Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 913 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 20/01/2021), n.913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8916/2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Gracchi,

151, presso lo studio dell’avvocato Segreto Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fiscella Caterina,

come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 882/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Potenza, pubblicata il 19 dicembre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da I.M. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo lucano. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c.. Assume il ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l’impugnazione fosse priva di specificità e inidonea ad attaccare la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8. E’ spiegato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e che la Corte di appello avrebbe posto illogicamente in dubbio la veridicità del racconto del ricorrente, attribuendo rilievo ad aspetti secondari della vicenda.

Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia. E’ lamentato che il giudice d’appello abbia ritenuto insussistenti gli elementi costitutivi della situazione atta a giustificare la protezione sussidiaria di cui alla norma richiamata limitando la propria indagine a fonti informative non attuali, poichè risalenti all’anno 2015.

Col quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre che per omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia. Con riferimento alla protezione umanitaria è lamentato che l’operazione di bilanciamento tra l’integrazione sociale in Italia la situazione oggettiva del paese di origine sia stata condotta facendo riferimento a fonti internazionali non aggiornate. E’ contestata, inoltre, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui le condizioni soggettive del richiedente sarebbero prive di riscontro.

2. – In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha fatto pervenire atto con cui ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la propria rinuncia all’azione.

Va disposto in conformità.

Non è luogo a pronuncia sulle spese. L’obbligo di versamento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, quanto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non compete, visto che il ricorso non è stato nè respinto, nè dichiarato inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte;

dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all’azione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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