Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9129 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 29658-2019 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

32, presso lo studio dell’avvocato ALTOBELLA CATTANI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20133/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.D. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 20133/2019, depositata il 25 luglio 2019, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 9707/2016 della CTR del Lazio, depositata il 29 dicembre 2016, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Rileva la ricorrente che, nella parte espositiva dell’ordinanza, erroneamente era indicato che l’appello della contribuente era stato respinto, confermando la decisione di primo grado, mentre, in realtà, la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente. Rappresenta, inoltre, che risultava erronea l’identificazione dell’immobile oggetto di causa.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

A pag. 3 dell’ordinanza di questa Corte n. 20133/2019, nella esposizione dei fatti di causa, dopo le parole “Con sentenza n. 9707/16 depositata in data 29.12.2016 la CTR del Lazio”, si legge “rigettava l’appello proposto da P.D., confermando la decisione con la quale la CTP di Roma aveva respinto la sua impugnativa”. Tale ultima espressione, pur essendo erronea, non è tuttavia emendabile con la procedimento per correzione di errore materiale, non incidendo sulla portata precettiva della sentenza con la quale è stata cassata la decisione della CTR sfavorevole alla contribuente. Integra, invece, errore materiale suscettibile di correzione con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quello concernente l’identificazione dell’immobile oggetto di causa, là dove, al punto 2 di pag. 3 dell’ordinanza, nella esposizione dei fatti di causa, dopo le parole “motivazione solo apparente, perplessa e incomprensibile con riferimento alla classe attribuita”, si legge “agli immobili A10 portati da classe 2 a classe 6 e di quella riferita al box auto e alla cantina”, dovendosi invece leggere “all’immobile C/1 portato da classe 1 a classe 8 ((OMISSIS), P.S1)”. La correzione dell’ordinanza nei termini innanzi indicati non incide sulla statuizione concernente la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20133/2019, depositata il 25 luglio 2019, sia corretta, a pag. 3, nella esposizione dei fatti di causa, nel senso che dove si legge “agli immobili A10 portati da classe 2 a classe 6 e di quella riferita al box auto e alla cantina” si debba leggere “all’immobile C/1 portato da classe 1 a classe 8 ((OMISSIS), P.S1)”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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