Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9131 del 01/04/2021

Cassazione civile sez. III, 01/04/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 01/04/2021), n.9131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29687/2018 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, O TIM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIOLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

NOVA SERVICE SAS DI A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3105/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame di Nova Service nei confronti di Telecom per ottenere in pagamento le provvigioni su servizi di riscossione crediti oggetto di quattro distinti contratti stipulati tra il 1996 e il 1999. I crediti erano riferiti a fatturati con recuperi andati a buon fine, nella misura di centinaia di milioni e la società incaricata aveva chiesto la condanna di Telecom nella “misura che risulterà dovuta all’esito delle opportune istruttorie”.

2. Il giudice di primo grado, dopo avere dato ingresso alla CTU, in sede decisoria la riteneva inutile perchè riposta su produzioni non rituali e, comunque, su ipotesi ricostruttive non coincidenti con quelle prospettate dalle parti, tale da non consentire la quantificazione delle provvigioni. Escludeva il fondamento della domanda per indeterminatezza del petitum e conseguente inutilità delle operazioni peritali, assumendo che trattandosi di inesatto adempimento sarebbe stato onere del creditore dimostrare i presupposti dell’inesattezza, indicando quanto della pretesa fosse stato sino ad allora adempiuto.

3. Il giudice di secondo grado, nel riformare la sentenza, assumeva che il credito originante dal rapporto de quo fosse sussistente per come provato, mentre fosse Telecom a dover dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo di corresponsione dei compensi per l’attività di riscossione del crediti prestata dall’attrice nell’interesse della convenuta, anche in relazione al principio di vicinanza della prova, ritenendo che la CTU avesse ben determinato il residuo credito senza alcuna opposizione da parte del CTP nominato da Telecom, che non ci sarebbe stata contestazione sulle provvigioni in parte pagate e che non si profilasse la tardività della domanda sulle provvigioni richieste ritenuta dal giudice di prime cure.

4. Il ricorso di Telecom è affidato a quattro motivi tendenti a denunciare l’indeterminatezza del petitum sotto diversi profili processuali, e precisamente per motivazione apparente, erronea applicazione dei principi sull’onere della prova, ammissione di nuove deduzioni in sede di giudizio di secondo grado, nonchè per violazione e falsa applicazione artt. 342 e 112 c.p.c., in relazione al motivo relativo alla dichiarata inutilità della CTU in relazione alla mancata allegazione del petitum.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso pone in primo luogo il problema della verifica dell’esistenza dei poteri rappresentativi del procuratore che ha agito per conto della Telecom, posto che in chiusura si è dichiarato che si sarebbe prodotta la relativa documentazione. La verifica effettuata conduce a ritenere positivamente superata la questione preliminare di ammissibilità, essendo stata depositata la produzione integrativa in limine ex art. 372 c.p.c..

1. I^ motivo: con la prima censura si deduce il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’accoglimento del primo motivo di gravame sulla ritenuta indeterminatezza del petitum affermata dal primo giudice, deducendo l’apparenza di motivazione riguardo alla rilevata erroneità degli argomenti utilizzati nella sentenza di primo grado per ritenere indeterminato l’oggetto della richiesta di pagamento, che andava valutato in relazione alla domanda proposta, avuto riguardo alle allegazioni e alle deduzioni offerte dall’attrice.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La sentenza ha ritenuto che gravasse su Telecom, indicata dall’attrice come parzialmente inadempiente, l’onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, che in materia trova applicazione il principio della vicinanza della prova, posto che Telecom aveva tutti gli elementi per dimostrare di avere esattamente adempiuto l’obbligo di pagamento che residuava; rilevava che, infine, la CTU avesse pazientemente ricostruito le provvigioni spettanti alla società appellante, senza alcuna contestazione da parte del CTP di Telecom.

1.3. Sicchè, secondo il ricorrente, tali affermazioni non sarebbero in grado di superare il rilievo della convenuta, svolto sin dall’atto di costituzione, circa l’indeterminatezza del petitum, ritenuta invece dal giudice di primo grado. Si assume che la indeterminatezza del petitum avrebbe dovuto essere valutata in relazione alle iniziali allegazioni di parte attrice, del tutto indeterminate quanto al residuo credito, e non invece utilizzando argomenti quali l’onere della prova e quelli ulteriormente posti a fondamento dell’appello, in cui si deduceva, contrariamente a quanto assunto in primo grado circa l’inesattezza dell’adempimento, che Telecom “era totalmente inadempiente”. Si deduce quindi che, nel caso specifico, solo la determinazione del CTU abbia permesso alla Corte di merito di identificare l’oggetto della richiesta che, tuttavia, parte attrice era in grado di determinare autonomamente, avendo chiesto il pagamento del residuo rispetto a provvigioni già in parte ricevute in pagamento.

1.4. In primo luogo, va osservato che la censura non deduce un vizio di motivazione, ma di motivazione apparente e, dunque, inesistente ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La deduzione di apparenza di motivazione è, peraltro, non già riposta sulla lettura della sentenza, ma si fonda su di essa e sull’evocazione di un passo della motivazione della sentenza di primo grado, che è stata prodotta, e di un passo dell’atto di appello, contenente il relativo motivo di impugnazione.

1.5. In proposito, va rammentato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

1.6. Ebbene, la circostanza che per fondare la denuncia di apparenza di motivazione si sia evocata un’affermazione della sentenza di primo grado e il relativo motivo di appello esclude che la censura sia riconducibile ad una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perchè il vizio in questione deve emergere dalla sola motivazione, e tale ipotesi non si verifica quando lo si fa emergere dalla valutazione di essa al lume di quanto ha ritenuto la sentenza di primo grado.

1.7. E infatti, nella illustrazione ci si dilunga a motivare che la sentenza qui impugnata non avrebbe dato ragione del perchè la motivazione, per come impugnata sul punto della “assoluta indeterminatezza del petitum”, non sarebbe esaustiva ed apparente.

1.8. Senonchè, ponendosi al di fuori del concetto del vizio di apparenza della motivazione, l’illustrazione risulta inconferente, in quanto si risolve in una manifestazione di dissenso dalla motivazione resa dalla Corte di merito, la quale ha assunto come oggetto di valutazione proprio quell’inciso. Il suo esame, pertanto, si correla alle considerazioni svolte in relazione dalla statuizione impugnata.

1.9. In secondo luogo, anche solo ipotizzando che con il motivo si volesse, piuttosto, denunciare una violazione di legge, la sentenza dimostra di avere tenuto conto della giurisprudenza in tema di nullità dell’atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4, il quale vizio postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonchè, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell’oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (sul punto cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015 Rv. 634607-01; Cass. 17023 del 2003 Rv. 568105-01; Cass. n. 20294 del 2014 Rv. 632291-01; cfr. Cass. 17023 del 2003, in motivazione).

1.10. Va, infine, osservato che l’affermazione della sentenza di primo grado in ordine al carattere indeterminato del petitum: a) non poteva essere considerata come significativa di una valutazione di nullità della citazione, in quanto se il primo giudice avesse ritenuto nulla la citazione ne avrebbe dovuto ordinare l’integrazione (art. 164 c.p.c., comma 4), essendosi costituita la convenuta, mentre non lo ha fatto; b) costituiva un’affermazione in ordine all’infondatezza della domanda nel merito e, tuttavia, come tale era rimasta superata, in quanto – come emerge dalla sentenza di primo grado – il tribunale era sceso ad esaminare il merito facendo riferimento alle operazioni peritali.

1.11. Il motivo deve, dunque, dichiararsi inammissibile sotto ogni profilo.

2. II^ motivo: con tale mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in tema di onere della prova, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia che l’attrice abbia dedotto il parziale pagamento del credito, reclamando la differenza rispetto a quanto contrattualmente previsto, e che pertanto la decisione del giudice dovesse limitarsi all’accertamento del credito residuo. Il fatto essenziale da allegare sarebbe stato, pertanto, l’ammontare delle provvigioni percepite, e ciò al fine di valutare l’inesattezza del pagamento parziale.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto dietro alla denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., in realtà si nasconde una rivalutazione dell’apprezzamento della quaestio facti svolto dalla Corte territoriale. Lo fa, peraltro, evocando risultanze del giudizio di merito quanto alle allegazioni dell’avversario.

2.2. In ogni caso, la deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c., non è formulata nel rispetto dei criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, in motivazione non massimata, cioè alla stregua del principio di diritto secondo cui: “La violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus provandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”.

2.3. Infine, il motivo discute di oneri di allegazione sempre nell’ottica della indeterminatezza del petitum addebitata alla controparte. Tuttavia, l’introdurre una domanda chiedendo il riconoscimento di una somma di danaro previa determinazione con l’istruzione non è indice di un petitum indeterminato, se si sono descritti i fatti che possono giustificare la quantificazione, per quanto sopra detto in relazione a, primo motivo.

3. III^ motivo: si denuncia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., ex art. 360, n. 4, per avere la Corte fondato la decisione su deduzioni nuove. La deduzione che Nova abbia percepito provvigioni solo nella misura di Euro 53.303,90 sarebbe, in tesi, stata indicata come fatto nuovo solo in appello, in quanto estrapolata dalle risultanze della CTU acquisita nel corso del giudizio di prime cure.

3.1. Il motivo è inammissibile. Esso si rivela privo di pregio là dove ragiona in termini di violazione dell’art. 112 e dell’art. 345 c.p.c., per un’attività deduttiva svolta nel giudizio di appello con il motivo di impugnazione dalla controparte appellante, non evidenziante un vizio di extra petita. Ciò, al di là del carattere meramente assertivo dell’illustrazione e della totale genericità della indicazione degli atti su cui il motivo si fonda, evocati senza adempiere ad alcun onere riproduttivo del contenuto invocato.

4. IV^ motivo: si denuncia violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., poichè il tribunale aveva affermato che il credito non fosse provato perchè la CTU aveva svolto l’esame su documenti non regolarmente introdotti. La controparte appellante avrebbe in tesi censurato la sentenza in maniera generica, ovvero solo con riferimento alla dichiarata inadeguatezza dell’elaborato peritale (p. 11 atto di appello), e non sull’argomentazione, spesa invece dal Tribunale, secondo cui la CTU doveva ritenersi inutile per l’irrituale produzione documentale, deducendo – in maniera del tutto apodittica- che tale ultima statuizione non riguardava l’acquisizione della documentazione, ma il rigetto della richiesta di esibizione documenti formulata in sede istruttoria, null’altro argomentando in proposito. Si denuncia quindi che la sentenza avrebbe omesso di rilevare ex art. 342 c.p.c., la indeterminatezza del motivo di appello, liquidando la questione con l’inciso secondo cui “il CTU ha pazientemente ricostruito le provvigioni spettanti alla società attrice”.

4.1. Manifestamente inammissibile è il riferito quarto motivo. Le allegazioni sono esse stesse apodittiche e, peraltro, riassunte in modo generico e non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per evidenziare che l’appello non era specifico.

4.2. Incomprensibile è, poi, nella parte finale la denuncia del vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello avversario, ove non si percepisce l’interesse concreto a una pronuncia al riguardo.

5. Conclusivamente, i ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2021

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