Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 913 del 17/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 913 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso 22389-2010 proposto da:
LANZETTA GIOVANNI C.F. LNZGNN54H01F839F, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato QUATTROMINI GIULIANA, QUATTROMINI PAOLA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3388
UNILEVER ITALIA S.R.L. C.F. 00846710150;
– intimata –
Nonché da:
Data pubblicazione: 17/01/2014
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L.,
già SAGIT
S.R.L., incorporata nella UNILEVER ITALIA S.P.A. C.F.
00846710150, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA
D’AYALA GIULIO, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro
LANZETTA GIOVANNI C.F. LNZGNN54H01F839F;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5692/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 31/07/2010 r.g.n. 8303/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto dì entrambi in subordine alle S.U.
ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMEZ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha accolto
parzialmente la domanda proposta da Giovanni Lanzetta nei confronti della datrice di lavoro S.r.l. Unilever
Italia, diretta al riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per indossare e
dismettere, prima dell’inizio del turno di lavoro e alla fine di questo, gli indumenti di lavoro forniti
dall’azienda. Il giudice dell’appello ha ritenuto prescritto il credito del Lanzetta per il periodo precedente
ad una lettera di messa in mora della società.
Avverso tale sentenza Lanzetta ha proposto ricorso per cassazione, al quale la società Unilever Italia
E’stato successivamente depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 24 marzo
2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art.335 cod.proc.civ.
Dall’ accordo di cui al verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che tra le parti non vi è più alcun
contrasto in merito alla controversia oggetto del presente giudizio, con conseguente cessazione della
materia del contendere. Si deve quindi rilevare il sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo; ne consegue la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
In relazione al suddetto accordo si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013
-ffalente eptisore u tit.‘4/pv„,
Manufactoring S.r.l. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.