Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9130 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6132-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI, 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1441/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra Poste italiane s.p.a. e I.B. per il periodo dal 5.7.2003 al 30.9.2003 con la causale “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa addetto al servizio di recapito presso la Regione Centro -Filiale di (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo 5.7.2003-30.9.2003” e condannato Poste a ripristinare il rapporto di lavoro; in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Poste a corrispondere al lavoratore un importo corrispondente a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza.

2. La Corte d’appello riteneva che la causale apposta a giustificazione del termine non rispettasse i requisiti di specificità previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in quanto il riferimento alle esigenze di sostituire personale assente in un ambito organizzativo molto ampio, senza altra specificazione relativa all’ufficio di prestazione dell’attività lavorativa, non consentiva di individuare il numero dei lavoratori da sostituire, le loro mansioni, il loro diritto alla conservazione del posto ed in generale non presentava elementi ulteriori rispetto alla semplice indicazione dell’esigenza sostitutiva idonei a consentire al lavoratore la riconoscibilità e verificabilità della motivazione addotta già al momento della stipula del contratto.

2. Per la cassazione di tale sentenza Poste italiane S.p.A. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso I.B.. Poste ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo attinge la sentenza della Corte di merito laddove ha ritenuto la genericità della clausola appositiva del termine, che viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2.

2. Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonchè violazione del erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 5 e lamenta l’errore in cui è incorso il Giudice del merito, nella parte in cui ha ritenuto non provata la sussistenza della ragione per la quale era stato apposto il termine, ovvero la necessità di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto presso gli uffici di destinazione dell’appellata.

3. Come terzo motivo, Poste deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 c.c., dell’art. 1419 c.c., e lamenta che il collegio di merito abbia ritenuto che l’illegittima apposizione del termine determini la conversione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato.

4. Come quarto motivo, Poste censura la quantificazione dell’indennità risarcitoria per violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

5. Il primo motivo è fondato, sulla base degli arresti resi sulla materia dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. 04/07/2016 n. 13587 e Cass. 23/06/2016 n. 13055).

Si è ivi ribadito che nel quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, è stato in particolare precisato che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore in un processo in cui la sostituzione può essere riferita ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, anche tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 107/2013, si è affermato che il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto, a prescindere dall’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. L’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verifica circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità.

6. Tanto premesso, la decisione impugnata non risulta conforme alle riferite indicazioni di questo giudice di legittimità: la Corte territoriale, pur richiamando preliminarmente la necessità, al fine di valutare la specificità della causale “sostitutiva”, di avere riguardo all’indicazione nella causale degli elementi ulteriori sopra indicati, ha nella sostanza omesso di fare conseguente applicazione di tale regola, che, come già detto, consente di ritenere assolta l’esigenza di specificità attraverso la indicazione degli elementi menzionati (ambito territoriale, luogo della prestazione lavorativa, mansioni dei lavoratori da sostituire, diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro). Disapplicando il “criterio elastico” dettato da questa Corte, ha quindi ritenuto generica l’indicazione delle ragioni sostitutive contenuta nel contratto de quo.

7. Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto sottopone una questione (la prova dell’effettività della causale) che non è stata assunta dalla Corte di merito a fondamento della ratio decidendi, che attiene al requisito formale.

8. Il primo motivo va pertanto accolto ed il secondo dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento degli altri motivi, successivi in ordine logico al riesame che l’accoglimento del primo motivo impone.

9. Segue la cassazione della sentenza gravata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui compete anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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