice di primo grado di non disporre anche sulla persona dello I. una consulenza medico-legale, alla luce, in particolare, delle dichiarazioni rese a verbale dell’udienza del 13 gennaio 2010 dai difensori dello I. e della Milano Assicurazioni S.p.A.” (pagina 4, rigo 2329, sentenza impugnata).

1.11. Nella sentenza si dà anche atto del fatto che la richiesta risarcitoria era stata formulata dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice qui ricorrente e che pertanto “Tale importo deve essere posto a carico di P., di V. e di Milano Assicurazioni S.p.A., in solido. Anche la compagnia assicurativa da ultimo indicata risulta infatti soccombente: sebbene la parte assicurata non avesse formulato alcuna domanda nei suoi confronti nel corso del giudizio di primo grado, atteso che una richiesta risarcitoria era stata invece formulata in via riconvenzionale dallo I. che aveva provveduto a reiterarla nel presente grado di giudizio.” (pagina 4, rigo 42-46, sentenza impugnata).

1.12. Orbene, sotto il profilo giuridico la questione, se tempestivamente sollevata in prime cure, sarebbe manifestamente infondata.

1.13. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al disposto dell’art. 269 c.p.c., comma 2, il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l’onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata, che l’istanza di differimento della prima udienza, sicchè incorre nella decadenza prevista dalla medesima disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 10579 del 7/5/2013). Tuttavia, la decadenza così verificatasi dev’essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d’ufficio dal giudice in detta udienza” (Cass., n. 10579 del 2013, cit. in motivazione).

1.14. Pertanto, il terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non può eccepirne l’irritualità per mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall’art. 269 c.p.c., comma 2, essendo al riguardo carente di interesse, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlavo esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio. Del resto, il rigore dell’art. 269 c.p.c. – nella parte in cui esso dispone che la chiamata in cauta del terzo avvenga mediante citazione a comparire nella prima udienza o in altra udienza all’uopo disposta dal giudice – non può portare alla disapplicazione del precedente art. 268, il quale ammette l’intervento volontario del terzo finchè la causa non sia rimessa dall’istruttore al collegio; difatti nulla vieta che il terzo, il quale sia stato chiamato in causa tardivamente, possa validamente accettare il contraddittorio, aderendo allo stato in cui la causa si trova, in tal caso la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve considerarsi rituale sotto il profilo dell’intervento volontario”. Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/3/1977; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 18/10/1978).

1.15. Stando così le cose, il motivo si rivelerebbe gradatamente inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4″. La ricorrente censura la sentenza per aver condannato la Milano Ass.ni al pagamento delle spese e competenze processuali in favore della Groupama Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice del sig. I., ex Tirrenia) e l’Allianz s.p.a. (compagnia designata dal F.G.V.S), in quanto le predette compagnie non avrebbero invece mai formulato alcuna domanda di condanna alle spesa nei confronti della Milano Assicurazioni in loro favore.

2.1. Si invoca l’indirizzo della S.C. (Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 15326 del 12/6/2018), secondo cui nel caso in cui la parte abbia limitato espressamente la condanna alle spese del giudizio nei soli confronti di alcune delle parti processuali, deve ritenersi in contrasto con la disposizione dell’art. 112 c.p.c., la statuizione di condanna di altra parte al pagamento delle stesse, posto che la condanna alle spese del soccombente, ancorchè pronuncia consequenziale ed accessoria, può essere oggetto di rinunzia.

2.2. Il secondo motivo si fonda sulle comparse di costituzione in primo grado di Groupama e di Allianz, ma non le localizza in questo giudizio di legittimità, astenendosi sia dal dire che sarebbero state prodotte in copia, sia dal fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo di ufficio di appello, sempre alla stregua della citata sentenza delle Sezioni Unite.

2.3. La ricorrente, poi, invoca la giurisprudenza di questa Corte che, tuttavia, è assolutamente inconferente in relazione al caso specifico, poichè in difetto di una esplicita dichiarazione di volontà, della parte risultata vittoriosa, diretta a rinunciarvi, la condanna alle spese del soccombente, in quanto pronuncia consequenziale ed accessoria, può essere emessa dal giudice anche d’ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta della parte predetta” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 6242 del 18/11/1988; Sez. 3, Sentenza n. 5174 del 10/6/1997; Sez. 1, Sentenza n. 12542 del 27/8/2003; cfr. anche di recente Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1532L, del 12/6/2018).

2.4. Oltretutto, nella sentenza impugnata, come sopra già rilevato, si coglie che la ricorrente ha resistito nel giudizio anche in qualità di parte terza chiamata dalla Nuova Tirrena (ora Groupama), assicurazione del convenuto, e su questa statuizione, invero, manca ogni considerazione nel ricorso (v. sopra punti 1.1. e s.).

3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia la “Violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La ricorrente impugna la sentenza per aver condannato la Milano Ass.ni al pagamento delle spese di ctu in favore della Groupama e dell’Allianz. Rileva che, perchè possa esserci condanna al pagamento delle spese processuali occorre che ci sia una parte soccombente, senonchè nel caso di specie non solo è mancato del tutto qualsiasi diretto rapporto sostanziala e processuali tra la Milano Assicurazioni (da un lato) e la Allianz e Groupama (dall’altro) ma, soprattutto, non vi è stata alcuna condanna della prima in favore delle seconde, con la conseguenza che nei rapporti tra dette compagnie non vi sarebbe alcun rapporto di vittoria/soccombenza.

3.1. Non coglie nel segno neppure la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso poichè, in forza dell’art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza, nel qual caso il giudice di secondo grado ha specificamente condannato anche la Milano Ass.ni, in solido con l’attrice e il sig. V., al risarcimento del danno subito dell’appellante per il sinistro occorso. Tanto si rileva per competenza, al di là dell’assorbimento del motivo per la sorte del motivo precedente.

4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile, con assorbimento del terzo motivo; nulla per le spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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