Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9131 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9131 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 12724-2009 proposto da:
GIUGLIANO COSTRUZIONI S.A.S. DI GIUGLIANO ANTONIO
(C. F.

in

05805300638),

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA
CORTE DI CASSAZIONE,
2015
552

rappresentata e difesa

dall’avvocato BENITO ANTONIO ESPOSITO,

giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 06/05/2015

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI, che agisce per la
e
d

LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 19,
presso l’avvocato MARCO PROSPERETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FABIO PADOVINI, ALDO FRIGNANI, giusta procura in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1772/2008 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO
VIRANO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso o la rimessione alle SS.UU.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
f

e
±

2

Svolgimento del processo
1.- Con provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546 (confermato
dal Consiglio di Stato con sentenza 27 febbraio 2002 n.
2199) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(d’ora innanzi AGCM) sanzionò un largo numero di società

assicuratrici, fra le quali la società Lloyd Adriatico, per
avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di
una pratica

concordata,

consistente

nello

scambio

sistematico di informazioni commerciali sensibili tra
imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA.
Rilevò che ciò aveva comportato un notevole incremento dei
premi nel periodo interessato dal comportamento illecito
(anni 1994-2000) con riferimento sia al livello dei premi
in vigore in Italia fino al 1994, anteriormente alla
liberalizzazione delle tariffe, sia alla media dei premi
sul mercato europeo, risultata inferiore di circa il 20%
rispetto ai premi praticati in Italia.
2.- La Giugliano Costruzioni sas di Giugliano Antonio
conveniva in giudizio la Lloyd Adriatico, davanti alla
Corte di appello di Napoli, esponendo di avere stipulato un
contratto di assicurazione per RCA e corrisposto per gli
anni 1997 e 1998 un premio superiore di circa £. 300.000 a
quello versato negli anni precedenti, e ne chiedeva la
condanna al risarcimento del danno cagionatole, ai sensi
della legge 10 ottobre 1990 n. 287

(art. 33), per

3

violazione delle norme a tutela della concorrenza per
effetto dell’intesa sanzionata dall’AGCM.
La Corte d’appello, con sentenza 13 maggio 2008, ha
rigettato la domanda e compensato le spese.
3.- La Giugliano Costruzioni ricorre per cassazione sulla

base di un motivo. La Lloyd resiste con controricorso. Le
parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

1. – Nell’unico motivo la ricorrente ha denunciato la
violazione degli artt. 33, secondo comma, della legge n.
287/1990 e 2043, 2727, 2729 e 2697 c.c. Dopo avere premesso
che l’azione risarcitoria proposta dall’assicurato nei
confronti dell’assicuratore, che si stato sanzionato
dall’AGCM per avere partecipato a un’intesa concorrenziale,
tende alla riparazione del danno ingiusto causato dal
comportamento anticoncorrenziale dell’assicuratore e
consistente nell’avere pagato un premio di polizza
superiore a quello che avrebbe pagato in condizioni di
libero mercato, ha formulato un quesito nel quale ha
chiesto di stabilire che “l’assicurato ha l’onere di
allegare la polizza assicurativa contratta e
l’accertamento, in

sede

amministrativa, dell’intesa

anticoncorrenziale ed il giudice potrà desumere l’esistenza
del nesso causale tra quest’ultima e il danno lamentato
anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per
il tramite di presunzioni”.
4

2.-

L’eccezione

d’inammissibilità,

proposta

dalla

resistente, è infondata. Il quesito di diritto è stato
formulato, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., in modo
sufficientemente adeguato a far comprendere alla Corte,
dalla sua sola lettura, quale sia l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale,

5

secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da
applicare.
3.- Il ricorso è fondato.
3.1.- La sentenza impugnata ha ritenuto che l’assicurata
non avesse dimostrato il nesso causale tra l’illecito e il
danno lamentato, cioè il collegamento tra la condotta
anticoncorrenziale sanzionata dall’Autorità Garante per la
concorrenza e il mercato e la dedotta maggiorazione del
premio, dal momento che il provvedimento della predetta
Autorità aveva valutato soltanto la . potenzialità dannosa
del comportamento sanzionato, senza accertarne l’effetto
sui prezzi praticati, il cui aumento potrebbe essere
conseguenza di altri fattori; di conseguenza, l’assicurata
non avrebbe provato che vi fosse per l’assicuratore la
possibilità di fissare un premio di importo inferiore a
quello corrisposto.
3.2.- In tal modo, i giudici di merito hanno violato il

I

principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo
cui, nel giudizio promosso dall’assicurato per il
risarcimento del danno patito per l’elevato premio
5

,

corrisposto

in

conseguenza

di

un’illecita

intesa

restrittiva della concorrenza tra compagnie assicuratrici,
4

il provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM ha una
elevata attitudine, non solo, a provare la condotta
anticoncorrenziale, ma anche a fare presumere che dalla

stessa sia scaturito un danno per la generalità degli
assicurati, tra i quali è ricompreso necessariamente il
danno subito dal singolo assicurato. Ne consegue che
quest’ultimo assolve l’onere della prova a suo carico
allegando la polizza assicurativa contratta e il
provvedimento sanzionatorio, mentre è onere dell’impresa
assicurativa dimostrare l’interruzione del nesso causale
tra l’illecito anticoncorrenziale e il danno patito dal
e
singolo

assicurato,

mediante

la

prova

di

fatti

sopravvenuti, estranei all’intesa, idonei di per sé a
determinare l’aumento del premio (v., tra le ultime, Cass.
n. 11904/2014 e n. 12551/2013).
E’ stato anche precisato che non è possibile nel giudizio
civile rimettere in discussione i fatti costitutivi della
violazione posti a fondamento del provvedimento
sanzionatorio adottato dall’AGCM, poiché la prova contraria
a carico della compagnia assicuratrice non può avere ad
oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del
f

mercato assicurativo, ma deve riguardare aspetti non
definiti dal predetto provvedimento, cioè situazioni e
comportamenti specifici attinenti al rapporto tra la
6

a

t

compagnia

assicuratrice

e

l’assicurato

e idonei a

del

non è stato

a

dimostrare

che

il

livello

premio

determinato dalla partecipazione all’intesa illecita ma da
altri fattori (v. anche Cass. 9116/2014, n. 7039/2012, n.
17362 e 13486/2011).
4.- In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza
impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di
Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la
causa, attenendosi ai principi sopra enunciati,

e

provvedere sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata
con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa
composizione, anche per
cassazione.
Roma, 25 marzo 2015.
Il cons. rel.

le spese del giudizio di

V

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