Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9129 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 9129 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 6926-2009 proposto da:
MARS INC., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 51, presso l’avvocato MARCELLO CARDI,

Data pubblicazione: 06/05/2015

che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati VINCENZO JANDOLI, SERGIO MONTICONE, MARIO
2015
541

FRANZOSI, FEDERICA SANTONOCITO, giusta procura
speciale per Notaio FELICE PERRY del DISTRETTO della
COLUMBIA (STATI UNITI) e munita di apostille in data
12 marzo 2009 – N. 204554;

1

- ricorrente contro

RISERIA MONFERRATO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (P.I.
01142790060), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE

CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati MASSIMO CARTELLA, STEFANO CAPPA,
FRANCESCO CAPPA, giusta procura in calce al
controricorso;
– con troricorrente
contro
3

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL
TRIBUNLE DI TORINO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO;

intimati –

avverso la sentenza n. 1746/2008 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CLODIO 32, presso l’avvocato LIDIA SGOTTO

udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott.
VITTORIO RAGONESI;
udito, per

la

controricorrente, l’Avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’8.6.2005, Mars Inc, titolare del brevetto
europeo EP0923313 (brevetto depositato in data 13.6.1997,

conveniva in giudizio la Riseria Monferrato s.p.a. dinanzi al
Tribunale di Torino per fare accertare e dichiarare che il
procedimento da essa utilizzato per ottenere il riso a cottura breve o
istantanea interferiva con l’ambito di protezione del suo brevetto, e
per ottenere i conseguenti provvedimenti di inibitoria e di fissazione
di penali dissuasive nonché il risarcimento dei danni.
In particolare, Mars Inc. faceva presente che, a seguito della
descrizione disposta dal Presidente della Sezione Specializzata del
Tribunale di Torino ,con provvedimento 12.5.2005, era stato
accertato che il riso prodotto dalla convenuta Riseria Monferrato
s.p.a. veniva realizzato con lo stesso procedimento del brevetto de
quo.
La Riseria Monferrato s.p.a. si costituiva nel giudizio di merito,
chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e, in
via riconvenzionale, l’accertamento della nullità del brevetto

concesso in data 15.10.2003 ed esteso in Italia in data 15.1.2004),

dell’attrice per carenza dei presupposti di novità e attività inventiva.
La convenuta chiedeva, inoltre, al Tribunale di accertare il
compimento di attività di concorrenza sleale poste in essere

atti di concorrenza sleale e di condannare Mars Inc,. al risarcimento
dei danni anche ex art. 96 c.p.c.
Gli atti venivano comunicati all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in
data 25.10.2005 e notificati al Pubblico Ministero in data
16.12.2005.
In corso di causa veniva proposto ricorso cautelare da parte della
Mars inc. che veniva rigettato.
Con sentenza n.3974/2007 del 20.4-11.6.2007 il Tribunale di
Torino, dichiarava la nullità della porzione italiana del brevetto EP
0923313 limitatamente alla rivendicazioni nn. 1,2,3,4,5 e 13;
rigettava tutte le domande formulate da Mais Inc. nei confronti di
Riseria Monferrato s.p.a.; rigettava tutte le altre domande formulate
da Riseria Monferrato s.p.a. nei confronti di Mars Inc.; provvedeva
sulle spese di giudizio
Avverso la detta sentenza proponeva appello la Mars inc
Resisteva la Riseria Monferrato spa

dall’attrice nei suoi confronti, di inibire il compimento di ulteriori

La Corte d’appello di Torino, con sentenza 1746/08 rigettava il
gravame.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Mars inc sulla

spa.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la
mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli
inventori del brevetto EP 313 oggetto della domanda di declaratoria
di nullità.
Con il secondo motivo contesta la ritenuta mancanza di novità
relativa alla rivendicazione n. 3 del brevetto Mars EP 313.facendo, a
suo dire, la sentenza confusione tra il concetto di invenzione e
quello di scoperta. In particolare lamenta che non sia stata
considerata invenzione il trovato consistente nell’eliminazione ,
rispetto ad un procedimento già da altri prima brevettato, di una fase
dello stesso consistente nella pressatura del riso.
Con il terzo motivo di ricorso contesta la decisione di secondo
grado laddove ha ritenuto nullo il brevetto di selezione per una

base di sei motivi .Resiste con controricorso la Riseria Monferrato

eccessiva ampiezza dell’intervallo di temperatura rivendicato.
Con il quarto motivo lamenta il vizio di omessa motivazione circa
un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. laddove la

Mars per mancanza di inventività
Con il quinto motivo contesta ,sotto il profilo della omessa
motivazione e della violazione di legge, la sentenza impugnata
laddove non si è pronunciata sul motivo di appello circa
l’equivalenza tra il procedimento adottato dalla Riseria
Monferrato e quello di cui alla rivendicazione n. 6 del proprio
brevetto.
Con il sesto motivo deduce la contraddittorietà di motivazione
laddove la Corte d’appello ha escluso la violazione della
rivendicazione n. 6 in base a quanto accertato dalla CTU.
Il primo motivo risulta inammissibile.
E’ ben vero che ai sensi della vecchia legge brevetti e del
successivo codice della proprietà industriale , l’azione di nullità del
brevetto deve essere esercitata nei confronti di tutti coloro che
risultano annotati nel registro apposito quali aventi diritto sul
brevetto stesso, e che tra questi ultimi sono compresi ,quali

Corte d’Appello ha ritenuto nulla la rivendicazione 5 del brevetto

legittimati passivi aventi qualità di litisconsorti necessari, anche
quanti risultino , come precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad
altri, poiché solo o in tal guisa è possibile assicurare anche a

riconosciuti dalla legge alla declaratoria giudiziale di nullità del
brevetto, una adeguata tutela processuale della loro posizione di ex
titolari.. ( Cass 8564/91; Cass 13915114)
Peraltro, questa Corte ha già chiarito che il vizio processuale
derivante dall’omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può
essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla
duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del
contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già
ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (senza la necessità di
svolgimento di ulteriori attività istruttorie) e che sulla questione non
si sia formato il giudicato; ciò in quanto le ipotesi di nullità della
sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., di
acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono
limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei
suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle
nullità originate da vizi del processo. ( Cass 3024/12)

costoro, tenuto conto degli effetti retroattivi espressamente

Nel caso di specie, l’eccezione di mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti degli inventori risulta proposta per la
prima volta in questa sede di legittimità . La ricorrente però non

indica di avere prodotto nella fase di merito l’annotazione del
registro dei brevetti recente l’indicazione degli inventori né indica
ai sensi dell’art 366 n. 3 cpc ove il detto atto eventualmente sia
rinvenibile tra la documentazione della predetta fase.
E’ noto a tale ultimo proposito il costante orientamento di questa
Corte secondo cui a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40
del 2006, la nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod.
proc. civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e
documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato
in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso,
risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia
stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo
comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di
legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale
adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass
20535/09; Cass sez un 7161/10).

d

Il motivo non appare quindi scrutinabile.
Quanto al resto dei motivi va rilevato che al ricorso per cassazione
in questione devono essere applicate ratione temporis le

d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e contenente la previsione della
formulazione del quesito di diritto, come condizione di
ammissibilità del ricorso per cassazione, applicabili ai ricorsi
proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere
dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto),
e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva
abrogazione della norma, disposta dall’art. 47 della legge 18 giugno
2009, n. 69. ( Cass 24597/14).
Alla stregua del predetto articolo 366 bis cpc l’illustrazione del
motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 n. 1-2-3-4, deve
concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art 360 n. 5 cpc il
ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria
ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la

disposizioni dell’art. 366 bis del C.P.C., introdotto dall’art. 6 del

relativa censura ;in altri termini deve cioè ,contenere un momento
di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in

sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).
In altri termini ,i1 quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc.
civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata
nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il
ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in
sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due
suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.( Cass
24339/08).
Più in particolare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc.
civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione
della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola
di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al
caso di specie. (Cass 19769/08).
Alla luce dei principi dianzi indicati, si osserva che il quesito
apposto al secondo motivo è del seguente tenore ” Dica la Corte di

6

Cassazione se la regola produttiva che caratterizza l’invenzione
rispetto alla mera scoperta può consistere in una mera astensione e
così se l’invenzione brevettabile possa consistere nella eliminazione

E’ di tutta evidenza che siffatto quesito si limita a porre un mero
interrogativo alla Corte su quale sarebbe dovuta essere la corretta
decisione senza riassumere la questione in punto di fatto e senza
indicare quale è stata la decisione in punto di diritto adottata dal
giudice di merito e quale la stessa sarebbe invece dovuta essere
secondo la prospettazione di essa ricorrente.
Il quesito non corrisponde dunque a quanto enunciato in proposito
da questa Corte.
Il motivo è comunque inammissibile anche sotto un diverso profilo.
La sentenza impugnata contiene infatti una duplice ratio decidendi.
La stessa ,infatti , in relazione alla rivendicazione 3 del brevetto
dichiarato nullo, non solo ha ritenuto non costituire invenzione la
scoperta consistente nell’eliminazione nel brevetto in questione,
rispetto ad un procedimento già da altri prima brevettato, di una fase
di tale procedimento consistente nella pressatura del riso, ma ha,
comunque, negato a tale elemento anche il requisito dell’originalità

di una fase del processo produttivo”

inventiva, considerandolo banale ed alla portata di qualunque
tecnico del ramo.
La censura su questo specifico punto contenuta nel motivo è

affermazione. secondo cui l’assunto della Corte d’appello
costituirebbe proprio la defmizione di invenzione brevettabile. priva
di contesto argomentativo e la stessa si risolve comunque in una
non ammissibile contestazione di merito.
A ciò deve aggiungersi che di tale censura non si rinviene traccia nel
quesito ( già di per sè inammissibile) e ciò costituisce una ulteriore
ragione di inammissibilità.
Venendo all’esame del terzo motivo di ricorso , il quesito ad esso
inerente risulta formulato nel seguente modo : ” dica la Corte di
cassazione se un brevetto (o se un brevetto di selezione) possa
essere considerato nullo per una pretesa eccessiva ampiezza
dell’intervallo rivendicato.”
Anche in questo caso il quesito non risulta corrispondere ai criteri
stabiliti da questa Corte risolvendosi ,come il precedente, in una
mera interrogazione a questa Corte su una astratta questione senza
alcun riferimento alla tesi giuridica sostenuta dalla sentenza ed a

assolutamente generica essendo costituita in una apodittica

quella contrapposta della società ricorrente.
Il motivo appare quindi non scrutinabile.
A ciò si aggiunge una ulteriore ragione di inammissibilità.

predica la macinazione del riso a temperatura compresa tra 10 e 50
gradi, sostenendo che non si sarebbe potuto considerare nullo il
brevetto in relazione a tale rivendicazione per mancanza di altezza
inventiva solo per l’eccessivo intervallo tra il limite minimo e quello
massimo di temperatura sopra indicati.
Il motivo appare del tutto generico.
Lo stesso infatti si limita ad affermare apoditticamente in poche
righe che l’art 45 cpi cosi come l’articolo 52 della Convenzione
europea per il brevetto non prevedono tra le ipotesi di nullità
l’ampiezza della rivendicazione e che il richiamo effettuato in
sentenza ai criteri restrittivi dell’Ufficio Europeo dei brevetti circa
le rivendicazioni con intervalli ampi sarebbe irrilevante.
Nessuna altra argomentazione, volta ad investire di censure
specifiche la decisione , viene svolta onde il motivo non appare di
per sé scrutinabile.
E’ appena il caso di osservare comunque che il riferimento all’art 45

Il motivo fa riferimento alla rivendicazione 5 del brevetto, che

c.p.i ,è del tutto improprio sia perché nel caso di specie trova
applicazione ratione temporis la legge sulle invenzioni del 1939 e
non già il codice della proprietà industriale, essendo stato il brevetto

trattandosi di mancanza di livello inventivo il riferimento non
sarebbe all’art 45 cpi ma all’art 48 cpi che attiene a tale condizione
la cui mancanza comporta comunque la non brevettabilità del
trovato ovvero ,in caso di rilascio del brevetto, la nullità di questo.
Sotto altro profilo il richiamo fatto dalla sentenza alle linee guida
dell’ Ufficio europeo brevetti in tema di invenzioni di selezione
costituisce un mero argomento di contorno che non integra in alcun
modo una ratio decidendi e ,pertanto, la censura sul punto è priva di
rilevanza.
Per quanto riguarda il quinto motivo, con cui si censura la sentenza
impugnata laddove non ha riconosciuto l’equivalenza tra il
procedimento adottato dalla Riseria Monferrato e quello di cui alla
rivendicazione n. 6 ( valida) del proprio brevetto,lo stesso si
conclude con il seguente quesito di diritto :”dica la Corte di
Cassazione se un brevetto possa essere ritenuto violato sia con una
esatta riproduzione di tutto quanto è rivendicato sia anche con una

europeo esteso in Italia nel 2004, e sia perché ,comunque,

realizzazione equivalente.”.
Il motivo invero contiene nella sua rubrica una duplice censura
incentrata sia sotto il profilo della violazione di legge ( invero di una

motivazione.
In realtà, il motivo è quasi esclusivamente incentrato nella
contestazione della motivazione ma di tale seconda censura non si
rinviene traccia nel quesito onde essa è, per tale ragione,
inammissibile.
Peraltro lo è anche la doglianza relativa alla violazione di legge con
la quale si assume che il doppio passaggio praticato dalla Riseria
Monferrato nelle vasche di bagnatura che porta il riso ad una
umidità di 28-29% è del tutto equivalente al passaggio a)
rivendicato nel brevetto

(trattamento del riso con acqua a una

temperatura fino al suo punto di ebollizione per aumentare il suo
contenuto d’ acqua dal 17 al 30%) , seguito poi dal trattamento a
vapore (passaggio b)(trattamento con vapore di riso macerato ad
una temperatura da 1000 a 125’per aumentare il suo contenuto di
acqua dal 19 al 32%)

per cui erroneamente la Corte d’Appello

avrebbe ritenuto che brevetto della Mars non era stato violato

norma non specificatamente indicata) che sotto quello del vizio di

con un procedimento equivalente.
Il quesito infatti anche in questo caso omette di far riferimento alla
tesi giuridica sostenuta dalla sentenza ed a quella contrapposta della

Corte, priva di ogni riferimento al fatto oggetto di controversia, non
mettendo quindi in condizione di comprendere dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione,
l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e
quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da
applicare. (Cass 8463/09).
In ogni caso, la censura in esame presenta l’ulteriore profilo di
inammissibilità costituito dal fatto che essa tende in realtà a
prospettare una diversa interpretazione dei dati processuali, in tal
modo investendo il merito della decisione.
E’ appena il caso, infine di soggiungere che nessuna censura viene
avanzata in ordine all’ulteriore fase di rollatura del riso praticato
dalla resistente nell’ambito del procedimento in esame relativo alla
rivendicazione n.6 ,accertato dalla sentenza impugnata e ritenuto di
per sé idoneo ad escludere la contraffazione del brevetto della Mars,
per cui anche sotto tale profilo il motivo non risulta suscettibile di

ricorrente limitandosi ad una mera astratta interrogazione a questa

scrutinio.
Resta da dire del quarto e del sesto motivo del ricorso che
prospettano entrambi un vizio di motivazione in relazione al quale

inammissibili.
Concludendo, l’intero ricorso va respinto.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso ,condanna la ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre curo 200,00 per esborsi
ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Ro

25.3.15

Il C e ,..est

– 6 MAG 2015
Funzionario Giudiziario
Amaido CA

$

non si rinviene alcun quesito, onde gli stessi sono per tale ragione

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