Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9130 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9130 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GORA

TRAVEL

s.a.s.

di

Scannapieco

Giuseppe,

elettivamente domiciliata in Roma, via Illiria 19,
presso lo studio dell’avv. Antonella Zaina,
rappresentata e difesa, per procura speciale a margine
del ricorso, dall’avv. Maurizio Batbatelli;

T

ricorrente

nei confronti di

Pasquale Petillo in proprio e quale legale
rappresentante della INFOCONSUL s.r.1., domiciliato in

55-so

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

2015
rappresentato e difeso, per mandato a margine del
controricorso, dall’avv. Antonio Orlando, che dichiara

Data pubblicazione: 06/05/2015

di voler ricevere le comunicazioni relative al processo
presso il fax n. 081/5531082, o l’indirizzo e-mail
avvorlandoantonio@tiscali.it ;

– controricorrente e

– intimato nonché sul ricorso incidentale condizionato proposto
da:
Pasquale Petillo,

in proprio e quale legale

rappresentante della INFOCONSUL s.r.1.;
– ricorrente incidentale condizionato nei confronti di
KIM s.a.s. di Scannapieco Giuseppe e C.;
Gora Travel s.a.s. di Scannapieco Giuseppe;

intimate –

avverso la sentenza n. 2008/2009 della Corte d’appello
di Napoli emessa in data 28 maggio 2009 e depositata il
18 giugno 2009, R.G. n. 2445/2005;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale ..dott. Maurizio Velardi che ha
concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo
del ricorso principale con assorbimento del terzo
motivo; rigetto del ricorso incidentale.

2

Enrico Caputo;

Rilevato che
1. Con citazione del 30 luglio 1998 la s.a.s. Kim di
Scannapieco Giuseppe ha convenuto in giudizio
Pasquale Petillo e la s.r.l. INFOCONSUL chiedendo
la loro condanna, eventualmente in solido, al
pagamento della somma di 7.677,21 euro. Ha

necessaria aveva affidato la gestione e gli
adempimenti fiscali al dott. Petillo che operava
anche a mezzo della INFOCONSUL s.r.l. presso la
quale la KIM s.a.s. aveva domiciliato le
scritture contabili. Contemporaneamente erano
stati affidati tutti gli adempimenti relativi
alle imposte e tasse di Giuseppe Scannapieco e
della moglie compreso il pagamento previa
riscossione degli importi necessari dalla società
attrice. Nel 1996 era stato notificato alla KIN
s.a.s. un avviso di pagamento da parte
dell’Ufficio Iva per il mancato pagamento
dell’IVA relativa ai due primi trimestri del 1991
cui era seguita l’emissione di una cartella di
pagamento per 7.677,21 euro che la società KIN
era stata costretta a pagare.
2. Si sono costituiti Giuseppe Scannapieco e la
s.r.l. INFOCONSUL e hanno eccepito di non aver
mai ricevuto somme destinate al pagamento di
imposte e di non aver quindi mai effettuato i
dedotti pagamenti per conto della società o dello
Scannapieco e della consorte.

3

affermato l’attrice che non avendo la competenza

3. E’ intervenuto in causa Enrico Caput° che ha
riconosciuto di aver ricevuto somme di denaro
dalla KIM da destinare al pagamento dell’IVA. Ha
eccepito la prescrizione del diritto vantato
dagli istanti e chiesto il rigetto della domanda.
4. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5884/04,

attrice al pagamento delle spese processuali in
favore dei convenuti, compensando invece le spese
nei confronti di Enrico Caputo.
5. Con atto notificato in data 11 maggio 2005 la
s.a.s. KIM di Scannapieco Giuseppe & C. ha
proposto appello riproponendo le precedenti
difese. Si sono costituiti Pasquale Petillo e la
INFOCONSUL s.r.l. mentre è rimasto contumace il
Caputo.
6. Con sentenza n. 2008 del 28 maggio – 18 giugno
2009 la Corte di appello di Napoli ha rilevato
che, come risulta dalla visura dell’Ufficio del
Registro

delle

Imprese

effettuata

dagli

appellati, la KIM s.a.s. di Scannapieco Giuseppe
& C. che aveva tale ragione sociale al momento
della proposizione della domanda aveva assunto
sin dal 31 maggio 1999 la diversa ragione sociale
di GORA TRAVEL s.a.s. di Scannapieco Giuseppe. Ha
ritenuto la Corte di appello che l’appello è
stato proposto dallo Scannapieco quale legale
rappresentante di una società (la

KIN

s.a.s.)

ormai inesistente. Ha dichiarato pertanto la

4

ha respinto la domanda e condannato la società

inammissibilità dell’appello, respinto la domanda
di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dagli
appellati e condannato l’appellante al pagamento
delle spese del giudizio di appello.
7. Ricorre per cassazione

GORA

TRAVEL s.a.s. di

Scannapieco Giuseppe affidandosi a tre motivi di

artt. 2313, 2314 c.c. e del combinato disposto
degli artt. 2323, 2308, 2312 c.c., violazione
dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 100
c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
2a) violazione e falsa applicazione degli artt.
339 c.p.c., 2313 e 2314 c.c., in relazione agli
artt. 24 della Costituzione e 100 c.p.c., alla
luce

dell’art.

360

n.

3

c.p.c.;

2b)

omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. 3)
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697
c.c.,

101, 112, 345 c.p.c. alla luce dell’art.

360 n. 3 c.p.c.
8. Si è costituito Pasquale Petillo in proprio e
quale legale rappresentante della rNFOCONSUL
s.r.l.

e ha proposto ricorso incidentale

subordinato.
9. La ricorrente deposita memoria difensiva.
Ritenuto che

10. Il ricorso principale è fondato alla luce della
giurisprudenza di legittimità secondo cui la modifica

5

ricorso: 1) violazione e falsa applicazione degli

sia della persona dei soci che della ragione sociale
di una società di persone (che costituisce un
so§yetto di diritto distinto dai soci e, come tale,
un centro autonomo d’imputazione di situazioni
giuridiche ad essa immediatamente riconducibili) non
comporta l’estinzione della società e la nascita di

27 agosto 2014 e Cass. civ. sezione V n. 15183 del 26
giugno 2009). Ne deriva che la proposizione
dell’appello da parte della società con l’indicazione
della precedente ragione sociale non comporta la
inammissibilità del gravame essendo l’atto di
impugnazione riferibile chiaramente alla società che
ha agito in primo grado mentre la identità della
società in relazione all’avvenuta modifica della
ragione sociale è chiaramente desumibile dai dati
risultanti dalla certificazione acquisita agli atti
del processo. Il ricorso incidentale condizionato è
inammissibile per essere stato proposto senza
l’articolazione in motivi e senza la predisposizione
di quesiti di diritto o di fatto ma con la
formulazione di conclusioni sottoposte al giudice,
come in un giudizio di merito, al fine di ottenere il
rigetto dell’avversa domanda. Per ciò che concerne
l’eccezione di inammissibilità del ricorso
principale, contenuta in tali conclusioni e che si
basa sull’assunto del passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado, a seguito della mancata
notifica dell’atto di appello a uno dei litisconsorti

6

un nuovo soggetto (Casa. civ. sezione II n. 18409 del

necessari e cioè all’intervenuto in causa Enrico
Caputo si osserva che la notifica dell’atto di
appello è valida ed efficace se eseguita presso il
difensore della parte costituita, anche quando questi
si

sia

volontariamente cancellato dall’albo

professionale, a nulla rilevando se la cancellazione

primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai
sensi dell’art. 85 cod. proc. civ., mantiene la
capacità di ricevere atti processuali della
controparte e dell’ufficio

(Cass. civ. sezione III,

n. 10301 del 21 giugno 2012).
11.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
appello di Napoli che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara

inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di
cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
25 marzo 2015.

sia avvenuta prima o dopo l’esaurimento della fase di

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