Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9131 del 07/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6310-2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA CONCETTA GUERRA giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I. SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile delle

risorse umane, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO GRANOZZI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 571/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo quale giudice del rinvio disposto da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 4883 del 2013, confermava la sentenza del tribunale di Crotone che aveva rigettato la domanda proposta da M.P. al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell’apposizione del termine al contratto intercorso con P.i. dal 3 maggio 2002 al 30 giugno 2002, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”.

2. Per la cassazione della sentenza M.P. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito P.i. s.p.a. con controricorso. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. come primo motivo, il M. deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 384 c.p.c., preclusioni e decadenze in ordine ai mezzi istruttori formulata in primo grado. Inammissibilità dei richiesti ed ammessi mezzi istruttori”. Lamenta che il giudice del rinvio abbia ammesso i mezzi istruttori articolati da Poste in primo grado, malgrado che la società nel giudizio d’appello si fosse limitata nella memoria di costituzione a reiterare le richieste istruttorie già formulate in seno alla memoria difensiva di primo grado.

2. Il motivo non è fondato, in quanto la parte rimasta vittoriosa in primo grado non è gravata dall’onere di articolare uno specifico mezzo di gravame con riguardo alla mancata ammissione di un mezzo di prova, risultando sufficiente che richiami specificamente le difese svolte in primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di avere riproposto l’istanza di ammissione della prova (Cass. 11/02/2011 n. 3376, Cass. 24/11/2015 n. 23978). Nel caso, la stessa parte ricorrente riferisce (pg. 7 del ricorso) che Poste nella memoria difensiva in appello contenente appello incidentale aveva reiterato le richieste istruttorie già formulate in primo grado. Nè convince l’argomentazione ribadita dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, laddove sostiene che l’inciso con cui la parte appellata aveva “reiterato le richieste istruttorie già formulate in seno alla memoria difensiva di primo grado” non sarebbe idoneo a costituire sufficiente riproposizione, considerato che al contrario la formula utilizzata manifestava in modo inequivoco che le istanze istruttorie venivano coltivate dall’appellata.

2. Come secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. e critica la ricostruzione delle risultanze fattuali effettuata dalla Corte d’appello, laddove ha ritenuto provate le circostanze dedotte nella causale di assunzione, in tal modo violando anche il compito demandatole con la sentenza rescindente.

3. Si ribadisce qui la soluzione già indicata nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, non scalfita dalle considerazioni formulate dalla difesa della parte ricorrente nella memoria.

Nella sentenza rescindente, questa Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di Poste, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, rilevando che essa si era limitata a rilevare la genericità delle causali di assunzione, senza esaminarla mediante il richiamo agli accordi collettivi ivi contenuti, e verificarne poi l’effettiva sussistenza.

4. Nell’assolvere il compito demandato al giudice del rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto che la causale fosse sufficientemente specifica, in quanto dagli accordi sindacali richiamati nel contratto ed allegati alla memoria difensiva di primo grado si desumeva l’esistenza nel periodo in oggetto di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda, al fine di riequilibrare la distribuzione del personale su tutto il territorio nazionale. Risultava pertanto assolto l’onere di forma necessario per assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Passando ad esaminare le risultanze istruttorie, la Corte ha ritenuto che dalla documentazione in atti risultasse la ricorrenza di necessità oggettive di carattere tecnico a seguito del processo di ristrutturazione anche nel territorio di Reggio Calabria. Quanto alla sede di lavoro e alla posizione lavorativa del M., ha valorizzato le deposizioni testimoniali che avevano riferito che il processo di ristrutturazione in atto aveva prodotto effetti diretti anche sull’unità produttiva di Crotone e che la sede centrale di Roma autorizzava le assunzioni a tempo solo se venivano rispettati i criteri degli accordi collettivi, pur non essendo in grado di riferire specificamente con riguardo alla posizione del ricorrente. Tali circostanze, non contraddette da altre risultanze di senso contrario – tali non essendo le prove testimoniali dedotte dal M., che avevano riferito che questi aveva sempre svolto mansioni di portalettere in sostituzione di lavoratori assenti per malattie, ferie o permessi, senza smentire l’effettività del processo di ristrutturazione – erano idonee a dimostrare la ricorrenza in concreto della causale specificata in contratto.

5. Il motivo, laddove critica della ricostruzione fattuale, risulta pertanto inammissibile, secondo l’insegnamento fornito da Cass. S.0 07/04/2014, n. 8053 e 8054, avendo ritenuto la Corte conseguita la prova sulla base delle medesime circostanze ed essendo peraltro compatibile con la causale di assunzione la carenza di organico deteiminata dal processo di mobilità che richiedeva che il M. sostituisse lavoratori in servizio.

6. Come terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto specifica la causale apposta a fondamento dell’assunzione.

7. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito espletato il compito demandato, ritenendo, in coerenza con gli arresti di questa Corte su tale aspetto, che la specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti, quali nel caso gli accordi collettivi ivi richiamati (così v. anche Cass. 01/02/2010 n. 2279 e, da ultimo, 13/01/2015 n. 343).

8. Come quarto motivo, lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’asserito rispetto del limite percentuale di contingentamento delle assunzioni a termine rispetto al numero degli assunti a tempo indeterminato ex art. 25 comma due dell’C.C.N.L. poste dell’11/1/2001, nonchè in relazione all’esperimento della concertazione.

9. Il motivo ritiene inappagante la motivazione formulata dalla Corte territoriale a pg. 3 della motivazione, ma nessuna motivazione è stata per vero resa sul punto dalla Corte di merito. Ed allora occorre ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte (20/08/2015 n. 17049) secondo il quale è inammissibile, per violazione delle prescrizioni desumibili dagli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’ esame dei fascicoli di ufficio o di parte. Tale principio è stato ribadito anche con riferimento alle eccezioni da Cass. 07/10/2014 n. 21083.

Nel caso, tanto più sarebbe stata necessaria la trascrizione delle argomentazioni sottoposte al giudice del gravame, in quanto il contratto di assunzione è stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 e non in base all’art. 25 del ccnl Poste del 2001 valorizzato a fondamento del motivo stesso.

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

7. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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