Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9130 del 19/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 30199-2019 proposto da:
PISTILLI MASSIMO difensore di B.F., elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 19715/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Avv. Massimo Pistilli, in qualità di difensore di B.F., propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 19715/2019, depositata il 22 luglio 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di B.F. avverso la sentenza n. 351/2/2017 della CTR dell’Umbria, ha condannato l’Agenzia delle entrate a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Rileva il ricorrente che, nel controricorso, B.F. aveva chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario; risultava pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore dell’Avv. Massimo Pistilli, difensore antistatario di B.F..
L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
B.F., nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione, ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. Massimo Pistilli.
Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma20 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell’Avv. Massimo Pistilli, difensore antistatario di B.F., va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierno ricorrente.
In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 19715/2019, depositata il 22 luglio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. Massimo Pistilli, difensore antistatario di B.F. “.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 19715/2019, depositata il 22 luglio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. Massimo Pistilli, difensore antistatario di B.F.”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020