Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9131 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. III, 21/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO

ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MAIO

AMEDEO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato RINALDI GIOVANNI;

IMPRESA ZOCCATELLI GIOVANNI (OMISSIS), in persona del suo

titolare Sig. Z.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBERICO II, presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IMPRESA B.I., AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

IMPRESA B.I. (OMISSIS), titolare dell’omonima

impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTINI EMMANUELE

giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

C.V.L. (OMISSIS), AXA ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS), IMPRESA ZOCCATELLI GIOVANNI (OMISSIS), P.

G. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del procuratore Dott.

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MONTRESOR ROMEO SALVATORE giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

IMPRESA ZOCCATELLI GIOVANNI (OMISSIS), in persona del suo

titolare Sig. Z.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBERICO II 11, presso lo studio dell’avvocato SCARPA

ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrenti ali ‘incidentale –

e contro

C.V.L. (OMISSIS), IMPRESA B.

I., P.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 121/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 4^ Civile, emessa il 27/06/2007, depositata il 05/02/2008;

R.G.N. 1377/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ANTONIO SMIROLO;

udito l’Avvocato ALBERTO RINALDI (per delega Avvocato Giovanni

RINALDI);

udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/2/2008 la Corte d’Appello di Venezia respingeva i gravami interposti dal sig. P.G. (in via principale) nonchè dalla sig. C.V.L., dal sig. B. I., titolare dell’omonima impresa individuale e dalla società Axa Assicurazioni s.p.a. (in via incidentale) nei confronti della pronunzia Trib. Verona 18/5/2002 di condanna del P. e del B., nella qualità, al pagamento, in solido, di somma in favore della C.V. a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza dell’allagamento, all’esito di lavori di sostituzione di condutture idrauliche ed altri interventi di manutenzione eseguiti per incarico del Condominio, del proprio immobile in Verona a causa di acqua proveniente dal soprastante appartamento di proprietà del P.. Con condanna altresì della società Axa Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne l’impresa B.I. di quanto a tale titolo versato, entro i limiti del massimale della stipulata polizza assicurativa.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la C.V., il sig. Z.G., titolare dell’omonima impresa individuale, nonchè la società Axa Assicurazioni s.p.a. ed il B., nella qualità, i quali ultimi spiegano altresì, rispettivamente, ricorso incidentale tardivo articolato in 8 motivi, e ricorso incidentale condizionato affidato a 3 motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050, 2051 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 ed il 4 motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo il ricorrente principale denunzia insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043, c.c., art. 41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso principale è, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibile.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e da applicarsi in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti risultano formulati in termini dal medesimo difformi, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, e si palesano astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass. , Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

Nè, vale rilevare, nei quesiti possono indicarsi corollari tratti da presupposti o postulati di fatto corrispondenti alle proprie, non accolte, tesi difensive ed invero contrari agli accertamenti accolti ed emergenti dall’impugnata sentenza (es., all’essere “dall’inizio della sospensione dei lavori fino a quando si determinò il danno l’appartamento … certamente accessibile ai proprietari – o per essi al direttore dei lavori, il cui impedimento non è provato- e all’impresa appaltatrice B., dotati delle relative chiavi, nonchè a chiunque fosse comunque in grado di penetrarvi, come in effetti ha potuto fare il dipendente dell’impresa Zoccatelli nell’urgenza di interrompere il deflusso d’acqua”; al non essere “provato che le chiavi generali degli altri appartamenti fossero aperte e che pertanto fosse possibile collegare univocamente l’appartamento in ristrutturazione ad una chiave in posizione diversa da tutte le altre”), e che possono semmai costituire il frutto del positivo esito delle censure, laddove mosse ai sensi degli artt. 115, 116 c.p.c., in ordine alla valutazione operata dai giudici di merito dell’assunto quadro probatorio.

L’inidonea formulazione del quesito di diritto del resto equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato in data 23-24 aprile 1997″; all'”incarico” che “nell’ottobre del 1996 l’Impresa Zoccatelli Giovanni di Verona” aveva asseritamente “ricevuto dall’Amministrazione del Condominio”; alla “lettera 12.11.1996 inviata dall’Amministratore del Condominio”; alle “lettere raccomandate del 13.11.1996 e del 20.11.1996”; alla “lettera 28.11.1996”; al “fax 29.11.1996″; all’atto di costituzione nel giudizio di prime cure; all'”effettuato accertamento tecnico”; alla deposizione del teste G.; alle dichiarazioni dei testi C., G., M.: all’incarico conferito all'”impresa Zoccatelli, specializzata in lavori idraulici … di eseguire lavori sul tratto di condotta idraulica condominiale”;

all’affidamento “all’impresa B.” della “ristrutturazione integrale dell’appartamento”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 biss c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo (3) con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca la “chiara indicazione” – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (v., da ultimo, Cass., 8/10/2010, n. 20927) e l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (v., da ultimo, Cass., 26/1/2010, n. 1528), con compensazione tra le parti delle relative spese del giudizio di cassazione, le ragioni della decisione costituendone giusti motivi.

Le spese del giudizio di cassazione nei confronti dei controricorrenti sigg.ri C.V. e Z., liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, inefficace l’incidentale tardivo.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente in via principale e quelli in via incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti C.V. e Z., che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, per ciascuno.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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