Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9129 del 07/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.07/04/2017),  n. 9129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5342-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Funzione Risorse Umane, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4511/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’ appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta da F.A. per far dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con Poste italiane s.p.a. dal 16 marzo al 31 maggio 2004, in cui la causale giustificativa del termine consisteva (secondo quanto riferito nella sentenza gravata) nelle “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso il Polo corrispondenza Campania UDR (OMISSIS) assente nel periodo dal 16 marzo 2004 al 31 maggio 2004 “.

La Corte d’appello riteneva che le esigenze indicate nella clausola appositiva del termine fossero sufficientemente specifiche e che esse risultassero dimostrate all’esito della prova testimoniale assunta, in particolare delle deposizioni dei testi A. e B. e dal prospetto contenuto nella nota fax dell’8 maggio 2007 che essi avevano confermato.

2. Per la cassazione della sentenza F.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito Poste con controricorso.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma

semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1: secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la causale giustificativa dell’apposizione del termine non potrebbe ritenersi specifica come richiesto dalla disposizione richiamata.

2. Il motivo non è fondato, alla luce degli arresti resi sulla materia dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (Cass. 04/07/2016 n. 13587 e Cass. 23/06/2016 n. 13055), cui risulta coerente la soluzione adottata dalla Corte di merito.

Si è ivi ribadito che nel quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, è stato in particolare precisato che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore in un processo in cui la sostituzione può essere riferita ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, anche tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 107/2013, si è affermato che il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto, a prescindere dall’ indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. L’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verifica circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità.

4. Come secondo motivo, il F. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c.. Sostiene che sia nella memoria difensiva che nella documentazione prodotta da Poste si faceva riferimento genericamente all’assenza nel periodo in questione del personale assunto a tempo indeterminato in servizio presso l’ufficio di (OMISSIS), senza specificare quali e quanti degli assenti fossero addetti al servizio di recapito e senza dare prova della corrispondenza tra assenza di personale addetto a tale servizio e assunzioni a termine di personale. Contesta la ricostruzione dell’istruttoria effettuata dalla Corte d’appello e sostiene che, anche a prescindere dall’inammissibilità della deposizione della teste B., responsabile della struttura addetta all’ufficio di (OMISSIS) da dicembre 2006, in precedenza applicata allo staff con sede in corso Meridionale Napoli, purtuttavia il prospetto dalla stessa irritualmente prodotto non proverebbe che il lavoratore sia stato effettivamente adibito alla sostituzione di personale assente.

5. Il motivo è inammissibile.

Non risulta in primo luogo pertinente la critica alla sentenza gravata formulata sotto il profilo della violazione di legge, considerato che quello che qui si lamenta non è in effetti l’avere la Corte di merito adottato un’interpretazione delle norme richiamate contrarie a diritto, o il non avere correttamente sussunto la fattispecie concreta nella norma regolatrice, ma l’avere erroneamente ricostruito le risultanze istruttorie in modo da ritenere provata la causale di assunzione. La condizione di dipendente di Poste della teste B. è stata peraltro ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva della deposizione ex art. 246 c.p.c., nè tale di per sè da privare il suo contenuto di attendibilità, con soluzione adeguatamente argomentata che non è puntualmente confutata ed è coerente con i consolidati arresti di questa Corte (ex aliis v. Cass.06/08/2004 n. 15197).

La critica alla ricostruzione fattuale risulta poi inammissibile, in quanto al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con le sentenze del 07/04/2014, n. 8053 e 8054, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

Nel caso, è da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, ma ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. La Corte ha difatti argomentato in ordine all’ammissibilità e rilevanza delle risultanze probatorie, ed ha ritenuto che dalle stesse era emerso che le assunzioni a tempo determinato presso l’UDR di (OMISSIS) erano state determinate dallo smaltimento delle ferie arretrate del personale assunto a tempo indeterminato, e che questo fu sostituito dagli assunti a termine, tra cui il F.. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze fattuali.

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

7. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2017

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