Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9131 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4483-2018 proposto da:

F.LLI DE ANDREIS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ORSINI

SALVATORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3456/4/20174 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 3456/4/17 depositata in data 14 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio (in seguito, la CTR), rigettava l’appello proposto dalla società F.lli De Andreis Srl (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 668/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Latina (in seguito, la CTP) che aveva rigettato il ricorso contro due intimazioni di pagamento IVA a titolo di contributi non corrisposti.

– La CTR confermava in particolare la decisione dei giudici di prime ritenendo che la notifica delle cartelle di pagamento – da cui le relative intimazioni di pagamento – non fosse inesistente.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate riscossione non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver ritenuto ai fini della notifica dell’atto impositivo sufficiente la spedizione di una raccomandata consegnata a mezzo messo postale;

– La censura è infondata, dovendosi ribadire che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15746 del 19/09/2012), cui la CTR si è pienamente e correttamente conformata.

– Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce – ai fini

dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, la violazione di norme di diritto sulla condanna alle spese processuali dell’appellante nonchè per il raddoppio del contributo unificato, a suo dire applicate non correttamente;

– Il motivo è inammissibile; in quanto solleva una violazione di legge senza individuare nel corpo del motivo le pertinenti previsioni di legge che assume violate. In ogni caso, la doglianza è anche infondata con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, di cui si paventa l’incostituzionalità – questione manifestamente infondata – per disparità di trattamento tra Amministrazione e contribuente, senza nemmeno illustrare per quali ragioni, considerato che la parte pubblica è per legge ammessa alla prenotazione a debito a differenza della parte privata. Il raddoppio del contributo unificato, inoltre, è previsto testualmente anche in caso di rigetto, dal momento che la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il quale ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, stabilisce che: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile (…)” e, pertanto, trova piena applicazione la previsione al caso di specie.

– La sentenza impugnata va dunque confermata, e al rigetto segue il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA