Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9131 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 24511-2019 proposto da:

L.R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 15231/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Avv. L.R.R., in qualità di difensore di P.R., propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 15231/2019, depositata il 4 giugno 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di P.R. avverso la sentenza n. 287/17/2017 della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha condannato l’Agenzia delle entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi.

Rileva il ricorrente che, nel controricorso, P.R. aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario; risultava pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell’Avv. L.R.R., difensore antistatario di P.R..

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

P.R., nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione, ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. L.R.R..

Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma20 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell’Avv. L.R.R., difensore antistatario di P.R., va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierno ricorrente.

In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 15231/2019, depositata il 4 giugno 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge”, le parole “oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 15231/2019, depositata il 4 giugno 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. L.R.R., difensore antistatario di P.R. “.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura

della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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