Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 913 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17229/15 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

NUOVA EPOCA S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di

costituzione, dall’avv. Pasquale Castorina, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Marcello Magnano di San Lio, in Roma, via

Dei Gracchi, n. 187;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia n. 2158/18/14 depositata in data 26 giugno 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia in epigrafe indicata che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo fondata l’istanza di rimborso della imposta Ilor avanzata dalla società Nuova Epoca s.r.l., avente sede legale in Comune interessato dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990, per i quali era stata disposta la sospensione degli adempimenti tributari e contributi, giusto provvedimento del Ministero della Protezione Civile con ordinanza n. 2057/1990.

I giudici regionali, in particolare, hanno ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso, rilevando che il dies a quo per la presentazione della relativa istanza dovesse decorrere dalla pronuncia della Cassazione n. 20641 del 2007, la quale aveva statuito il rimborso anche per chi avesse già versato le imposte al momento dell’intervento della normativa agevolativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

La società contribuente ha depositato comparsa di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, dell’art. 295 c.p.c., degli artt. 107 e 108 T.F.U.E. e degli artt. 11 e 12 Reg. CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la C.T.R. sospeso il giudizio, nonostante la pendenza di una indagine formale davanti alla Commissione Europea in attesa che quest’ultima decidesse sulla compatibilità della normativa agevolativa interna con la normativa Europea.

Precisa, in particolare, che con decisione C (2012) 7128 final del 17 ottobre 2012 la Commissione Europea aveva avviato, ai sensi dell’art. 108 T.F.U.E., la procedura formale di indagine finalizzata a verificare la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno, e, in particolare, con il disposto dell’art. 107 T.F.U.E. e, considerato che la decisione era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, la Commissione regionale avrebbe dovuto sospendere il giudizio, trattandosi di sospensione necessaria in ottemperanza al Regolamento comunitario direttamente applicabile all’interno degli Stati membri.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sottolineando che per effetto della norma richiamata in rubrica, applicabile al caso in esame, trattandosi di normativa sopravvenuta, i soggetti colpiti dal sisma, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, decorrente dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto L. 31 dicembre 2007, n. 248.

3. I motivi, che, essendo strettamente connessi, possono essere affrontati congiuntamente, hanno ormai trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte.

3.1. Occorre premettere che il principio enunciato dalla sentenza n. 20641 del 1/10/2007 di questa Corte, richiamato dalla Commissione regionale nella sentenza impugnata, secondo cui “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo….”, è stato confermato anche da successive pronunce di questa Corte (Cass. 9577 del 12/6/2012; Cass. n. 19037 del 10/9/2014; Cass. n. 14406 del 14/7/2016; Cass. Sez. 6-5, ord. n. 4291 del 22/2/2018)

3.2. Con riferimento, poi, alla questione della decadenza dall’istanza di rimborso, l’iniziale contrasto giurisprudenziale risulta ormai superato da un intervento normativo, e precisamente dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, e, sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che “la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 del 2007” (Cass. n. 15252 del 22 luglio 2016).

Nel caso di specie, l’istanza, come emerge dalla decisione impugnata è stata formalizzata in data 20 novembre 2007 ed è, pertanto, tempestiva.

4. Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione normativa sopra richiamata ha tuttavia previsto che “….l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea per quei contribuenti che svolgono attività d’impresa”.

Nel caso di specie, è pacifico che la Nuova Epoca, quale società per azioni, partecipa dello statuto dell’imprenditore commerciale (da ultimo, Cass. n. 3196 del 7/2/2017), e ciò anche a prescindere dalla nozione Eurounitaria d’impresa, che include qualsiasi entità che eserciti l’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato e, dunque, anche l’attività svolta dai professionisti (Corte di giustizia, 23/4/1991, causa C-41-90, Hofner Elser; Corte di giustizia, 16/11/1995, causa C-244/94, Federation francaise des societes d’assurances; Corte di giustizia, 11/12/1997, causa C-55/96, Job Centre; Corte di giustizia, 16/6/1987, causa C-118/85, Commissione vs.Italia; Corte di giustizia, 26/3/2009, causa C-113/07, Selex Sistemi Integrati).

5. La Commissione UE, con la decisione C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr. Cass. n. 22377 del 26/9/2017; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 3070 del 8/2/2018), ha stabilito all’art. 1 che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”.

5.1. E’ fatta salva l’ipotesi che si tratti di “aiuto individuale” che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (dec. Cit., par. 2), o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. adottato in applicazione dell’art. 1 Reg. (CE) n. 994/98” (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 – Trattato, a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (dec. cit., par. 3).

5.2. Secondo la Commissione UE ” una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perchè il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabili oppure perchè il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione)” (dec. cit., par. 134).

5.3. La decisione della Commissione UE, impugnata da una società siciliana (T-172/16), è stata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018.

6. Nel caso di specie, svolgendo la contribuente attività d’impresa, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (dec. cit., artt. 2 e 3) “tenendo conto, in specie, che le regole de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E., n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass. n. 22377 del 2017, cit.; conf. Cass. n. 29905 del 2017, cit.) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C(2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 T.F.U.E., par. 2, lett. b), del, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (par. 150, lett. b), sempre che sussista ” un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (par. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr, par. 148 della decisione della Commissione).

7. Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto a rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cass. n. 14465 del 9/6/2017).

8. Poichè, nella specie, la contribuente chiede il rimborso dell’eccedenza versata rispetto al dovuto, è necessario procedere alle verifiche fattuali, ora richieste dalla decisione della Commissione (come la circostanza che l’aiuto per importi e arco temporale sia in linea con il regolamento de minimis), che inevitabilmente influiscono sulla valutazione finale della domanda (dec. cit., par. 134, 136, 148, 150 lett. b)).

9. L’onere di provare le suddette circostanze incombe sul soggetto che invoca il beneficio (Cass. n. 22377 del 2017 cit.; Cass. n. 17563 del 4/7/2018), ma l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, impongono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione regionale, la quale dovrà attenersi al principio, secondo cui, “posto che l’invocazione dello ius superveniens” (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) ” e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica” (cfr., in tal senso, già Cass. n. 5224 del 26/5/1998; Cass. n. 22377 del 2017, cit.; Cass. n. 29905 del 2017, cit.; Cass. n. 17563 del 2018, cit.).

10. Giova, altresì, evidenziare che, sebbene la Commissione UE abbia espressamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (dec. cit., par. 150), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Non è, infatti, possibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisione impugnata, l’erogazione automatica di aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato (Trib. UE, 26/1/2018, Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni, par. 96-97 e par. 98-104). Resta in disparte ogni eventuale futura evoluzione nella disciplina Euro-unitaria, che dovrà essere verificata sempre in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 1325 del 19/1/2018; Cass. n. 3070 del 2018).

11. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra enunciati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, attenendosi alla decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 ed alle indicazioni della Corte di Giustizia del 15 luglio 2015, nonchè di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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