Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9130 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 15/04/2010), n.9130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Roma con ordinanza del 12.3.09, depositata il 17.3.09,

nel procedimento n. R.G. 4382/06 vertente tra:

P.P., rappresentato e difeso da se medesimo e quale

procuratore della propria moglie C.R. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 18, presso lo studio

dell’avvocato RUBINO GIUSEPPE, giusta mandato in calce all’istanza di

regolamento di competenza;

e

C.A., R.A., V.G.,

S.G. elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avv. SIPALA ALDO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avv. ALDO SCHIAVI, giusta delega a margine

delle memorie difensive.

Udito il P.G. in persona del Dott. RENATO FNOCCHI GHERSI il quale si

riporta alla relazione.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica con sentenza depositata il 4.9.2006 dichiarava inammissibili i riuniti ricorsi per revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 1, contro delle sentenze n. 204/1995 e 199/1995 dallo stesso pronunciate quale giudice di appello in materia di lavoro, rilevando che come giudici di appello in materia di lavoro erano subentrate le corti d’appello per effetto del D.Lgs. n. 51 del 1998. Gli impugnanti per revocazione P.P. e C.R. proponevano appello contro questa sentenza davanti alla Corte d’appello di Roma, ritenendo non giustificata la ricusazione della propria competenza da parte del Tribunale di Frosinone e concludendo per l’annullamento della sentenza del medesimo Tribunale e l’accoglimento della revocazione, con nuova pronuncia nel merito a loro favorevole.

La Corte d’appello, ritenuto che, tenuta presente la sua motivazione, la sentenza del Tribunale doveva essere qualificata come sentenza dichiarativa della competenza della Corte stessa, qualificava il proposto ricorso in appello come ricorso volto alla riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 50 c.p.c..

Tanto premesso, riteneva non condivisibile la tesi sostenuta dal Tribunale in punto di competenza. In effetti, doveva farsi applicazione dell’art. 398 c.p.c., secondo cui il ricorso per revocazione va proposto davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata, nè doveva darsi rilievo al fatto che era stata abolita la competenza del tribunale quale giudice di appello in materia di lavoro, in quanto non si era verificata la soppressione dell’ufficio del tribunale, ma solo una modificazione della sua competenza per effetto dello ius supeveniens, non operante per i giudizi d’appello pendenti alla data del 2.6.1999.

Richiedeva quindi alla Corte di cassazione di regolare la competenza.

I lavoratori controparti di P. e C. depositavano memorie difensive con cui in via principale eccepivano l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, in quanto l’incompetenza non era stata rilevata entro la prima udienza di trattazione, come richiesto dall’art. 38 c.p.c.. Nel merito insistevano nel dedurre la sussistenza della competenza per la revocazione della Corte d’appello di Roma.

Il P. e la C., con “note difensive” da loro depositate, rilevano che essi avevano ritualmente proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Frosinone in quanto quest’ultimo aveva pronunciato non solo sulla competenza ma anche sulle spese, compensandole, e quindi vi era per la parte l’alternativa tra il regolamento facoltativo di competenza e l’impugnazione ordinaria.

Il procedimento è stato trattato dalla Corte di cassazione in camera di consiglio a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

CHE:

Ritiene la Corte che debba essere segnalata alle parti, nel rispetto dei principi anche costituzionali sul contraddittorio e il diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.; art. 101 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 101 c.p.c., comma 2, quest’ultimo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, formalmente con riferimento ai procedimenti successivamente introdotti), la seguente questione, potenzialmente avente importante incidenza sulla decisione del presente procedimento di Cassazione e presumibilmente sul giudizio complessivamente considerato.

Ci si riferisce al fatto che appare prospettabile l’inammissibilità del regolamento d’ufficio di competenza richiesto dalla Corte d’appello di Roma in conseguenza del pregiudiziale rilievo che la richiamata sentenza del Tribunale di Frosinone è stata pronunciata nel giudizio di revocazione della sentenza di primo grado del Pretore della stessa sede e ha dichiarato l’inammissibilità dei relativi ricorsi, anche se con la motivazione che il giudizio avrebbe dovuto essere proposto al giudice (corte d’appello) a cui secondo la normativa ormai in vigore erano attribuiti i giudizi di appello in materia di lavoro. Appare ipotizzabile quindi che contro la stessa sentenza avrebbe dovuto essere proposto il ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 403 c.p.c., comma 2, e che, in difetto della proposizione del medesimo mezzo di impugnazione, sulla dichiarata inammissibilità del ricorso per revocazione si sia formato il giudicato.

La causa viene quindi rinviata a nuovo ruolo affinchè le parti possano prendere in considerazione la questione appena evidenziata.

PQM

La Corte indica alle parti la questione rilevabile d’ufficio di cui alla motivazione e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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